Legge 5 luglio 1995, n. 308

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      Versioni del testo

      • Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le convenzioni, con annessi, firmate a Vienna l'8 novembre 1968, sulla circolazione e sulla segnaletica stradale e ad aderire agli accordi europei, con annessi, firmati a Ginevra il 1 maggio 1971, sulle stesse materie ed al protocollo, con annessi, firmato a Ginevra il 1 marzo 1973, sui segnali stradali.
      • Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a fare data della loro entrata in vigore conformemente a quanto disposto:
        a) per la convenzione sulla circolazione stradale dall'articolo 47, paragrafo 2;
        b) per la convenzione sulla segnaletica stradale dall'articolo 39, paragrafo 2;
        c) per l'accordo europeo sulla circolazione stradale dall'articolo 4, paragrafo 2;
        d) per l'accordo europeo sulla segnaletica stradale dall'articolo 4, paragrafo 2;
        e) per il protocollo sulla segnaletica stradale dall'articolo 4, paragrafo 2.
      • Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.