Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/1999, n. 1429
CASS
Sentenza 20 febbraio 1999

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Il testimone assunto nonostante la presenza di una delle cause di incapacità a testimoniare previste dall'art. 246 cod. proc. civ., che non sia stata tempestivamente eccepita, non può per tale solo motivo essere ritenuto inattendibile, e un giudizio in tal senso può essere formulato solo in base ad una rigorosa valutazione della sua deposizione.

In materia di cessione d'azienda, l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, rende impossibile l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità.

Commentario1

  • 1Cessione d'azienda: l'art. 2560 c.c. e la responsabilità del cessionario per i debiti dell'azienda ceduta (Cass. 26450/23)
    Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 23 marzo 2024

    LA VICENDA Una dipendente vantava un credito retributivo per aver prestato il proprio lavoro a favore di una società il cui ramo d'azienda era stato successivamente ceduto. Tale cessione era stata congegnata in modo tale da lasciare solo in capo alla società cedente la responsabilità per il debito retributivo verso la lavoratrice, nonchè finalizzata a lasciare non soddisfatto quel debito dopo la messa in liquidazione e la successiva cancellazione della società debitrice. Ed invero… il fatto che la compagine sociale della cessionaria fosse sostanzialmente quella della cedente, palesava un uso “distorto” dell'istituto del trasferimento di ramo di azienda. In questa prospettiva, neppure il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/1999, n. 1429
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1429
Data del deposito : 20 febbraio 1999

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