Sentenza 25 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/01/2002, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2002 |
Testo completo
I 9 L 8 L 6 O e B l . a 0 0867/02 E ñ N e E , p 1 N a 8 O I 9 m Z 1 e A t - R s 1 i T 1 s S - I l 4 G a 2 E R . e h L A c i CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE f D 3 i 2 E d o T . N T m E R SEZIONE PRIMA CIVILE S E A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.23815/99 DE MUSIS Presidente Dott. Rosario Cron.2377 CAPPUCCIO Cons. Relatore Dott. Giammarco Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 04/10/01 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente: OGGETTO:sanzione amministrativa SENTENZA stradale sul ricorso proposto da: SA TE, elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana 38, presso l'avv. Benito Piero Panariti, che lo rappresenta e difende unitamente all'avv. PierLino Benfatti del foro di Reggio Emilia giusta delega in atti;
ricorrente
contro
PREFETTO di REGGIO EMILIA intimato avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n.852 del 20/21.09.99. 6/2050 2001 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica. udienza del 04/10/01 dal Relatore Cons.G.Cappuccio; Udito l'avv. Panarti per il ricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio Golia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Svolgimento del processo Il giudice monocratico di Reggio Emilia, con sentenza 20/21.09.99, in parziale accoglimento dell'opposizione di SA IG ad ordinanza ingiunzione del Prefetto di Reggio Emilia, annullava la confisca del mezzo, in quanto necessario al IG per recarsi al lavoro e dato l'impegno del trasgressore “a non riporre in essere tali comportamenti”, determinava in lire 1.200.000 la sanzione pecuniaria, oltre alle spese legali ed alle spese di custodia del mezzo. Il fatto, secondo quanto risulta dal ricorso, consisteva nella circolazione in Guastalla, la sera del 27.08.98, di un ciclomotore Aprilia -di proprietà di SA IG e condotto da FE IG non rispondente alle caratteristiche di legge. La norma violata, dapprima indicata nell'art. 78.3 del c.d.s., veniva poi precisata nell'art. 97.6 dello stesso codice della strada. Rileva il IG, con ricorso notificato presso la Prefettura il 3.12.99 (nonché, per tuziorismo, presso l'Avvocatura distrettuale e presso l'Avvocatura Generale dello Stato), che il ricorso al Prefetto era stato inoltrato il 12.10.98, la audizione del trasgressore SA IG era avvenuta il 05.03.99 e l'ordinanza ingiunzione era stata notificata l'8.06.99. La tardività dell'ordinanza ingiunzione era stata denunciata al tribunale, che 2 Cof aveva però omesso di decidere. Sussisteva quindi il vizio di violazione degli artt. 204 ss. dlgs 285/92 in relazione agli artt.
1-2 ls 241/90, nonché il vizio di violazione dell'art. 112 cpc, per aver condannato il IG corrispondere lire 500.000 a titolo di spese legali, mentre la Prefettura ne aveva espressamente richiesto la compensazione. La Prefettura intimata non si è costituita. Motivi della decisione La tardività dell'ordinanza ingiunzione, emessa il 22.04.99 e quindi ben oltre il termine di 90 giorni dal deposito del ricorso, costituisce, poiché è stata tempestivamente dedotta, causa di invalidità del provvedimento. Con disposizione che costituisce principio generale dell'ordinamento (ivi, art. 29) (ivi, art. 29), l'art. 2 dlgs 241/90 dispone che deve essere fissato, per ogni procedimento amministrativo, il termine entro il quale deve concludersi. Tale termine, se non diversamente previsto dalla disciplina specifica, è quello di trenta giorni, fissato dal terzo comma del richiamato articolo. L'art. 204 dlgs 285/92, in applicazione di tale principio, ha determinato il termine entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione in 30 giorni, poi elevati a 60 dall'art. 106 del digs 360/93 ed ora a 180 dall'art. 68.4 della legge finanziaria 488/99: statuizione, quest'ultima, che non trova applicazione nel caso in esame. Secondo Cass. 2064/98 il combinato disposto degli artt. 201/204 dlgs 285/92 comporta che, dal deposito del ricorso, inizia a decorrere un termine complessivo di 90 giorni entro il quale il Prefetto deve emettere l'ordinanza ingiunzione. 3 Caf Sia la norma di principio, sia la normativa specifica omettono di indicare le conseguenze dell'inosservanza del termine che, secondo soluzioni che trovano riscontro in altrettanti indirizzi giurisprudenziali, non spiega altro effetto che legittimare il ricorso alla diffida (Consta V 980/97; IV 511/98); è meramente acceleratorio (Consta II 1154/96; V 621/96) o rende illegittimo l'esercizio tardivo (Consta VI 1869/97). In quest'ultimo caso, l'esistenza di un termine decadenziale per proporre opposizione comporta che, se il trasgressore non deduce la causa di annullamento nell' opposizione, il vizio non può più essere dedotto. Tale ultima soluzione è stata accolta da Cass. 2064/98 e seguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità (Cass.468/99; 10541/00; in senso analogo si è espressa Corte Cost. 262/97) mentre i successivi prolungamenti del termine sono stati interpretati come conferma della sua rilevanza perché, ove fosse meramente acceleratorio, non sarebbero giustificabili gli interventi del legislatore per prolungarlo né l'affermazione (art. 29 dlgs 241/90) che il dovere di osservare il termine costituisce un principio generale dell'ordinamento. Non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la ordinanza ingiunzione opposta viene, con giudizio di merito espresso ai sensi dell'art. 384 cpc, annullata. Spese, del giudizio di merito e di cassazione, compensate.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e giudicando nel merito, annulla l'ordinanza ingiunzione opposta. Spese dell'intero giudizio compensate. Caf Roma, 4 ottobre 2001 Il Presidente uns IY Cons. est. ELLIERE 25 GEN. 2002 TIL GANE I L L 9 O 8 B 6 . E a N E n N , e 1 O p I 8 Z a 9 A 1 R m - e T 1 t S 1 I s i - G s 4 E l 2 R a . A e L D h 3 c E i 2 f T i N d . E o T S R E m A 5 Caf.