Sentenza 5 febbraio 2001
Massime • 1
In tema di denunzia di nuova opera o di danno temuto, il provvedimento di rigetto della istanza cautelare proposta non è una sentenza , ma una ordinanza contro la quale è ammesso il reclamo, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 253 del 1994, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 669 "terdecies" cod. proc. civ. nella parte in cui prevedeva il reclamo solo avverso l'ordinanza di concessione della tutela. E il giudice, con l'ordinanza di rigetto, come con quella di accoglimento, non deve emettere disposizioni per la trattazione della causa di merito, vertendosi non già in tema di azioni di reintegrazione o di manutenzione, ma di azioni dirette a ottenere le misure più immediate per evitare danni alla cosa posseduta, mediante un procedimento sommario che si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento della pretesa cautelare, mentre l'interessato può in un momento successivo instaurare il giudizio a cognizione ordinaria proponendo la domanda di merito al giudice competente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/02/2001, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MARIO SPADONE - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - rel. Consigliere -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - Consigliere -
Dott. SERGIO DEL CORE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AI GI, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato VINCO DA SESSO SE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RE SE, RE AO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 17687/98 proposto da:
RE SE, RE AO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA F CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI LUIGI, che li difende unitamente all'avvocato FRANCESCHINI AO, giusta delega in atti;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
nonché contro
AI GI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1324/98 del Tribunale di VERONA, depositata il 09/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito l'Avvocato Carlo ALBINI (per delega Avv. MANZI), difensore del resistente che ha chiesto rigetto ricorso principale e accoglimento ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per rigetto del ricorso principale assorbito il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 27 gennaio 1997 per denunzie di nuova opera e di danno temuto, proposto al TO di Verona, OR AI chiese la sospensione dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato, confinante con la sua proprietà, intrapresi da US e AO RE, assumendo che costoro avevano fatto innalzare un muro la cui presenza gli impediva il passaggio, in precedenza esercitato per accedere a una fogna situata in un loro cortile, e aperto sulla parete dell'edificio alcune vedute a distanza illegale. I RE, costituitisi in giudizio, negarono sia che il AI avesse il diritto di passaggio, sia che lo avesse di fatto esercitato, ed eccepirono l'inammissibità dell'azione di denunzia di nuova opera con riguardo alle vedute, sostenendo che erano stati già completati i relativi lavori di ristrutturazione.
Il TO, con provvedimento del 7 ottobre 1997,"dichiarò cessata la materia del contendere in relazione alle vedute, rigettò ogni richiesta in ordine al passaggio, si astenne dallo statuire sulle spese processuali, già corrisposte al ricorrente e sulla prosecuzione del giudizio di merito ex art. 669 septies e guaterdecies e dispose la cancellazione della causa dal ruolo". Il AI propose appello adducendo che il TO era incorso in errore perché aveva dichiarato cessata la materia del contendere, pur non sussistendone i presupposti e unificato le fasi sommaria e di merito, mentre avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di provvedimenti cautelari e disporre la trattazione della causa a cognizione ordinaria. I RE resistettero al gravame e il Tribunale di Verona, con sentenza del 9 luglio 1998, ha dichiarato inammissibile l'appello, avendo ritenuto che il provvedimento impugnato era un'ordinanza, emessa a conclusione del procedimento cautelare, e che contro di essa si sarebbe dovuto, pertanto, proporre il reclamo. E, a sostegno di questa conclusione ha osservato che il TO si era limitato a deliberare sulla domanda cautelare in quanto aveva dichiarato cessata la materia del contendere relativamente alle vedute, avendo accertato che erano state chiuse durante il giudizio e negato la sussistenza delle condizioni per l'emanazione di provvedimenti urgenti sulla questione del passaggio per la quale si sarebbe potuta promuovere la causa di merito da parte del AI.
Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione con un motivo. I RE resistono con controricorso e propongono ricorso incidentale condizionato, anch'esso sorretto da un motivo illustrato con memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente si ordina la riunione dei ricorsi ai sensi dell'art. 335 del codice di procedura civile. Con il motivo del ricorso principale, denunziandosi la violazione degli art. 99, 131 e 669 opties e terdecies del codice di procedura civile in relazione all'art. 360 n. 3 dello stesso codice, si sostiene che il Tribunale è incorso in errore perché ha ritenuto inammissibile l'appello sul presupposto che il provvedimento impugnato fosse un'ordinanza contro la quale era esperibile il reclamo, mentre trattavasi di sentenza, avendo con esso il TO definito l'intero giudizio possessorio (nel provvedimento si legge:
"Omette ogni statuizione ... sulla prosecuzione del giudizio di merito ex art. 669 septies e quaterdecies).
Il motivo è infondato.
Il AI, con il ricorso introduttivo, non esercitò le azioni possessorie di reintegrazione o di manutenzione (art. 1168 e 1170 cod. civ.),ma propose domande cautelari di denunzia di nuova opera e di danno temuto (art. 1171 e 1172 cod. civ.) a tutela del possesso della servitù di passaggio per l'accesso al cortile nel quale era situata la fogna, e il TO rigettò tali istanze con il provvedimento impugnato con l'appello ("respinse ogni richiesta in ordine al passaggio"). In presenza di questa situazione, deve escludersi che il Tribunale, dichiarando inammissibile l'appello sia incorso in errore e ritenersi che abbia, invece, applicato in modo corretto le norme disciplinanti il procedimento cautelare. Infatti, dalla chiara lettera dell'art. 669 septies del codice di procedura civile, risulta che il provvedimento di rigetto dell'istanza cautelare proposta a tutela della proprietà, di altro diritto reale o del possesso, non è una sentenza, ma è un'ordinanza contro la quale è ammesso il reclamo (la Corte Costituzionale con la sentenza n. 253 del 1994 ha dichiarato l'illegittimità della norma dell'art. 669 terdecies nella parte in cui prevedeva il reclamo solo avverso l'ordinanza di concessione della cautela). E il Giudice, con l'ordinanza di rigetto o d'accoglimento della istanza, non deve emettere disposizioni per la trattazione della causa di merito, vertendosi in tema non di azioni di reintegrazione o di manutenzione (art. 1168 e 1170 cod. civ.), ma di azioni dirette a ottenere le misure immediate più opportune per evitare danni alla cosa posseduta, mediante un procedimento sommario che si esaurisce con l'emanazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento della pretesa cautelare. Potrà eventualmente l'interessato instaurare in un secondo momento il giudizio a cognizione ordinaria proponendo la domanda di merito al Giudice competente. Il provvedimento di rigetto delle istanze di denunzia di nuova opera e di danno temuto, nella specie pronunciato dal TO, essendo conclusivo del procedimento cautelare, aveva natura di ordinanza (per questo motivo in esso si legge: "omette ogni provvedimento ... sulla prosecuzione del giudizio di merito..") e contro di esso si sarebbe dovuto proporre il reclamo e non l'appello che è stato, perciò, correttamente dichiarato inammissibile dal Tribunale.
Conseguono il rigetto del ricorso principale, l'assorbimento dell'incidentale, perché espressamente condizionato, e la compensazione delle spese di questo giudizio per la sussistenza di giusti motivi.
P.T.M.
La Corte riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito l'incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2001