Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/1990, n. 624
CASS
Sentenza 11 ottobre 1990

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In sede di procedimento speciale per l'applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seguenti cod. Proc. Pen.), oggetto di patteggiamento può essere il beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 cod. Pen.), alla cui concessione la parte può condizionare la richiesta della pena, ma non il beneficio di cui all'art. 175 cod. Pen.. La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dell'interessato, infatti, è concessa "ope legis" dall'art. 689, comma secondo lett. E) cod. Proc. Pen., il quale esclude la menzione dalle sentenze previste dall'art. 445 e dalle sentenze che hanno dichiarato estinto il reato per applicazione di sanzioni sostitutive su richiesta dell'imputato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/10/1990, n. 624
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 624
    Data del deposito : 11 ottobre 1990

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