TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 2996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2996 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luce RE, Parte_1 ricorrente;
contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 10.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura degli anni 2017-2021 per n. 102 giornate all'anno (con condanna dell'istituto previdenziale al pagamento della indennità di disoccupazione agricola e di malattia degli anni 2021 e 2022), deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola Lopez Y Royo, occupandosi delle lavorazioni specificate nel ricorso introduttivo. Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna a mezzo della presente sentenza. L'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi CP_1 compendiati nei verbali di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state, tra l'altro, rilevate: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni riscontrate, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia aziendale, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù, stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste della Lopez da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle medesime retribuzioni), la frammentarietà e la scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello ordinariamente denunciato.
1 Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). A fronte del coacervo di elementi sopra riepilogati, che, in termini convergenti, militano nel senso di escludere che alle denunce di impiego di manodopera di cui trattasi sia corrisposto l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura da parte della pressoché totalità dei lavoratori denunciati, la parte ricorrente ha chiesto di fornire dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda per il tramite delle testimonianze dei coniugi e , le cui dichiarazioni non Persona_1 Persona_2 valgono, tuttavia, in alcun modo ad asseverare le allegazioni attoree. Sotto tale profilo, non può, infatti, non considerarsi come l'affidabilità dei testimoni in parola, oltre che risultare inficiata, per un verso, dal fatto di avere ugualmente subito il disconoscimento delle giornate prestate alle dipendenze dell'azienda agricola Lopez y Royo e proposto analogo giudizio nei confronti dell' per altro verso, dal fatto di CP_1 essere risultati formalmente più volte presenti al lavoro tra il 22 e il 26 novembre 2021 e tra il 10 e il 15 ottobre 2022, nonostante nelle settimane in questione fossero state rilevate (vds. pag. 22 ss. del verbale di accertamento del 5.5.2023 in atti) piogge consistenti con picchi di 10,4 mm il 22 novembre, di 18,4 mm il 24 novembre, di 33,2 mmm il 10 ottobre, 22,2 mm 13 ottobre, sì da far ragionevolmente dubitare dell'effettivo impiego di detti RE e quanto meno in parte delle giornate della loro Per_2 assunzione;
per altro verso ancora, dalla inconciliabilità di quanto dagli stessi riferito in ordine alla manodopera impiegata (laddove, mentre a dire della RE “si lavorava in squadre formate da 8-10 persone”, lo ha sul punto specificato che “si lavorava Per_2 in 4,5 squadre formate ognuna da 2 persone raramente da 3”), è irresolubilmente minata, quanto alla RE, dalla significativa discordanza tra le dichiarazioni fornite in merito alla presenza al lavoro del (“tra il 2017 e il 2021 abbiamo lavorato Pt_1 insieme in estate;
nel 2021 abbiamo lavorato insieme per n. 102 giornate, nel senso che nelle giornate in cui andavo a lavorare io, lo trovavo quali tutte le volte”) e le denunce aziendali (vds. pag. 13 e ss. del verbale di accertamento del 22.9.2022 in atti) da cui risulta che nel 2019 i predetti RE e lavorarono in periodi differenti (la Pt_1
RE da ottobre a dicembre, il da marzo ad agosto) e nel 2021 in periodi
Pt_1 soltanto in minima parte sovrapponibili (la RE da settembre a novembre, il
Pt_1 fino a settembre); quanto allo , dalla genericità e parziale sovrapponibilità dei Per_2 riferimenti temporali resi in merito alle vicende lavorative del (“…: il
Pt_1 ricorrente ha lavorato con me d'estate dal 2017; dal 2022 non ha più lavorato nei terreni della Lopez;
quanto meno non l'ho più visto;
non so dire con precisione quante giornate facesse il , ricordo che in estate lo trovavo spesso al lavoro, ma non
Pt_1 so quantificare il numero delle giornate”), che non contengono alcuna precisazione in
2 ordine al numero delle giornate di lavoro prestate e alla rispettiva collocazione, sì da non consentire alcuna compiuta ricostruzione dei periodi di impiego del medesimo
. Pt_1
Residuando, pertanto, un quadro probatorio nebuloso che non consente in alcun modo di asseverare i fatti costitutivi della domanda, ovvero lo svolgimento dell'attività lavorativa per il numero di giornate indicato nell'atto introduttivo, sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso proposto non può, dunque, che essere rigettato. A fronte della concorrente domanda di pagamento delle prestazioni previdenziali correlate alla iscrizione delle giornate per cui è causa negli elenchi anagrafici, le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 10.10.2023 da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara le spese di lite CP_1 irripetibili. Lecce, 10.12.2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
3
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Luce RE, Parte_1 ricorrente;
contro in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
Oggetto: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Fatto e diritto Con atto depositato in data 10.10.2023, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di dichiararne il diritto ad essere iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori in agricoltura degli anni 2017-2021 per n. 102 giornate all'anno (con condanna dell'istituto previdenziale al pagamento della indennità di disoccupazione agricola e di malattia degli anni 2021 e 2022), deducendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agricola Lopez Y Royo, occupandosi delle lavorazioni specificate nel ricorso introduttivo. Costituitosi, l ha contestato nel merito la fondatezza delle deduzioni avversarie, CP_1 concludendo per il rigetto della domanda. Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con l'escussione di alcuni testimoni, sostituita l'udienza di discussione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice ha deciso la controversia in data odierna a mezzo della presente sentenza. L'istanza della parte ricorrente trae origine dal mancato riconoscimento dell'attività lavorativa dedotta in lite, cui l è approdato sulla scorta degli accertamenti ispettivi CP_1 compendiati nei verbali di accertamento in atti (vds. documentazione tempestivamente prodotta da parte resistente), laddove sono state, tra l'altro, rilevate: una più che significativa sproporzione fra il numero delle giornate denunziate dall'azienda agricola di cui trattasi ed il fabbisogno di manodopera stimato in relazione alla estensione ed alla tipologia delle coltivazioni riscontrate, la materiale disponibilità da parte dell'azienda agricola di una minima parte dei terreni dichiarati in sede di denuncia aziendale, l'assoluta incongruenza fra gli ingenti esborsi delle retribuzioni ed i magri ricavi dichiarati (vieppiù, stante la mancanza di un conto corrente bancario o di altre provviste della Lopez da cui attingere per far fronte agli ingenti pagamenti in contante delle medesime retribuzioni), la frammentarietà e la scarsa attendibilità della documentazione fiscale, la presenza, in occasione degli accessi ispettivi eseguiti, di un numero di lavoratori irrisorio rispetto a quello ordinariamente denunciato.
1 Ciò posto, il diritto dei lavoratori subordinati in agricoltura a beneficiare delle prestazioni previdenziali è condizionato sul piano sostanziale dall'esistenza di una complessa fattispecie (l'esistenza di una attività di lavoro subordinata a titolo oneroso protrattasi per un certo numero di giornate in ciascun anno di riferimento che risulti dall'iscrizione negli appositi elenchi nominativi), che è onere del ricorrente provare (vds. Cass. 26.7.2017, n. 18605: “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1 esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel d.lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”). A fronte del coacervo di elementi sopra riepilogati, che, in termini convergenti, militano nel senso di escludere che alle denunce di impiego di manodopera di cui trattasi sia corrisposto l'effettivo svolgimento di attività lavorativa in agricoltura da parte della pressoché totalità dei lavoratori denunciati, la parte ricorrente ha chiesto di fornire dimostrazione dei fatti posti a fondamento della domanda per il tramite delle testimonianze dei coniugi e , le cui dichiarazioni non Persona_1 Persona_2 valgono, tuttavia, in alcun modo ad asseverare le allegazioni attoree. Sotto tale profilo, non può, infatti, non considerarsi come l'affidabilità dei testimoni in parola, oltre che risultare inficiata, per un verso, dal fatto di avere ugualmente subito il disconoscimento delle giornate prestate alle dipendenze dell'azienda agricola Lopez y Royo e proposto analogo giudizio nei confronti dell' per altro verso, dal fatto di CP_1 essere risultati formalmente più volte presenti al lavoro tra il 22 e il 26 novembre 2021 e tra il 10 e il 15 ottobre 2022, nonostante nelle settimane in questione fossero state rilevate (vds. pag. 22 ss. del verbale di accertamento del 5.5.2023 in atti) piogge consistenti con picchi di 10,4 mm il 22 novembre, di 18,4 mm il 24 novembre, di 33,2 mmm il 10 ottobre, 22,2 mm 13 ottobre, sì da far ragionevolmente dubitare dell'effettivo impiego di detti RE e quanto meno in parte delle giornate della loro Per_2 assunzione;
per altro verso ancora, dalla inconciliabilità di quanto dagli stessi riferito in ordine alla manodopera impiegata (laddove, mentre a dire della RE “si lavorava in squadre formate da 8-10 persone”, lo ha sul punto specificato che “si lavorava Per_2 in 4,5 squadre formate ognuna da 2 persone raramente da 3”), è irresolubilmente minata, quanto alla RE, dalla significativa discordanza tra le dichiarazioni fornite in merito alla presenza al lavoro del (“tra il 2017 e il 2021 abbiamo lavorato Pt_1 insieme in estate;
nel 2021 abbiamo lavorato insieme per n. 102 giornate, nel senso che nelle giornate in cui andavo a lavorare io, lo trovavo quali tutte le volte”) e le denunce aziendali (vds. pag. 13 e ss. del verbale di accertamento del 22.9.2022 in atti) da cui risulta che nel 2019 i predetti RE e lavorarono in periodi differenti (la Pt_1
RE da ottobre a dicembre, il da marzo ad agosto) e nel 2021 in periodi
Pt_1 soltanto in minima parte sovrapponibili (la RE da settembre a novembre, il
Pt_1 fino a settembre); quanto allo , dalla genericità e parziale sovrapponibilità dei Per_2 riferimenti temporali resi in merito alle vicende lavorative del (“…: il
Pt_1 ricorrente ha lavorato con me d'estate dal 2017; dal 2022 non ha più lavorato nei terreni della Lopez;
quanto meno non l'ho più visto;
non so dire con precisione quante giornate facesse il , ricordo che in estate lo trovavo spesso al lavoro, ma non
Pt_1 so quantificare il numero delle giornate”), che non contengono alcuna precisazione in
2 ordine al numero delle giornate di lavoro prestate e alla rispettiva collocazione, sì da non consentire alcuna compiuta ricostruzione dei periodi di impiego del medesimo
. Pt_1
Residuando, pertanto, un quadro probatorio nebuloso che non consente in alcun modo di asseverare i fatti costitutivi della domanda, ovvero lo svolgimento dell'attività lavorativa per il numero di giornate indicato nell'atto introduttivo, sulla scorta delle brevi ed assorbenti considerazioni che precedono, il ricorso proposto non può, dunque, che essere rigettato. A fronte della concorrente domanda di pagamento delle prestazioni previdenziali correlate alla iscrizione delle giornate per cui è causa negli elenchi anagrafici, le spese di lite sono da dichiarare irripetibili ai sensi dell'art 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sul ricorso proposto, con atto depositato il 10.10.2023 da nei Parte_1 confronti dell' così provvede: rigetta la domanda attorea;
dichiara le spese di lite CP_1 irripetibili. Lecce, 10.12.2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
3