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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/11/2025, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2689/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2689/2025 v.g. promosso da:
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residenti entrambi in via Ottoboni n. 11 int. 2, rappresentati e difesi dall'avv. THOMAS BESSEGA
(C.F. con domicilio presso lo studio dello stesso eletto in Treviso (TV), via C.F._3
Sant'Agostini n. 47, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, di cui al ricorso e confermato con successivo verbale d'udienza dell'11/11/2025, del seguente tenore:
“1) i coniugi vivranno separati, nel rispetto reciproco. Il sig. si impegna a lasciare Parte_1 la casa familiare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé i propri effetti personali;
2) quanto all'abitazione familiare, si dà atto che la sig.ra ha in Parte_2 parte rinunciato a una propria carriera lavorativa per dedicarsi alla cura della figlia durante l'infanzia di quest'ultima. In considerazione di ciò, il sig. , a titolo di assegno una Parte_1 tantum con finalità perequativa, cede, con effetti traslativi da definirsi con decreto del giudice, alla sig.ra la propria quota di comproprietà dell'immobile sito in Venezia, via Ottoboni n. 11 Pt_2 int. 2, secondo quanto meglio precisato nel DOC. 12 allegato al presente ricorso, nonché negli ulteriori allegati DOC. 13 e DOC. 14, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;
3) la sig.ra si farà carico dell'intero mutuo rimanente entro un anno Parte_2 dall'omologazione della separazione;
4) con la sottoscrizione del presente ricorso, e salvo quanto pattuito tra gli stessi nelle condizioni suindicate, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per ragioni attinenti o connesse alla convivenza matrimoniale, e danno reciprocamente atto che ogni pregressa questione patrimoniale relativa e/o collegata al rapporto coniugale deve intendersi definita e tacitata. L'accordo risulta aver ad oggetto altresì le seguenti condizioni: Art.
1 - CONSENSO ED OGGETTO Il signor , nato a [...]_1 il 4 febbraio 1963, residente in [...] (Favaro Veneto), codice fiscale
[...] cede e trasferisce alla signora , nata a [...] il 14 dicembre C.F._4 Parte_2
1966, residente in [...] (Favaro Veneto), codice fiscale C.F._5
che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge la quota del 50% della piena proprietà
[...] del seguente immobile: porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato in condominio denominato "Residenza Via Ottoboni" sito in Comune di Venezia - Favaro Veneto composte da abitazione e garage, così censite in Catasto Fabbricati del COMUNE DI VENEZIA, FOGLIO 165, m.n. 982 sub 30 - Via Ottoboni - piani 1- 2 - zona cens.
9 - categ. A/2 - classe 2 - vani 5 - RC 538,92, m.n. 982 sub 8 - Via Ottoboni - piano S1 - zona cens.
9 - categ. C/6 – classe 3 - mq. 21 - RC 99,78, confinanti: il sub 30 con unità sub. 31 e prospetto su area scoperta comune per due lati e unità sub. 30; il sub. 8 con unità sub. 9 , terrapieno per due lati e spazio di manovra sub. 2 Nel trasferimento è compresa: - la proporzionale quota di proprietà sulle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art.1117 Codice Civile, fra cui i seguenti beni non censibili: m.n. 982 sub 1 - area scoperta, comune ai sub dall'8 al 36; m.n. 982 sub 2 - rampa, spazio di manovra e scale esterne, comune ai sub dall'8 al 22; m.n. 982 sub 3 - vialetto di accesso comune ai sub. 23, 24, 25, 29, 30,31 e 32 m.n. 982 sub.
4 - vano scale comune ai sub. 29 e 30; e quant'altro previsto e disciplinato dal Regolamento di Condominio che con unite tabelle millesimali trovasi allegato a precedente rogito del dott. , Notaio in Persona_1
SI (TV) in data 31 ottobre 2017, rep.n. 858 registrato a Treviso il 16 novembre 2017 al n. 18085/1T, obbligandosi la parte acquirente alla piena osservanza delle norme in esso contenute. Per una migliore identificazione delle porzioni trasferite e delle proprietà comuni si fa riferimento all'elaborato planimetrico che si allega a quest'atto sub. "A", previa esame ed approvazione delle parti. Le unità trasferite costituiscono porzione del complesso immobiliare denominato "Residenza Via Ottoboni", sovracostruito all'area identificata in catasto terreni, foglio 165, con il mappale 982 (ex 812) ente urbano di mq. 2.430; il m.n. 812 è derivato dall'unificazione dei m.n. 804 di mq. 1270 e 807 di mq. 1160. Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 come integrato e modificato dal D. L. n. 78 del 31 maggio 2010: - si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto, presentate a corredo della denuncia di nuova costruzione prot. n. VE0089561 del 14 settembre 2017; - la parte venditrice dichiara che i dati catastali e le planimetrie sopra citate sono conformi allo stato di fatto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. L'immobile s'intende trasferito a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni annesso ed infisso, azione, diritto, ragione, servitù attive e passive inerenti, in particolare con le servitù derivanti dalla vendita frazionata del fabbricato, con la servitù Per_ per i sotto servizi costituita con atto ricevuto dal notaio di Campagna Lupia (PD) in data 15 maggio 2009, rep.n. 102.623, trascritta a Venezia il 10 giugno 2009 ai nn. 19928/12164 e la servitù di passaggio e per i sotto servizi costituita con atto ricevuto dal Notaio di Venezia in data Per_3
27 settembre 2007, rep.n. 16671, trascritta a Venezia il 5 ottobre 2007 ai nn. 40415/23281 e con immediata trasfusione nella parte acquirente della proprietà e del possesso di diritto e di fatto. La parte acquirente dichiara di conoscere le porzioni immobiliari in oggetto e le parti comuni del fabbricato e di aver trovato tutto di suo gradimento. La parte acquirente prende atto che l'immobile è stato realizzato con sistemi di elevato isolamento termico. Tali isolamenti rendono consigliabile, al fine di scongiurare fenomeni di condensa e muffa, di un adeguato arieggiamento. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma. Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto in data 28 settembre 2017, che si allega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante, sotto la lettera “B”. La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto. Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli: Atto di compravendita del 21 novembre 2017 avanti il dott. , Notaio in SI (TV), REP. N. 882, RACC. N. 724, registrato il 30 novembre Persona_1
2017 a Treviso N. 18936 serie 1T. Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti e in considerazione del fatto che il trasferimento avviene a favore di uno di esse al fine di assicurarne il mantenimento, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro. Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara che il complesso immobiliare di cui le unità trasferite sono parte, è stato eseguito in base a:
- permesso di costruire prot.gen. n. 2007/537628 del 21 dicembre 2007; - permesso di costruire prot.gen. n. 2010/502512 del 22 novembre 2010; - cambio di intestazione prot. gen.n. 2011/204895 del 16 maggio 2011; - permesso di costruire in variante prot.gen. 2013/478611 del 4 novembre 2013;
- prot.gen. 2015/0170910 del 20 aprile 2015; - prot.gen. 2017/0379274 dell'8 agosto CP_1 CP_2
2017; la relativa agibilità è stata attestata ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 con segnalazione certificata per agibilità trasmessa al Comune di Venezia in data 26 ottobre 2017. Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Le parti dichiarano che l'immobile oggetto del presente atto è stato realizzato (ovvero completato) con interventi che hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in particolare per quanto concerne il costo di costruzione del box auto pertinenziale. Le parti concordano che, ai sensi dell'art. 16-bis comma 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l'alienante continuerà a beneficiare delle detrazioni fiscali spettanti, le quali non saranno trasferite all'acquirente. In relazione a quanto previsto dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parti danno atto che l'immobile oggetto del presente atto è stato acquistato, in data 21 novembre 2017, dalla parte alienante direttamente da impresa costruttrice, trattandosi di unità immobiliare a destinazione residenziale di classe energetica A4, come da documentazione tecnica in atti. Ai sensi della citata normativa, la parte alienante ha fruito della detrazione dall'IRPEF lorda pari al 50% dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in sede di acquisto, da ripartirsi in dieci quote costanti. Le parti concordano che, ove consentito dalla normativa vigente, l'alienante continuerà a beneficiare del beneficio fiscale residuo. ART.
9 - EFFETTI PUBBLICITARI Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo”.
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 07/09/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 60, P. 2, S. A, Anno 1991 –.
Le stesse, con ricorso depositato in data 16/06/2025, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale alle condizioni riportate nell'accordo fra loro intercorso sul punto e da ultimo indicate nel verbale d'udienza dell'11/11/2025.
Ritiene il Collegio che le condizioni congiunte di cui al verbale d'udienza dell'11 novembre 2025, siano conformi alla legge. Va, inoltre, precisato come, le parti hanno concordato un trasferimento immobiliare, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Si evidenzia che – non trattandosi di atto notarile – della volontà manifestata dalle parti avanti al
Giudice il Collegio può solo limitarsi a darne atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni immobili, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, alla regolarità urbanistica, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli ovvero alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo – che del resto non gli compete – né preventivo né successivo.
Le parti e i difensori dovranno curare la relativa trascrizione, esonerando il Cancelliere.
Nulla va disposto sulle spese, attesa la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Viste le conclusioni conformi del P.M., in atti;
visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni pattuite dalle parti, di cui al verbale d'udienza del'11/11/2025;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Venezia.
Nulla sulle spese.
Così deciso il 19.11.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Lisa Micochero Presidente dott.ssa Tania Vettore Giudice dott.ssa Giulia Tagliapietra Giudice relatore ha pronunciato la
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2689/2025 v.g. promosso da:
(C.F. , nato a [...] il [...], e Parte_1 C.F._1
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residenti entrambi in via Ottoboni n. 11 int. 2, rappresentati e difesi dall'avv. THOMAS BESSEGA
(C.F. con domicilio presso lo studio dello stesso eletto in Treviso (TV), via C.F._3
Sant'Agostini n. 47, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato e allegata al ricorso ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero - sede
OGGETTO: Separazione consensuale
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente riportandosi all'accordo raggiunto, di cui al ricorso e confermato con successivo verbale d'udienza dell'11/11/2025, del seguente tenore:
“1) i coniugi vivranno separati, nel rispetto reciproco. Il sig. si impegna a lasciare Parte_1 la casa familiare entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, portando con sé i propri effetti personali;
2) quanto all'abitazione familiare, si dà atto che la sig.ra ha in Parte_2 parte rinunciato a una propria carriera lavorativa per dedicarsi alla cura della figlia durante l'infanzia di quest'ultima. In considerazione di ciò, il sig. , a titolo di assegno una Parte_1 tantum con finalità perequativa, cede, con effetti traslativi da definirsi con decreto del giudice, alla sig.ra la propria quota di comproprietà dell'immobile sito in Venezia, via Ottoboni n. 11 Pt_2 int. 2, secondo quanto meglio precisato nel DOC. 12 allegato al presente ricorso, nonché negli ulteriori allegati DOC. 13 e DOC. 14, che costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo;
3) la sig.ra si farà carico dell'intero mutuo rimanente entro un anno Parte_2 dall'omologazione della separazione;
4) con la sottoscrizione del presente ricorso, e salvo quanto pattuito tra gli stessi nelle condizioni suindicate, i coniugi dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro per ragioni attinenti o connesse alla convivenza matrimoniale, e danno reciprocamente atto che ogni pregressa questione patrimoniale relativa e/o collegata al rapporto coniugale deve intendersi definita e tacitata. L'accordo risulta aver ad oggetto altresì le seguenti condizioni: Art.
1 - CONSENSO ED OGGETTO Il signor , nato a [...]_1 il 4 febbraio 1963, residente in [...] (Favaro Veneto), codice fiscale
[...] cede e trasferisce alla signora , nata a [...] il 14 dicembre C.F._4 Parte_2
1966, residente in [...] (Favaro Veneto), codice fiscale C.F._5
che accetta ed acquista con ogni garanzia di legge la quota del 50% della piena proprietà
[...] del seguente immobile: porzioni immobiliari facenti parte del fabbricato in condominio denominato "Residenza Via Ottoboni" sito in Comune di Venezia - Favaro Veneto composte da abitazione e garage, così censite in Catasto Fabbricati del COMUNE DI VENEZIA, FOGLIO 165, m.n. 982 sub 30 - Via Ottoboni - piani 1- 2 - zona cens.
9 - categ. A/2 - classe 2 - vani 5 - RC 538,92, m.n. 982 sub 8 - Via Ottoboni - piano S1 - zona cens.
9 - categ. C/6 – classe 3 - mq. 21 - RC 99,78, confinanti: il sub 30 con unità sub. 31 e prospetto su area scoperta comune per due lati e unità sub. 30; il sub. 8 con unità sub. 9 , terrapieno per due lati e spazio di manovra sub. 2 Nel trasferimento è compresa: - la proporzionale quota di proprietà sulle parti comuni del fabbricato ai sensi dell'art.1117 Codice Civile, fra cui i seguenti beni non censibili: m.n. 982 sub 1 - area scoperta, comune ai sub dall'8 al 36; m.n. 982 sub 2 - rampa, spazio di manovra e scale esterne, comune ai sub dall'8 al 22; m.n. 982 sub 3 - vialetto di accesso comune ai sub. 23, 24, 25, 29, 30,31 e 32 m.n. 982 sub.
4 - vano scale comune ai sub. 29 e 30; e quant'altro previsto e disciplinato dal Regolamento di Condominio che con unite tabelle millesimali trovasi allegato a precedente rogito del dott. , Notaio in Persona_1
SI (TV) in data 31 ottobre 2017, rep.n. 858 registrato a Treviso il 16 novembre 2017 al n. 18085/1T, obbligandosi la parte acquirente alla piena osservanza delle norme in esso contenute. Per una migliore identificazione delle porzioni trasferite e delle proprietà comuni si fa riferimento all'elaborato planimetrico che si allega a quest'atto sub. "A", previa esame ed approvazione delle parti. Le unità trasferite costituiscono porzione del complesso immobiliare denominato "Residenza Via Ottoboni", sovracostruito all'area identificata in catasto terreni, foglio 165, con il mappale 982 (ex 812) ente urbano di mq. 2.430; il m.n. 812 è derivato dall'unificazione dei m.n. 804 di mq. 1270 e 807 di mq. 1160. Art.
2 - PRECISAZIONI IMMOBILIARI Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della legge 27 febbraio 1985, n. 52 come integrato e modificato dal D. L. n. 78 del 31 maggio 2010: - si precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in catasto, presentate a corredo della denuncia di nuova costruzione prot. n. VE0089561 del 14 settembre 2017; - la parte venditrice dichiara che i dati catastali e le planimetrie sopra citate sono conformi allo stato di fatto, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- l'intestazione catastale delle unità immobiliari urbane in oggetto è conforme alle risultanze dei registri immobiliari. L'immobile s'intende trasferito a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni annesso ed infisso, azione, diritto, ragione, servitù attive e passive inerenti, in particolare con le servitù derivanti dalla vendita frazionata del fabbricato, con la servitù Per_ per i sotto servizi costituita con atto ricevuto dal notaio di Campagna Lupia (PD) in data 15 maggio 2009, rep.n. 102.623, trascritta a Venezia il 10 giugno 2009 ai nn. 19928/12164 e la servitù di passaggio e per i sotto servizi costituita con atto ricevuto dal Notaio di Venezia in data Per_3
27 settembre 2007, rep.n. 16671, trascritta a Venezia il 5 ottobre 2007 ai nn. 40415/23281 e con immediata trasfusione nella parte acquirente della proprietà e del possesso di diritto e di fatto. La parte acquirente dichiara di conoscere le porzioni immobiliari in oggetto e le parti comuni del fabbricato e di aver trovato tutto di suo gradimento. La parte acquirente prende atto che l'immobile è stato realizzato con sistemi di elevato isolamento termico. Tali isolamenti rendono consigliabile, al fine di scongiurare fenomeni di condensa e muffa, di un adeguato arieggiamento. Le parti, consapevoli degli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, dichiarano e si danno reciprocamente atto che i medesimi sono conformi alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma. Art.
3 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n.192, la parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.) redatto in data 28 settembre 2017, che si allega, in originale, al presente atto, formandone parte integrante, sotto la lettera “B”. La parte cessionaria dichiara, altresì, di essere edotta che il suddetto Attestato ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto. La parte cedente dichiara che detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto, stante l'assenza di cause sopravvenute tali da avere determinato la mancata aderenza delle risultanze di cui all'attestazione medesima rispetto alla situazione energetica effettiva dell'unità immobiliare oggetto del presente atto. Art.
4 - GARANZIE E PROVENIENZA La parte cedente dichiara e garantisce che quanto oggetto del presente atto è di sua piena ed esclusiva proprietà e disponibilità e libero da pesi, vincoli, trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, privilegi anche fiscali, diritti di terzi anche di prelazione e che non esistono rapporti di locazione o affitto aventi per oggetto, totalmente o parzialmente, i medesimi beni, che gli immobili in oggetto sono alla medesima pervenuti in forza dei seguenti titoli: Atto di compravendita del 21 novembre 2017 avanti il dott. , Notaio in SI (TV), REP. N. 882, RACC. N. 724, registrato il 30 novembre Persona_1
2017 a Treviso N. 18936 serie 1T. Art.
5 - CONDIZIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO Le parti convengono che, in considerazione dei complessivi rapporti economici e patrimoniali tra loro intercorrenti e in considerazione del fatto che il trasferimento avviene a favore di uno di esse al fine di assicurarne il mantenimento, il presente trasferimento avviene senza la corresponsione di alcuna somma di denaro. Art.
6 - RINUNCIA ALL'IPOTECA LEGALE La parte alienante e più in generale le parti, per quanto occorrer possa per eventuali obblighi reciproci connessi al trasferimento immobiliare, rilasciano sin da ora ampia e liberatoria quietanza, rinunziando, altresì, all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c., con esonero del Conservatore dei Registri Immobiliari e da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. Art.
7 - DICHIARAZIONI URBANISTICHE Ai sensi e per gli effetti delle vigenti leggi urbanistiche ed edilizie, la parte cedente dichiara che il complesso immobiliare di cui le unità trasferite sono parte, è stato eseguito in base a:
- permesso di costruire prot.gen. n. 2007/537628 del 21 dicembre 2007; - permesso di costruire prot.gen. n. 2010/502512 del 22 novembre 2010; - cambio di intestazione prot. gen.n. 2011/204895 del 16 maggio 2011; - permesso di costruire in variante prot.gen. 2013/478611 del 4 novembre 2013;
- prot.gen. 2015/0170910 del 20 aprile 2015; - prot.gen. 2017/0379274 dell'8 agosto CP_1 CP_2
2017; la relativa agibilità è stata attestata ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 con segnalazione certificata per agibilità trasmessa al Comune di Venezia in data 26 ottobre 2017. Art.
8 - DICHIARAZIONI FISCALI Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da ogni tassa e/o tributo ai sensi dell'art. 19 della L. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999, che il trasferimento è effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare. Le parti dichiarano che l'immobile oggetto del presente atto è stato realizzato (ovvero completato) con interventi che hanno beneficiato delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 16-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), in particolare per quanto concerne il costo di costruzione del box auto pertinenziale. Le parti concordano che, ai sensi dell'art. 16-bis comma 8 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), l'alienante continuerà a beneficiare delle detrazioni fiscali spettanti, le quali non saranno trasferite all'acquirente. In relazione a quanto previsto dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parti danno atto che l'immobile oggetto del presente atto è stato acquistato, in data 21 novembre 2017, dalla parte alienante direttamente da impresa costruttrice, trattandosi di unità immobiliare a destinazione residenziale di classe energetica A4, come da documentazione tecnica in atti. Ai sensi della citata normativa, la parte alienante ha fruito della detrazione dall'IRPEF lorda pari al 50% dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in sede di acquisto, da ripartirsi in dieci quote costanti. Le parti concordano che, ove consentito dalla normativa vigente, l'alienante continuerà a beneficiare del beneficio fiscale residuo. ART.
9 - EFFETTI PUBBLICITARI Le parti, preso atto di quanto statuito dalla sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 21761 del 29.7.2021, secondo cui il suddetto accordo, in quanto inserito nel verbale d'udienza, assume forma di atto pubblico valido per la trascrizione ai sensi del combinato disposto degli artt. 2643 e 2657 c.c., si obbligano a curare la trascrizione nel più breve tempo possibile e a depositare entro trenta giorni la copia della nota, in segno di avvenuta esecuzione della formalità, presso la Cancelleria del Tribunale. Le parti, nel chiedere la trascrizione dell'atto, esonerano il Conservatore da ogni eventuale responsabilità al riguardo”.
FATTO E DIRITTO
Le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 07/09/1991, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 60, P. 2, S. A, Anno 1991 –.
Le stesse, con ricorso depositato in data 16/06/2025, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale alle condizioni riportate nell'accordo fra loro intercorso sul punto e da ultimo indicate nel verbale d'udienza dell'11/11/2025.
Ritiene il Collegio che le condizioni congiunte di cui al verbale d'udienza dell'11 novembre 2025, siano conformi alla legge. Va, inoltre, precisato come, le parti hanno concordato un trasferimento immobiliare, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione definitiva degli interessi economici nascenti dal matrimonio.
Si evidenzia che – non trattandosi di atto notarile – della volontà manifestata dalle parti avanti al
Giudice il Collegio può solo limitarsi a darne atto, fermo restando che le parti si assumono ogni responsabilità in ordine alla identificazione catastale dei beni immobili, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, alla regolarità urbanistica, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli ovvero alla veridicità delle dichiarazioni rese in ordine alla libera commerciabilità e alla mancanza di trascrizioni pregiudizievoli, non avendo il Tribunale esercitato in proposito alcun controllo – che del resto non gli compete – né preventivo né successivo.
Le parti e i difensori dovranno curare la relativa trascrizione, esonerando il Cancelliere.
Nulla va disposto sulle spese, attesa la natura della causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore.
Viste le conclusioni conformi del P.M., in atti;
visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni pattuite dalle parti, di cui al verbale d'udienza del'11/11/2025;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di Venezia.
Nulla sulle spese.
Così deciso il 19.11.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore dott.ssa Giulia Tagliapietra
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero