Sentenza 25 giugno 2002
Massime • 1
Non integra il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità previsto dall'art. 650 cod. pen. l'inottemperanza ad ordinanza sindacale che abbia interdetto l'uso abitativo di locali privi del certificato di abitabilità (fatto già integrante reato ed ora depenalizzato), in quanto tale provvedimento non può considerarsi adottato in relazione a situazione normativamente prefigurata, ne' è riconducibile ad una delle ragioni indicate nel citato articolo, ma è funzionale unicamente ad impedire la protrazione di una condotta illecita sul piano amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/06/2002, n. 26647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26647 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO - Presidente - del 25/06/2002
1. Dott. CAMPO STEFANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GIRONI EMILIO - Consigliere - N. 605
3. Dott. VANCHERI ANGELO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO RI CRISTINA - Consigliere - N. 011136/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IE IC N. IL 01/01/1948
2) DI RI AR N. IL 12/07/1944
avverso SENTENZA del 04/12/2001 TRIBUNALE di Milano, sez. dist. di RHO visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO RI CRISTINA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 4/12/2001 il Tribunale di Milano-sezione distaccata di Rho, in composizione monocratica, ha condannato RI AR MA e ME LO alle pene rispettivamente di L. 400.000 e di L. 450.000 di ammenda per non avere ottemperato alle prescrizioni dell'ordinanza 3/5/99 emessa dal sindaco di Bareggio per ragioni di igiene e sicurezza pubblica di ripristino dell'uso originario dei locali posti al piano seminterrato dello stabile di via Salvo D'Acquisto n. 15, di divieto di uso abitativo, di adeguamento dell'impianto di smaltimento dei fumi. Il Tribunale ha ritenuto pacifici i fatti contestati sulla base delle deposizioni acquisite e della documentazione allegata agli atti, sussistenti i presupposti per l'emanazione dell'ordinanza sindacale, inattendibili le dichiarazioni degli imputati che avevano sostenuto di ignorare l'impiego abitativo dell'immobile da loro locato per uso ufficio.
Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati tramite il loro difensore. Con il primo motivo i ricorrenti hanno eccepito la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza atteso che nell'atto introduttivo del giudizio il reato era stato contestato in relazione all'appartamento sito in Bareggio via F. Baracca 20 e non già in relazione all'immobile di via S. D'Acquisto al quale si riferiva l'ordinanza sindacale. Con il secondo motivo si è sostenuta la manifesta illogicità della motivazione in conseguenza dell'errore contenuto nel capo di imputazione. Con il terzo motivo si è lamentata la erronea applicazione della legge penale rilevando al proposito: che i due imputati erano stati sottoposti a giudizio "in qualità di proprietari e occupanti dell'appartamento sito in Bareggio via F. Baracca n. 20", che in realtà tale era la condizione della sola MA, che il LO abitava in altro Comune, che solo la MA era proprietaria dell'immobile di via S. D'Acquisto, che quest'ultimo immobile era concesso in locazione a terzi per uso ufficio;
che pertanto sia il LO che la MA non potevano essere destinatari del provvedimento sindacale o di alcuna prescrizione che sarebbero dovuti più correttamente essere imposti a carico dei locatori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'ordinanza sindacale citata in imputazione e le prescrizioni contenute in tale provvedimento sono correlate con la sostenuta concessione in locazione ad uso abitativo, da parte degli imputati, di locali posti al piano seminterrato dello stabile sito in via Salvo D'Acquisto n. 15 pur essendo tali locali privi del certificato di abitabilità.
Ebbene, tenuto presente il carattere sussidiario dell'ipotesi di reato di cui all'art. 650 C.P. che è configurabile solo ove non sussista altra norma incriminatrice a carattere specifico, deve nella specie escludersi la ricorrenza del reato in esame: ed infatti l'ordinanza sindacale non ottemperata dagli imputati non è stata adottata in relazione a situazione non prefigurata normativamente e riconducibile ad una delle ragioni indicate nell'articolo 650 C.P. ma è stata emessa al fine di impedire la protrazione di condotta già sanzionata dall'art. 221 T.U. Leggi sanitarie approvato con R.D. 27/7/34 n.1265 (cfr. Cass. S.U. sent. n. 6816/96) ed ora integrante -
dopo l'abrogazione disposta con l'art. 136 D.Lgs. 6/6/2001 n. 338 - un illecito amministrativo ai sensi dell'art. 24 comma 3 D.P.R. 6/6/2001 n. 380. Conseguentemente la sentenza emessa dal Tribunale in composizione monocratica di Milano, sezione distaccata di Rho, deve essere annullata senza rinvio per non essere il fatto più previsto dalla legge come reato.
Le ulteriori doglianze rimangono assorbite nella decisione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla come reato.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2002.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2002