Sentenza 11 ottobre 2007
Massime • 1
Il giudice che accerti la capacità di intendere e di volere del minore infradiciottenne non ha alcun potere discrezionale nell'operare la diminuzione della pena ai sensi dell'art. 98 cod. pen., in quanto tale disposizione prevede l'obbligatorietà della riduzione della pena.
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 11 dicembre 2023
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza del 7 luglio 2022, il Tribunale ordinario di Torino, sezione prima penale, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui prevede «il divieto di equivalenza o prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 c.p. sulle circostanze aggravanti indicate dal terzo comma, numero 3 bis della medesima disposizione». 1.1.- Il rimettente procede nei confronti di C.G. M., imputata di tentata rapina pluriaggravata, per avere compiuto, in data 14 febbraio 2022, atti idonei diretti in modo non equivoco a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/10/2007, n. 42105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42105 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 11/10/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 02382
Dott. SENSINI Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 042830/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) M.D., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 18/01/2005 CORTE APP. SEZ. MINORENNI di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 18/1/2005 la Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Minori - confermava la pronuncia resa in data 17/7/2003 dal Tribunale per i Minorenni di quella città, con la quale M. D. e R.R. erano stati condannati alla pena di anni due e mesi dieci di reclusione (condizionalmente sospesa per il solo R.), ritenuta la continuazione ed applicata la diminuente della minore età in relazione alla ipotesi di tentata violenza sessuale, siccome ritenuti colpevoli dei reati di cui agli artt: a) artt. 110, 523 c.p. per avere, in concorso tra loro e con il maggiorenne S.S., con violenza e minaccia, ritenuto in una casa disabitata, per fine di libidine, F.S.; b) artt. 110, 56, 519 c.p., per avere, in concorso tra loro e con il maggiorenne S.S., compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a costringere F.S. - con violenza e minaccia consistite, tra l'altro, nell'aver completamente denudato ed immobilizzato su di un letto la predetta parte offesa - a congiungersi carnalmente con il S. dapprima ed il M.
successivamente, senza che l'evento si verificasse per cause indipendenti dalla loro volontà, quali la tenace reazione della parte offesa dapprima e l'intervento del padre di lei successivamente. In (OMISSIS) il 3/5/1993.
Avverso la sentenza della Corte di Appello ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di M.D., deducendo:
1) nullità della sentenza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto di cui all'art. 603 c.p.p., comma 5. Infatti, la Corte di Appello di Reggio Calabria, sulla richiesta della difesa di rinnovare l'istruzione dibattimentale, si "riservava" di decidere all'esito del dibattimento, ma, alla fine, si pronunciava solo con la motivazione della sentenza, anziché emettere un'apposita ordinanza nel contraddittorio delle parti;
2) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione alla valutazione della prova con riferimento alle numerose incongruenze emerse dal racconto della parte offesa;
3) mancata applicazione della prescrizione con riferimento alla fattispecie di cui al capo a) (art. 523 c.p.). Si chiedeva l'annullamento della sentenza. Destituito di fondamento è il primo motivo di gravame.
Invero, l'omessa pronuncia dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinnovazione del dibattimento non comporta alcuna menomazione dei diritti della difesa e, comunque, non integra alcuna nullità di ordine generale (artt. 178 e 180 c.p.p.) sotto il profilo della mancata assistenza o rappresentanza dell'imputato, posto che le ragioni della difesa sono salvaguardate dalla previsione di cui all'art. 603 c.p.p., comma 1 e, quindi, dalla facoltà, esercitabile ex ante, di articolare ed illustrare le richieste di prova, mentre - ex post - il provvedimento decisorio non è autonomamente impugnabile. Senza considerare che le ragioni della difesa sono comunque tutelate, in quanto possono essere fatte valere in sede di impugnazione avverso la sentenza (cfr. Cass. Sez. 5, 20/1/2005- 4/4/2005 n. 12443). Infondata è, del pari, la censura relativa alla valutazione delle dichiarazioni accusatorie provenienti dalla parte offesa. A tale riguardo, va ribadito che - secondo la costante giurisprudenza di questa Corte - non vige nel nostro ordinamento il principio "nemo idoneus testis in re sua", con la conseguenza che la deposizione della persona offesa dal reato può essere assunta da sola come fonte di prova della responsabilità dell'imputato, anche se, essendo la parte offesa portatrice di un interesse confliggente con quello dell'imputato, le sue dichiarazioni devono essere valutate con particolare rigore, al fine di verificarne l'attendibilità intrinseca ed estrinseca. Nella specie, entrambi i Giudici di merito hanno fatto buon governo di questi criteri di valutazione probatoria, osservando, tra l'altro, come le dichiarazioni accusatorie della ragazza, oltre che del tutto coerenti ed immuni da smagliature logiche, avessero trovato pieno ed indiscusso riscontro in circostanze fattuali incontrovertibili, quali la fuga dei due minori al sopraggiungere del padre della giovane, le chiare tracce corporali della violenza patita, il rinvenimento di profilattici. Nell'anzidetto contesto probatorio, la Corte territoriale non ha mancato di considerare analiticamente le obiezioni formulate dalla difesa, pervenendo comunque ad un giudizio di piena attendibilità della F., anche in considerazione degli elementi poc'anzi indicati. Fondato, anche se mal posto dalla difesa, è il terzo motivo di censura. In buona sostanza, la Corte territoriale non è pervenuta alla declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 523 c.p. "non essendo stata riconosciuta la diminuente di cui all'art. 98 c.p. per tale reato satellite" e, dunque, non scendendo - la pena edittale prevista per tale fattispecie - al di sotto dei cinque anni. Il ragionamento seguito dai Giudici del merito è, tuttavia, errato, laddove essi hanno ravvisato una sorta di discrezionalità nel riconoscimento della diminuente di cui all'art. 98 c.p.. Per contro, ciò che si richiede al Giudice minorile è il doveroso accertamento della capacità di intendere e di volere del minore che abbia compiuto gli anni 14, ma non ancora i 18, in quanto - a differenza di quella dell'adulto - tale capacità non è presunta, ma deve essere di volta in volta in concreto ricercata e dimostrata dal Giudice, potendo essa mancare anche per semplice immaturità psichica. Una volta, tuttavia, che tale capacità di autodeterminarsi e di rendersi conto del disvalore giuridico e sociale del proprio operato sia stato accertata in capo al minore, vale a dire una volta acclarata la sua imputabilità, il Giudice non ha alcuna discrezionalità nel diminuire la pena irrogando in quanto il tenore letterale dell'ultima parte dell'art. 98 c.p., comma 1 "... ma la pena è diminuita", depone certamente per la obbligatorietà della riduzione di pena nei confronti del minore, secondo i criteri stabiliti dall'art. 65 c.p.. Da ciò discende che poiché il reato previsto dall'abrogato art. 523 c.p. prevedeva la reclusione da tre a cinque anni, per effetto del riconoscimento della diminuente di cui all'art. 98 c.p., il relativo termine prescrizionale di anni sette e mesi sei deve ritenersi maturato in data 3/11/2000.
La gravata sentenza va, pertanto, annullata senza rinvio limitatamente al capo a) della rubrica, con eliminazione della relativa pena di mesi due di reclusione, così determinata a titolo di continuazione con il più grave reato di tentata violenza sessuale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo A) (art. 523 c.p.) per essere il reato estinto per prescrizione, ed elimina la relativa pena di mesi due di reclusione;
rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 15 novembre 2007