Sentenza 20 febbraio 1999
Massime • 2
Il testimone assunto nonostante la presenza di una delle cause di incapacità a testimoniare previste dall'art. 246 cod. proc. civ., che non sia stata tempestivamente eccepita, non può per tale solo motivo essere ritenuto inattendibile, e un giudizio in tal senso può essere formulato solo in base ad una rigorosa valutazione della sua deposizione.
In materia di cessione d'azienda, l'inesistenza dei libri contabili, dovuta a qualsiasi ragione, compresa la loro non obbligatorietà per lo specifico tipo di impresa, rende impossibile l'elemento costitutivo della responsabilità del cessionario per i debiti relativi all'azienda e conseguentemente preclude il sorgere della medesima responsabilità.
Commentario • 1
- 1. Cessione d'azienda: l'art. 2560 c.c. e la responsabilità del cessionario per i debiti dell'azienda ceduta (Cass. 26450/23)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 23 marzo 2024
LA VICENDA Una dipendente vantava un credito retributivo per aver prestato il proprio lavoro a favore di una società il cui ramo d'azienda era stato successivamente ceduto. Tale cessione era stata congegnata in modo tale da lasciare solo in capo alla società cedente la responsabilità per il debito retributivo verso la lavoratrice, nonchè finalizzata a lasciare non soddisfatto quel debito dopo la messa in liquidazione e la successiva cancellazione della società debitrice. Ed invero… il fatto che la compagine sociale della cessionaria fosse sostanzialmente quella della cedente, palesava un uso “distorto” dell'istituto del trasferimento di ramo di azienda. In questa prospettiva, neppure il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/02/1999, n. 1429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1429 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 1999 |
Testo completo
composta dal Signori Magistrati:
dott. Antonio IANNOTTA Presidente
dott. Ernesto LUPO Consigliere
dott. Michele VARRONE Consigliere
dott. Michele LO PIANO Consigliere rel.
dott. Alfonso AMATUCCI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
SC AN, elettivamente domiciliato in Roma, Circonvallazione Clodia n. 167, presso lo studio dell'avv. Lino Italo Natale, che lo difende, unitamente all'avv. Nino Adamo Arezzo, giusta delega in atti.
ricorrente contro
ZA IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n. 38, presso lo studio dell'avv. Benito Piero Panariti, che lo difende, unitamente all'avv. Giovanni Riva, giusta delega in atti. controricorrente avverso la sentenza n. 1071/96 del Tribunale di Bergamo, emessa il 20 giugno 1996 e depositata il 22 agosto 1996 (R.G. 2835/91);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 ottobre 1998 dal relatore consigliere dott. Michele Lo Piano;
udito l'avv. Lino Italo Natale;
udito l'avv. Benito Piero Panariti;
udito il P.M., nella persona del sost. proc. gen. dott. Vincenzo Maccarone, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi e l'accoglimento del terzo motivo del ricorso.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione, notificato il 19 aprile 1986, SC AN, premesso di aver ceduto, nel 1979, a ZA IO la propria autovettura perché la demolisse e provvedesse alle operazioni di cancellazione della stessa dal Pubblico Registro Automobilistico, e dedotto che il predetto ZA non aveva adempiuto l'obbligo assunto, cosicché egli aveva ricevuto l'ingiunzione di pagare la somma di lire 1.674.500, poiché l'autoveicolo risultava iscritto al P.R.A. anche per l'anno 1983, ed inoltre che egli aveva provveduto al pagamento della suddetta somma al fine di evitare spese aggiuntive, convenne in giudizio, davanti al Pretore di Bergamo, la ditta ZA IO - in persona dell'omonimo titolare - chiedendone la condanna al pagamento della somma sopra indicata, oltre a rivalutazione ed interessi.
Costituitosi in giudizio, ZA IO chiese il rigetto della domanda deducendo che all'epoca della cessione dell'autoveicolo egli non era titolare della ditta ZA.
Il Pretore accolse la domanda, ma la sentenza, impugnata da ZA IO, fu riformata dal Tribunale di Bergamo il quale respinse la domanda considerando che, nel contrasto delle prove testimoniali assunte, non era possibile stabilire se l'acquirente del veicolo del SC - e quindi la persona che si era assunto l'obbligo di provvedere alla cancellazione presso il P.R.A. - fosse stato ZA SI, fratello di ZA IO, ovvero quest'ultimo. Il Tribunale osservò poi che nessun rilievo aveva il fatto che ZA IO fosse subentrato al fratello SI, dopo la morte di quest'ultimo, nella gestione dell'officina, poiché il debito da inadempimento contrattuale, quale era quello dedotto dal SC, non rientrava tra quelli dei quali il cessionario dell'azienda deve rispondere ai sensi dell'art. 2560 c.c., ne' risultavano altri titoli per i quali il predetto ZA IO dovesse rispondere dei debiti del fratello. Per la cassazione della suddetta sentenza ha proposto ricorso, illustrato da memoria, SC AN.
Ha resistito con controricorso ZA IO.
Motivi della decisione
Con il primo motivo si denuncia: "Errata applicazione delle norme (ex artt. 115 e 116 c.p. c.) sulla prova testimoniale e inidonea interpretazione delle stesse in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. Si deduce che il Tribunale ha ritenuto non attendibili le deposizioni dei testi addotti dal ricorrente senza adeguata motivazione e senza tenere conto di tutte le circostanze emerse nel corso del giudizio ed in particolare senza prendere in alcuna considerazione le deposizioni rese dai testi RO e MA. La Corte osserva che, pur denunciando formalmente una violazione di legge, il ricorrente denuncia, in sostanza, un vizio di insufficienza della motivazione della sentenza impugnata. Ma anche valutata sotto questo profilo la censura non appare suscettibile di accoglimento.
La sentenza ha preso in considerazione le deposizioni dei figli del ricorrente (SC BR e SC LO), da una parte, e del fratello dello ZA, dall'altra, e, con adeguata motivazione, ha concluso affermando che la prova fornita dall'attore SC AR non era idonea a sostenere la domanda, non essendovi elementi per far ritenere prevalente la versione dei fatti data dai primi due testi rispetto a quella data dal terzo teste. È vero che il Tribunale non ha esplicitamente preso in considerazione le deposizioni degli altri due tesi addotti dal SC;
tuttavia, le circostanze da essi riferite, così come sono state riportate dal ricorrente nell'atto di ricorso, non hanno carattere decisivo, anche per la loro genericità, e, pertanto, ininfluente appare il loro mancato esame esplicito.
Appare, inoltre, appena il caso di ricordare che, al fine di adempiere all'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sul quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.
In conclusione, deve rilevarsi che il giudice di appello ha motivato il proprio convincimento in base ad argomentazioni logiche ed immuni da vizi giuridici e che le censure del ricorrente, sotto l'apparente denunzia della violazione di norme di diritto e di vizi della motivazione, mirano, inammissibilmente, ad una diversa valutazione del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
Ed invero, il vizio d'insufficiente motivazione della sentenza, denunciabile in Cassazione, al sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ricorre solo nel casi di obiettiva deficienza del criterio logico che ha guidato il convincimento del giudice di merito ovvero di mancanza di criteri idonei a sorreggere e ad individuare con chiarezza la ratio decidendi, e non anche quando ci sia difformità rispetto alle attese e deduzioni delle parti sul valore e sul significato attribuito dal giudice di merito agli elementi delibati ed, in altri termini, sull'apprezzamento dei fatti e delle circostanze da lui effettuato.
Con il secondo motivo si denuncia: " Violazione dell'art. 246 c. p. c. in relazione all'art. 3 60 n. 3 c.p. c. ".
Si deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto attendibile e valida la testimonianza resa da ZA AR, fratello di ZA IO, atteso che il predetto aveva un interesse nella causa, ZA AR era incapace di testimoniare al sensi dell'art. 246 c.p.c. ed in ogni caso le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere ritenute inattendibili.
La censura, sotto il profilo della dedotta nullità della deposizione, non può essere accolta, atteso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la nullità della deposizione testimoniale per incapacità del testimone escusso in primo grado (art. 246 cod. proc. civ.) non ha natura assoluta, ma è stabilita nell'interesse delle parti. Essa pertanto, oltre a dovere essere tempestivamente eccepita dalla parte interessata, ai sensi dell'art.157 cod. proc. civ., non può formare oggetto di ricorso per
Cassazione se la questione non è stata riproposta in grado d'appello (v. per tutte Cass. Sez. 1, sent. n. 3787 del 20 aprile 1996). Nè la censura può trovare accoglimento sotto il profilo, anche esso enunciato nel motivo, della inattendibilità della deposizione a causa della nullità della stessa.
Invero, come già ritenuto da questa Corte, l'incapacità a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ., non tempestivamente eccepita, non comporta di per sè l'inattendibilità del teste assunto, potendo tale giudizio essere formulato solo dopo una rigorosa valutazione della sua deposizione (Cass. Sez. 11, sent. n. 7869 del 4 agosto 1990). Nella specie detta valutazione è stata compiuta dal giudice di merito, con apprezzamento insindacabile in questa sede, come già rilevato in occasione dell'esame del primo motivo del ricorso. Con il terzo motivo si denuncia: "Mancata applicazione degli artt. 2558, 2214, terzo comma, e 2660 (rectius 2560) c.c. in riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p. c. Si deduce che prima della morte di ZA SI questi ed il fratello IO lavoravano nella stessa officina in situazione di società di fatto e che ZA IO aveva rilevato l'azienda dopo la morte del fratello, con la conseguenza che, anche a voler ritenere che l'obbligazione fosse stata assunta da ZA SI, della stessa avrebbe dovuto rispondere anche ZA IO. Anche questo motivo è infondato.
La circostanza dell'esistenza di una società di fatto tra i fratelli non risulta dedotta nella fase di merito e, pertanto, sotto l'indicato profilo la censura appare inammissibile. Per quanto concerne invece l'assunto secondo il quale ZA IO avrebbe dovuto rispondere dell'obbligazione, in ipotesi assunta dal fratello SI, in virtù del principio stabilito dal secondo comma dell'art. 2560 c.c. - onde l'erroneità della tesi accolta dal giudice d'appello, per il quale il cessionario non risponderebbe dei debiti da inadempimento del cedente - è sufficiente osservare, a prescindere dalla esattezza o meno della tesi accolta dal giudice di appello, che, secondo la norma citata, il cessionario risponde dei debiti dell'azienda soltanto "se essi risultano dai libri contabili obbligatori", nella specie pacificamente non esistenti. Nè vale osservare, come fa il ricorrente, che detta limitazione non opererebbe nel caso in cui, come nella specie, per l'attività svolta dallo ZA, che era di tipo artigianale, non fosse obbligatoria la tenuta dei libri contabili.
È stato, infatti, già ritenuto da questa Corte che nell'ipotesi in cui i libri contabili non esistano per qualsiasi ragione, ivi compresa la non obbligatorietà per quel dato tipo di impresa, l'inesistenza di essi non può avere altro oggetto fuorché quello di rendere impossibile l'esistenza dell'elemento costitutivo della responsabilità a carico del cessionario per i debiti relativi all'azienda ceduta stabilita dall'art. 2560, e di non far sorgere, quindi, la responsabilità stessa (Cass. 29 maggio 1972, n. 1726;
Cass. 14 settembre 1967, n. 2158). In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il SC, per effetto della soccombenza, deve essere condannato alla rifusione delle spese del giudizio di Cassazione in favore del resistente.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, sezione terza civile, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente SC AN a rifondere al resistente ZA IO le spese del giudizio di Cassazione che liquida in complessive L. 126.000 oltre a lire 1.500.000
(unmilionecinquecentomila) per onorari di avvocato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione Civile della Corte di Cassazione, il 27 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 1999