Sentenza 23 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/01/2001, n. 928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 928 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU009 2 8 0 1 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Marino Donato SANTOJANNI R.G.N. 17959/98 Cron.1894 Dott. Fernando LUPI Consigliere- Consigliere- Rep. Dott. Attilio CELENTANO - Rel. Consigliere Ud.19/10/00 Dott. DO VIDIRI Dott. Aldo DE MATTEIS - Consigliere - CORTE SUPPENA DI FC OP ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. 600 per diritti L. sul ricorso proposto da: #23 GEN. 2001 IL CANCELLIERF ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, inINPS LIKE 3000 persona del legale rappresentante pro tempore, CANCELLERIA elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI CG575270 GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, CG575494 giusta delega in atti;
- ricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE
contro
Rilasciata copia legale al Sig. GO AN ER, elettivamente domiciliato in ROMA VIA per diritti 13 FEB. 2001 presso lo studio dell'avvocato FRANCO2000 ARNO 47, IL CANCELLIERE 4307 GO, che lo rappresenta e difende, giusta delega T -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE in atti;
Richiesta copia studio dal Sig. ROMANEILL controricorrente per diritti L. 6000 la sentenza n. 124/98 del Tribunale di 20 FEB. 2001 avverso CANCELLIERE PESCARA, depositata il 29/07/98 R.G.N. 76/98; DIRITTI DI udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. DO VIDIRI;
udito l'Avvocato SPADAFORA per delega FABIANI;
udito l'Avvocato GO;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Rilasciata copia legale al Sig. NPS Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per per diritti L. l'accoglimento del ricorso. it 6 MAR 2001 IL CANCELLIERE -2- : SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso del 30 aprile 1998 1'INPS proponeva appello avverso la sentenza del 5 novembre 1996 con la quale il Pretore di Pescara aveva dichiarato il diritto di AN IN alla proroga del trattamento di mobilità sino al 31 dicembre 1994 in applicazione dell'art. 5 del d.l. n. 299 del 1994, convertito in legge n. 451 del 1994. Secondo l'appellante detta norma limitava quella proroga ai soli trattamenti scaduti ° in scadenza nel primo semestre del 1994, mentre il trattamento di mobilità goduto dal AN era scaduto nel dicembre 1993. il contraddittorio il Tribunale di Costituitosi Guichotoler Pescara confermava la decisione pretorile con sentenza del 29 luglio 1998 osservando che l'interpretazione restrittiva sostenuta dall'Istituto previdenziale conduceva a risultati ingiustamente discriminatori tra situazioni ragionevolmente comparabili, come quella in esame, di scadenza del trattamento di mobilità in tempi sostanzialmente coincidenti con i trattamenti asseritamente privilegiati. Rilevava, inoltre, il Tribunale che la lettera della norma si riferisce ai trattamenti scaduti o in scadenza "entro" il primo semestre 1994 e non tra il 1 gennaio 1994 ed il 30 giugno 1994. 1 Per la cassazione di detta sentenza ricorre l'Inps con un unico motivo cui resiste l'intimato controricorso. Il AN ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 18 del d.l. 16 maggio 1994 n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994 n. 451 - rileva l'Istituto ricorrente che la formulazione testuale della legge, riferita di all'esaurimento del periodo godimento DO LU dell'indennità di mobilità, va correlata con l'entrata in vigore del medesimo decreto legge (21 maggio 1994), ricadente, appunto, "entro" il primo semestre di detto anno, e costituisce una endiadi diretta a precisare, attraverso la delimitazione di un periodo chiuso, il "primo semestre", non soltanto il termine finale (30 giugno 1994) della scadenza dei trattamenti ancora in corso al 21 maggio 1994, ma altresì il termine iniziale (1 gennaio 1994) della scadenza dei che, anche se non più in godimento trattamenti all'entrata in vigore del decreto, sono tuttavia ammessi alla proroga perchè cessati di recente. l'interpretazione Aggiunge l'Istituto che 2 accolta dal Tribunale costituirebbe una inammissibile dilatazione dell'efficacia retroattiva della norma, capace di riattivare tutti i trattamenti scaduti dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva del 23 luglio 1991 n. 223. Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento. Va premesso che l'art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223 ha introdotto nel sistema previdenziale un tipo di prestazione di disoccupazione denominato indennità di mobilità alla quale hanno titolo i lavoratori collocati in mobilità ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, che siano in possesso dei Guiddode requisiti previsti dal successivo art. 16, comma 1 (che siano, cioè, appartenenti alle categorie di operai, impiegati o quadri, con rapporto a tempo indeterminato e con una indennità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivo). Tale indennità spetta per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro mesi per gli e a trentasei per gliultraquarantenni ultracinquantenni. Per i lavoratori licenziati da imprese operanti nelle aree del mezzogiorno (di cui al testo unico approvato con d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218), rispettivamente la durata della prestazione è 3 prolungata nelle tre ipotesi appena indicate, per ulteriori dodici mesi. Salva l'ipotesi dei lavoratori rientranti nella fattispecie contemplata dell'art. 22, comma 6, della legge n. 223/1991(tra cui i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI, e ancora in cassa integrazione guadagni alla data di entrata in vigore della legge n. 223/1991), l'indennità non può avere una durata superiore all'anzianità maturata dall'interessato alle dipendenze dell'impresa che ha attivato la procedura di mobilità(art. 7, comma 4, della legge n. 223/1991). Guisto Vidue. non può essere L'indennità in questione corrisposta successivamente alla data di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. quelle in cui Nelle aree del mezzogiorno nonchè in viene accertata la sussistenza di un tasso di superiore alla media nazionale,disoccupazione l'indennità di mobilità può essere prorogata fino al compimento, da parte degli interessati, dell'età pensionabile (60 anni per gli uomini e 55 per le donne), alle seguenti condizioni: a) collocamento in mobilità a seguito del licenziamento disposto in una delle aree indicate, con effetto entro il 31 dicembre 1992; b) età inferiore di non più di cinque anni rispetto a quella prevista dalla legge per il 4 pensionamento di vecchiaia, alla predetta data di cessazione del rapporto lavorativo;
c) possesso a quest'ultima data, di una anzianità contributiva generale obbligatoria per nell'assicurazione l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti non inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, diminuita del numero di settimane intercorrenti tra la predetta data e quella di compimento dell'età pensionabile(art. 7, comma 6). appena indicate, Nelle medesime aree, l'indennità in esame può essere prorogata fino alla data di maturazione del diritto al pensionamento di душов ими anzianità, alle seguenti condizioni : a) collocamento in mobilità, a seguito di licenziamento disposto, da parte di impresa operante in dette aree, con effetto entro il 31 dicembre 1992; b) età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista dalla legge per il pensionamento di vecchiaia alla predetta data di cessazione del rapporto;
c) possesso, a quest'ultima data, di una contribuzione utile ai fini della pensione di anzianità non inferiore a 28 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Quest'ultimo requisito contributivo non è richiesto per i lavoratori che, prima del 1 gennaio 1991, 5 dipendevano dalle società non operative della Gepi e dell'Insar: per costoro la prestazione non può essere concessa per un periodo massimo di dieci anni. Sintetizzata nei termini che precedono la regolamentazione dell'istituto in questione (su cui cfr. anche la circolare Inps n. del 2 gennaio 1992) mostra chiaramente come la durata del beneficio in questione può variare a seconda di una serie di condizioni, sia di natura soggettiva (collegate tra l'altro all'età del lavoratore interessato, ed all'anzianità contributiva) che oggettiva (il tipo di G oloboken gestione cui è assoggettata l'impresa, l'area in cui essa opera, ecc.), il che non consente assolutamente di ritenere al di là delle scarne indicazioni - - che la proroga fornite dicazioni dal lavoratore del trattamento di mobilità introdotta dall'art. 5 del d.l. n. 299/1994 realizzi comunque e in ogni caso, senza soluzione di continuità, un prolungamento del beneficio introdotto dall'art. 7 della legge n. 223/1991. E ciò appare ancora più vero anche considerando che prima del 1994 (a differenza di quanto invece si è verificato nel periodo successivo) nessuna proroga era intervenuta in materia. Certamente, dunque, rispetto all'intervento del legislatore del 1994, potevano esservi casi in cui i 6 trattamenti di mobilità in questione erano da lungo tempo esauriti, e questo basta ad orientare una lettura della norma di proroga, come proposta dall'istituto resistente, in termini affatto rigorosi per evitare soluzioni abnormi difficilmente dimensionabili in termini di decorrenza della proroga medesima. Una tale lettura, del resto, è desumibile anche dalla stessa formulazione testuale della norma invocata nella quale l'uso dell'espressione "proroga" di regola non può non riferirsi, nel suo valore letterale, che quilo Nolen ad un termine ancora in corso (vedesi, ad esempio, il disposto dell'art. 154 c.p.c.). Da qui l'ulteriore conseguenza che l'espressa estensione della proroga anche ai termini scaduti non può che essere proprio per la suainterpretata, logica eccezionalità, in senso restrittivo, nel senso cioè che essa si applica non per tutti i trattamenti in ogni tempo scaduti, ma solo per quelli scaduti "entro il primo semestre 1994", e cioè nel corso di esso. Del resto che l'art. 5, comma 18, del d.l. citato abbia inteso recuperare nella proroga soltanto i trattamenti scaduti durante il semestre del 1994 e non anche quelli scaduti in precedenza (come quello riguardante, sia pure per pochi giorni, il lavoratore 7 ricorrente) trova la sua ratio nella esigenza di recuperare situazioni che, pure essendo operative nel semestre, rischiavano di essere trascurate solo per il fatto del tutto estrinseco dell'entrata in vigore del decreto legge n. 299/94 sul finire del decreto medesimo. Appare, pertanto, priva di fondamento la tesi condivisa anche dal giudice di secondo grado che fa leva sulla pretesa irrazionalità della disciplina risultante dalla interpretazione restrittiva proposta dall'INPS in quanto ingiustamente discriminatoria tra situazioni equiparabili, avutoragionevolmente riguardo alle ipotesi, come quella di specie, di scadenza del trattamento di mobilità in tempo sostanzialmente coincidente con i trattamenti privilegiati. A fronte di una tale prospettazione, già di per sè difficilmente compatibile con il dato testuale normativo, è sufficiente osservare come il "fluire del tempo" nel corso del quale possono discipline о assetti normativi, puòmodificarsi -giustificare di per sè secondo la giurisprudenza consolidata della Corte Costituzionale - variazioni nella disciplina di fattispecie pur simili tra loro, senza che ciò necessariamente comporti alcuna ingiustificata disparità di trattamento nè discriminazioni censura di che impongano una illegittimità della innovazione normativa ° la necessità di una interpretazione adeguatrice. L'accoglimento del ricorso, per le esposte considerazioni, comporta la cassazione della sentenza impugnata con l'ulteriore conseguenza che, essendosi censurata la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, può pronunciarsi nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., rigettando la domanda del lavoratore proposta con il ricorso di primo Nei precisi termini sopra riportati questa Corte si Guilo grado. do OL è già pronunziata in una fattispecie analoga a quella in esame (cfr. Cass. n. 2169/2000). Trattandosi di controversia previdenziale va disposto ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. l'esonero del soccombente dalle spese di lite riferite all'intero processo.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza grado e decidendo nel merito rigetta la domanda lavoratore con il ricorso di primoproposta dal grado. Nulla per le spese dell'intero processo. 9 Timpugnata Ey Così deciso in Roma il 19 IL PRESIDENTE Marino Saun jauni ottobre 2000. IL CONSIGLIERE ESTENSORE Questo Val Shilli IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 23 GEN. 2001 oggi, 龍 ABORATORE ②CANCELLERIA Z I O N I D , A O S 0 L S 1 L A 3 . T O 3 , T B 5 R I A S 'A D . E L P N A S L T I E S 3 D M 7 O - I P 8 S C - IM N . 1 R E 1 D S A I & D E , A E G O T O R G N T T E E S T L S I E IR A D L L O E D 10