Sentenza 13 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2003, n. 2154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2154 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 021 54/ 03 IN NOME DEL POPOLO ITALI LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETT: Presidente R.G. N. 9597/00 Cron. 4950 Dott. Natale CAPITANIO - Rel. Consigliere Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Dot . Paolo STILE - Consigliere Ud.29/10/02 DOLL. Giuseppe CELLERINO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legalc rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, VINCENZOrappresentato e difeso dagli avvocati CERIONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ME AR, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47. presso 10 studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega2002 4230 in atti;
-1- ET controricorrente avverso la sentenza n. 335/99 del Tribunale di MODICA, depositata il 31/12/99 R.G.N. 313/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/02 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito 1'Avvocato PAOLA AGOSTINI per delega FRANCO AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore į Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso 1'accoglimento del ricorso. -2- INPS UM MA US MA
contro
INTS SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di MO MA UM conveniva in giudizio l'INPS chiedendone la condanna al pagamento dell'indennità per assenza facoltativa e obbligatoria dal lavoro a causa di parto, nella specie avvenuto in data 4 febbraio 1995. L'esponente assumeva di avere diritto a tale indennità come bracciante agricola a tempo determinato, iscritta negli appositi elenchi anagrafici e con attività lavorativa prestata presso l'azienda agricola di Giuseppe LL in numero di giorni sufficienti per la corresponsione della chiesta indennità. Il Pretore, accogliendo l'eccezione dell'INPS in ordine all'insussistenza del diritto della UM alla corresponsione dell'indennità, rigettava la domanda. Con sentenza in data 9 dicembre 1999 il Tribunale di MO, in accoglimento dell'appello della lavoratrice, condannava l'INPS al pagamento della somma richiesta e dovuta a titolo di indennità per assenza facoltativa e obbligatoria a causa di parto osservando che entrambi i testi escussi in primo grado avevano dichiarato di avere lavorato insieme alla UM nell'anno 1994 presso l'azienda agricola LL dai primi giorni di settembre sino alla fine di novembre dello stesso ando. Il giudice di merito, altresì, osservava che il cerchiaggio cervicale cui la UM si era sottoposta rendeva possibile l'offerta della prestazione lavorativa da parte della medesima, nonostante essa fosse in stato di gravidanza. Il Tribunale aggiungeva che la documentazione attestante i duc ricoveri in ospedale subiti dalla lavoratrice per problemi connessi alla gravidanza non rendeva inattendibili i testi escussi, i quali, anzi, avevano ricordato che all'epoca la UM per ragioni di gravidanza si era assentata dal non partecipava alla raccolta dei lavoro per alcuni giorni e che, inoltre, quando era presente, prodotti ma veniva adibita a lavori poco faticosi. L'INPS ricorre per cassazione con unico articolato motivo. Resiste la lavoratrice con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo l'INPS, denunziando soprattutto violazione dell'art. 5 commi 6 e 8 del D.L. 11 settembre 1983 n. 463 convertito nella legge 11 novembre 1983 n. n. 638 e dell'art. 116 c.p.c. con insufficiente, errata e contraddittoria motivazione sul punto della sentenza impugnata, deduce che il Tribunale aveva omesso di verificare se la UM avesse effettivamente prestato, come richiesto dalla legge e dalla giurisprudenza di questa Corte, attività lavorativa agricola subordinata per il prescritto periodo di 51 giornate nell'anno di riferimento o in quello precedente o, comunque, aveva omesso di dare conto in motivazione, anche perché il Tribunale non avrebbe dovuto tener conto delle 18 giornate di malattia del mese di settembre denunciate come lavorate. Il ricorso è infondato. 18. L'art. 5 sesto comma del D. L. 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 638, stabilisce che i lavoratori agricoli hanno diritto ai trattamenti economici e alle indennità economiche di malattia a condizione che essi siano iscritti negli elenchi nominativi anagrafici dei lavoratori agricoli nell'anno precedente per almeno 51 giornate e che siano stati impiegati in lavorazioni agricole di carattere subordinato nell'anno successivo per almeno lo stesso numero di giornate. A norma dell'ottavo comma dello stesso articolo i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza sono assimilati ai periodi di lavoro. Avuto riguardo al contenuto del citato ottavo comma, non poteva essere prospettato alcun dubbio sul diritto della UM all'indennità in riferimento alla sussistenza del requisito numerico delle 51 giornate lavorate per l'anno 1995, essendo avvenuto il parto il 4 maggio 1995 ed essendo, perciò, computabile per il 1995 come periodo assimilato a quello lavorato il periodo dei due mesi che avevano preceduto il parto e da considerarsi come di astensione obbligatoria ai sensi dell'art. 4 lett. a) legge 30 dicembre 1971 n. 1204 ( al tempo vigente ) . 2 La contestazione del diritto all'indennità da parte dell'INPS, perciò, risulta mitata al requisito numerico delle 51 giornate effettivamente lavorate nell'anno precedente e cioè nel 1994, posto che il citato art. 5 sesto comma va interpretato, in quanto posto in relazione all'art. 17 primo comma del D.L.3 febbraio 1970 n.7 convertito con legge 11 marzo 1970 n. 83, nel senso che anche per l'anno precedente alla iscrizione dei lavoratori agricoli subordinati per almeno 51 giornate lavorative deve corrispondere un pari numero di giornate effettivamente lavorate.( v. Cass. n. 729 del 1993; Cass. n. 3870 del 1999). Sotto tale profilo la sentenza impugnata appare, però, motivata in modo esauriente e immune da vizi logici, avendo posto in rilievo l'attendibilità dei testi escussi che avevano riferito circa l'attività lavorativa prestata nell'azienda agricola LL dalla UM nell'anno 1994 per circa tre mesi ( e cioè dai primi giorni del mese di settembre agli ultimi del mese di novembre ) - ad cccczione di alcuni giorni in cui la medesima era stata assente per malattia e avendo - adeguatamente motivato sulle perplessità sollevate dall'INPS nel giudizio di merito in riferimento a una attività lavorativa che si presumova essere stata svolta dalla UM in stato avanzato di gravidanza. 1] Tribunale, infatti, aveva rilevato che la UM, secondo i testi escussi, era stata adibita a lavori agricoli non faticosi ( confezionamento dei prodotti) e si era sottoposta a trattamenti medici (cerchiaggio cervicale) che le avevano consentito di svolgere l'attività lavorativa. D'altra parte lo stesso INPS con il proposto ricorso ammette che il LL aveva denunciato per l'anno 1994 in riferimento alla UM 51 giornate lavorative e contesta con una mera supposizione (il sospetto che siano stati computati dal Tribunale come giorni lavorati quelli di assenza per malattia ) l'innegabile sussistenza di tale requisito numerico minimo. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'istituto ricorrente alle spese del presente giudizio in euro 10,00 3 oltre euro 1000,00 (mille/00) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 29 ottobre 2002. Il Consigliere estensore Matale Capita CANCELLIERE epositato in Cancelleria for 1.3 FEB 2023 IL CANCELLIERE 4 Il Presidente SANTE DA REGISTO OWN PRA, ASSO ✰ DIRITTO AL A . ). COMO, D: