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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/10/2025, n. 938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 938 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. V.G. 3706/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente –
2) Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice –
3) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3706 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale” e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VE (CE) alla via E. Corcioni n. 58 presso lo studio dell'avv. Nicolina Franzese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Castel Volturno (CE) alla via L. Ariosto n. 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pirozzi che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 04.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in San IP di VE (CE) il 05.07.2012, evidenziando che dalla loro unione erano nati tre figli, ( il 04.04.2013), (il 24.01.2016) e (il 13.01.2020). Per_1 Per_2 Per_3
I coniugi dichiaravano che tra gli stessi era ormai venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, decidevano di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
Lette le dichiarazioni rese nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. con cui i coniugi dichiaravano di rinunciare alla comparizione all'udienza, confermando la volontà di non riconciliarsi e richiamando le condizioni di separazione riportate in ricorso, il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Veniva data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata.
E difatti, dalle risultanze processuali emerge con evidenza l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza;
ricorrono pertanto le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, come integrate e modificate nelle note depositate il 28.02.2025, che di seguito si trascrivono:
“1) per i minori i genitori hanno deciso per un collocamento a rotazione, ovvero i minori alterneranno il proprio collocamento presso l'abitazione di ciascun genitore nel modo di seguito indicato: LUNEDI', MERCOLEDI' E VENERDI' con un genitore e di conseguenza GIOVEDI', SABATO E Domenica CON L'ALTRO Per_4
GENITORE e viceversa secondo il criterio dell' alternanza, resta inteso che le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell' assunzione della decisione stessa, e che i genitori si impegnano a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, con facoltà per il genitore temporaneamente non collocatario di mantenere contatti con i figli, anche in ragione di espressa volontà di questi ultimi;
pag. 2/4 2) La casa familiare sita in Casal Di Principe al Corso Umberto n.145, resta assegnata al sig. ; Parte_2
3) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Parte_2 di € 500,00 mensili sull'Iban già comunicatogli, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) il tardivo e/o mancato versamento di due mensilità indicate al capo 3, comporterà la modifica della condizione di cui al capo 2 del presente atto con la conseguenza che la casa coniugale sita in Casal Di Principe al Corso Umberto,145, si intenderà assegnata automaticamente alla sig.ra , senza ulteriore attività e/o richiesta, che Pt_1
l'abiterà con i minori, dal giorno successivo al verificarsi della condizione;
5) L'assegno unico per i minori resterà per intero nella disponibilità della sig.
; Pt_1
6) Le spese straordinarie spetteranno ad entrambi i coniugi in ragione della metà, previo accordo, restano interamente a carico del sig. le spese relative alle Pt_2 attività sportive a titolo oneroso svolte dai minori;
7) Le parti concordano, altresì, che i minori dal prossimo anno frequenteranno le scuole pubbliche e non più quelle private ad eccezione del piccolo attesi i già Per_2 trascorsi tre anni presso l'istituto Sant'Anna; in tal caso, ove fosse portata avanti questa scelta, le spese scolastiche resteranno interamente a carico del genitore Pt_2
;
[...]
8) La sig. preleverà, entro il 15 /Ottobre/2024, dalla casa coniugale Parte_1 sita in Casal di Principe al Corso Umberto, 145, i suoi effetti personali in un'unica soluzione;
9) Preleverà altresì il vasellame, le porcellane e le pentole già accantonate e concordate con il sig. , nonché la madia e la camera da letto Parte_2 matrimoniale);
10) Entrambi i coniugi, reciprocamente sin da adesso si scambiano l'assenso per la richiesta presso le autorità di documenti validi per l'espatrio.
11) Le parti, nelle more del presente procedimento, a parziale rettifica delle condizioni di separazione pattuite e dedotte in ricorso, hanno stabilito che il sig. Parte_2 verserà il contributo al mantenimento dei figli minori, nella misura concordata, entro il pag. 3/4 giorno 27 di ciascun mese, anziché entro il giorno 5 come originariamente determinato.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata a [...] il Parte_1
14.05.1986, e , nato a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN CIPRIANO DI AVERSA (CE),
(atto n. 25, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 15.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
pag. 4/4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
I SEZ. FAMIGLIA
R.G. V.G. 3706/2024
Il Tribunale di Napoli Nord, I Sezione Civile, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente –
2) Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice –
3) Dott. Eugenio Troisi - Giudice est. /rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3706 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024, avente ad oggetto “separazione consensuale” e vertente
TRA
nata a [...] il [...] (C.F.: , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in VE (CE) alla via E. Corcioni n. 58 presso lo studio dell'avv. Nicolina Franzese, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Castel Volturno (CE) alla via L. Ariosto n. 30, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Pirozzi che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 04.10.2024, i ricorrenti, in atti generalizzati, premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in San IP di VE (CE) il 05.07.2012, evidenziando che dalla loro unione erano nati tre figli, ( il 04.04.2013), (il 24.01.2016) e (il 13.01.2020). Per_1 Per_2 Per_3
I coniugi dichiaravano che tra gli stessi era ormai venuta meno qualsivoglia comunione materiale e spirituale;
pertanto, decidevano di separarsi consensualmente alle condizioni riportate nel ricorso.
Lette le dichiarazioni rese nel termine fissato ai sensi dell'art. 473-bis.51, comma secondo, c.p.c. con cui i coniugi dichiaravano di rinunciare alla comparizione all'udienza, confermando la volontà di non riconciliarsi e richiamando le condizioni di separazione riportate in ricorso, il Giudice relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
Veniva data comunicazione al P.M. degli atti del presente procedimento ex artt. 70 e 71
c.p.c. come da annotazione di cancelleria.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di separazione sia fondata.
E difatti, dalle risultanze processuali emerge con evidenza l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza;
ricorrono pertanto le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso, come integrate e modificate nelle note depositate il 28.02.2025, che di seguito si trascrivono:
“1) per i minori i genitori hanno deciso per un collocamento a rotazione, ovvero i minori alterneranno il proprio collocamento presso l'abitazione di ciascun genitore nel modo di seguito indicato: LUNEDI', MERCOLEDI' E VENERDI' con un genitore e di conseguenza GIOVEDI', SABATO E Domenica CON L'ALTRO Per_4
GENITORE e viceversa secondo il criterio dell' alternanza, resta inteso che le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell' assunzione della decisione stessa, e che i genitori si impegnano a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali, con facoltà per il genitore temporaneamente non collocatario di mantenere contatti con i figli, anche in ragione di espressa volontà di questi ultimi;
pag. 2/4 2) La casa familiare sita in Casal Di Principe al Corso Umberto n.145, resta assegnata al sig. ; Parte_2
3) Il sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento dei figli la somma Parte_2 di € 500,00 mensili sull'Iban già comunicatogli, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat;
4) il tardivo e/o mancato versamento di due mensilità indicate al capo 3, comporterà la modifica della condizione di cui al capo 2 del presente atto con la conseguenza che la casa coniugale sita in Casal Di Principe al Corso Umberto,145, si intenderà assegnata automaticamente alla sig.ra , senza ulteriore attività e/o richiesta, che Pt_1
l'abiterà con i minori, dal giorno successivo al verificarsi della condizione;
5) L'assegno unico per i minori resterà per intero nella disponibilità della sig.
; Pt_1
6) Le spese straordinarie spetteranno ad entrambi i coniugi in ragione della metà, previo accordo, restano interamente a carico del sig. le spese relative alle Pt_2 attività sportive a titolo oneroso svolte dai minori;
7) Le parti concordano, altresì, che i minori dal prossimo anno frequenteranno le scuole pubbliche e non più quelle private ad eccezione del piccolo attesi i già Per_2 trascorsi tre anni presso l'istituto Sant'Anna; in tal caso, ove fosse portata avanti questa scelta, le spese scolastiche resteranno interamente a carico del genitore Pt_2
;
[...]
8) La sig. preleverà, entro il 15 /Ottobre/2024, dalla casa coniugale Parte_1 sita in Casal di Principe al Corso Umberto, 145, i suoi effetti personali in un'unica soluzione;
9) Preleverà altresì il vasellame, le porcellane e le pentole già accantonate e concordate con il sig. , nonché la madia e la camera da letto Parte_2 matrimoniale);
10) Entrambi i coniugi, reciprocamente sin da adesso si scambiano l'assenso per la richiesta presso le autorità di documenti validi per l'espatrio.
11) Le parti, nelle more del presente procedimento, a parziale rettifica delle condizioni di separazione pattuite e dedotte in ricorso, hanno stabilito che il sig. Parte_2 verserà il contributo al mantenimento dei figli minori, nella misura concordata, entro il pag. 3/4 giorno 27 di ciascun mese, anziché entro il giorno 5 come originariamente determinato.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse dei minori, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Letto ed applicato l'art. 473-bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale di , nata a [...] il Parte_1
14.05.1986, e , nato a [...] il [...], alle condizioni Parte_2 di cui al ricorso introduttivo a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SAN CIPRIANO DI AVERSA (CE),
(atto n. 25, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2012) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso, all'esito della camera di consiglio del 15.09.2025
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Dott. Eugenio Troisi Dott.ssa Alessandra Tabarro
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