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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/04/2024, n. 9816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9816 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14977/2023 R.G. proposto da: ET EN HY VI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTÀ n. 10, presso lo studio degli avvocati CA COLOMBARONI, ENRICO PERRELLA, RA CC che la rappresentano e difendono -ricorrente- contro MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del legale rappresentante pro Civile Sent. Sez. L Num. 9816 Anno 2024 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: TRICOMI IRENE Data pubblicazione: 11/04/2024 2 tempore, domiciliato ope legis in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n.12, presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO dalla quale è rappresentato e difeso, -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4809/2022 depositata il 30/12/2022, RG n. 670/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2024 dal Consigliere IRENE TRICOMI. Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EL EL che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udito l'Avvocato RA CC. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4809 del 2022, ha accolto l’appello proposto dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di AA IA ET Meneses, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Roma. La lavoratrice, premesso di aver lavorato alle dipendenze del Ministero presso l’Ambasciata di Italia a Quito dal 9/11/1998 al 16/04/2019, aveva impugnato il licenziamento per giusta causa intimatole il 16 aprile 2019. Nella contestazione disciplinare si affermava che erano sempre più ricorrenti le voci di “legalizzazioni rapide” ottenute dalle Agenzie di servizi al di fuori dei normali canali di prenotazioni via e-mail e accettazione allo sportello. Dopo un monitoraggio del fenomeno, si era appreso che da alcune settimane la lavoratrice riceveva con regolarità plichi anonimi 3 che le venivano consegnati per il tramite della donna delle pulizie senza passare dall’archivio. La riconsegna dei documenti avveniva principalmente a cura della lavoratrice in esercizi commerciali del quartiere, specialmente nel panificio “Artesanal”, dove ella veniva avvistata in compagnia di terze persone, o per il tramite del portiere dell’edificio. Questi transiti erano stati osservati anche dallo stesso Ambasciatore. Erano poi intervenuti alcuni episodi che avevano potuto far accertare il definitivo coinvolgimento della lavoratrice nel traffico illecito delle legalizzazioni rapide. La lavoratrice era l’unica che gestiva le legalizzazioni nell’Ufficio, e il rapido disbrigo delle pratiche aveva un valore aggiunto non indifferente perché le Agenzie erano disposte a pagare per ottenere la legalizzazione rapida. La stessa aveva l’accesso al programma CEFIC e poteva agevolmente accertare i numeri delle percezioni rispetto alla data. Infatti, le percezioni false avevano i numeri progressivi congruenti rispetto alle date. I timbri tondi delle legalizzazioni erano autentici. Dal momento in cui era stato precluso alla lavoratrice l’accesso al timbro rotondo, al quale ella accedeva in quanto facente parte dell’Ufficio contabile, il fenomeno delle legalizzazioni rapide era cessato. Veniva, quindi, contestato alla lavoratrice che: “Il suo comportamento, se confermato, appare violare gli obblighi di servizio che la legano a questa amministrazione, incluso quanto richiamato dal codice di comportamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e potrebbe integrare la fattispecie sanzionatoria prevista dall’art. 166, comma 3, lettere a) e d), del d.P.R. 18/1967, nonché dall'art. XII e XIII del suo 4 contratto di lavoro individuale e gli artt. 12 e 19 del Regolamento interno di lavoro dell’Ambasciata”. Nonostante le giustificazioni rese dalla ricorrente, con provvedimento del 16 aprile 2019 le veniva erogata dal ministero la sanzione del licenziamento senza preavviso. Il Tribunale accoglieva la domanda affermando che gli elementi a carico della lavoratrice non erano univoci. La Corte d’Appello ha affermato la legittimità del licenziamento senza preavviso, atteso che gli elementi istruttori erano sufficientemente univoci e deponevano per la fondatezza degli addebiti, non emergeva alcuna condotta inquisitoria rilevata nei confronti della dipendente, che risultava aver violato gli obblighi di servizio al fine di falsificare documenti emessi dal servizio legalizzazione dell’Ambasciata. La Corte d’Appello ha ripercorso il quadro operativo delle procedure di legalizzazione e le contestazioni disciplinari, esaminando il quadro probatorio e le allegazioni e prove offerte dalle parti. Ha affermato la sussistenza della proporzionalità del licenziamento, in ragione della gravità dei fatti contestati, che non poteva ritenersi ritorsivo. Il giudice di secondo grado ha escluso lo svolgimento degli accertamenti in un contesto non sereno, e ha rilevato che il rapporto di lavoro è regolato dal d.P.R. 18/67, al quale andava ricondotta anche la disciplina della contestazione. 2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre la lavoratrice prospettando quattro motivi di ricorso, assistiti da memoria. 3. Resiste con controricorso il Ministero. 4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, conclusioni confermate nella udienza pubblica. RAGIONI DELLA DECISIONE 5 1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli articoli 55-bis del d.lgs. n. 165/2001, 154, 164 e 166 del d.P.R. 18/67, 18 e 57 della legge 218/95, in relazione all’articolo 360 n. 3, cod. proc. civ. Ad avviso della ricorrente, la Corte di Appello di Roma ha erroneamente ritenuto non applicabile l’articolo 55-bis del d.lgs. n. 165 del 2001, pur in assenza di normativa nazionale o locale regolamentante il procedimento disciplinare. Nella sostanza viene denunciata la violazione della normativa afferente al procedimento disciplinare, atteso che la Corte d’Appello erroneamente ha ritenuto applicabile il d.P.R. 18/67. 2. Il motivo non è fondato. Questa Corte ha precisato in numerose occasioni che in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero non può trovare applicazione la disciplina prevista dal d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, in virtù della specialità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 18 del 1967, nonché del sistema delle fonti dallo stesso delineato, sistema confermato anche dall’ultimo intervento legislativo, che ha modificato l'art. 154 eliminando ogni diversità di trattamento fondata sulla cittadinanza ed ha previsto come criterio generale proprio quello della applicazione della legge locale, fatte salve le tutele minime indicate nello stesso decreto (cfr., ex multis, n. 4060 del 2023). Si può ricordare che con l'art. 4 della legge n. 266 del 1999 il legislatore ha delegato il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi in materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero ed ha inserito fra i criteri direttivi, oltre a quello della semplificazione e della omogeneizzazione dei differenti regimi, la necessaria «stipulazione dei contratti sulla base degli 6 ordinamenti degli Stati di accreditamento, assicurando comunque uno standard minimo di trattamento nei casi e per le materie in cui le previsioni della normativa locale si rivelino inesistenti o insufficienti, e in particolare per quanto riguarda la maternità, l'orario di lavoro, l'assistenza sanitaria e per infortuni sul lavoro, i carichi di famiglia». La delega è stata esercitata con il d.lgs. n. 103 del 2000 che ha riscritto l'intero titolo VI del d.P.R. n. 18/1967 e, nel modificare l'art. 154 relativo al regime dei contratti, ha eliminato ogni diversificazione fondata sulla cittadinanza ed ha previsto come criterio generale quello della applicazione della legge locale, fatte salve le tutele minime assicurate dallo stesso decreto, come riformulato a seguito dell'intervento normativo. Il nuovo testo della disposizione, quindi, ottemperando alle indicazioni date dal legislatore delegante, assegna prevalenza nel rapporto fra le fonti alla legge locale, che trova applicazione sia nelle materie nelle quali nulla prevede il d.P.R., sia qualora riservi al lavoratore un trattamento di miglior favore rispetto a quello riconosciuto dalla disciplina speciale dettata dal legislatore. In ragione di tali principi ai quali si intende dare continuità non è conferente il richiamo effettuato dal ricorrete all’art. 57 della legge n. 218 del 1995 e l’applicazione estensiva del citato art. 55-bis. 3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione del principio di immediatezza (argomentabile anche ex art. 55-bis) della contestazione in relazione all’articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello di Roma ritenuto comunque non significativo lo iato temporale tra l’obiettiva conoscenza delle falsificazioni, poi ascritte alla ricorrente, e la formale contestazione disciplinare” mediante una “immotivata postergazione del termine per la formalizzazione della contestazione”. 7 4. Il motivo non è fondato. Trovano applicazione i principi già enunciati da Cass., n. 4060 del 2023. Il legislatore delegato ha espressamente disciplinato l’esercizio del potere disciplinare agli artt. 164 e 166 del richiamato d.P.R. e, per quel che qui rileva, all’art. 164, commi 3 e 4, dopo aver previsto che «Nei casi di infrazioni più gravi si procede alla risoluzione del rapporto di impiego a norma dell'art. 166» ha aggiunto che «l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito. All'impiegato a contratto è concesso un termine di 10 giorni per fornire le proprie giustificazioni». Successivamente, con l’art. 1 della legge n. 62 del 2021, non applicabile alla fattispecie ratione temporis, è stato riscritto il quarto comma dell’art. 164 ed il legislatore, oltre a ribadire la necessità della previa contestazione e la tutela del diritto di difesa del dipendente incolpato, ha previsto una procedimentalizzazione non dissimile, quanto ai termini, da quella indicata dall’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001. Non può quindi essere accolta la prospettazione del ricorrente secondo cui, nel silenzio del legislatore, dovrebbero trovare applicazione i termini perentori previsti dal d.lgs. n. 165/2001, nel testo applicabile ratione temporis. Detta applicazione è impedita dalla specialità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 18/1967, nonché dal sistema delle fonti dallo stesso delineato. Quindi, nella specie non trovano applicazione i termini di cui all’art. 55-bis e la ricorrente contrappone la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella della Corte d’Appello che ha accertato il limitato lasso temporale intercorso tra la notizia del primo illecito (la comunicazione del Comune di Novi Ligure, 16 ottobre 2018) e la 8 contestazione del 19 dicembre, nel corso del quale si sono verificati altri illeciti e sono stati fatti gli accertamenti necessari. 5. Con il terzo motivo di ricorso è dedotto il travisamento della prova in relazione all’articolo 360, n. 4, cod. proc. civ., per avere la Corte di Appello travisato il contenuto della prova offerta dal cosiddetto “Ordine di Servizio 27-2018” prodotto dal MAECI, e di contenuto difforme da quello prodotto dalla ricorrente, senza sindacarne ex ante la veridicità ed utilizzandolo, all’esito, quale presupposto del proprio ragionamento” 6. Il motivo è inammissibile in quanto, convenendosi con le conclusioni del Procuratore Generale, non risulta esposta in modo specifico la decisività del documento in riferimento alle prove che sono state ulteriormente valutate dalla Corte d’Appello ai fini della decisione. Va anche considerato che le S.U. civili, con la sentenza n. 5792 del 2024, hanno affermato che il controllo dell’attività del giudice di merito, nel momento percettivo del dato probatorio nella sua oggettività è affidato alla revocazione. 7. Con il quarto motivo di ricorso la sentenza d’appello è censurata per l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 n. 5, cod. proc. civ. in relazione all’omessa considerazione della successiva legalizzazione di uno dei documenti oggetto di falsa legalizzazione, e della non necessità di legalizzare dell’altro. La censura è articolata in due profili. Il primo riguarda la falsificazione della sottoscrizione della legalizzazione quanto al certificato presentato al Comune di Novi Ligure. La ricorrente fa presente che con riguardo alla falsificazione della sottoscrizione-sigla della dottoressa Ullian apposta su una legalizzazione per il resto regolare, la Corte d’Appello non aveva tenuto conto che la legalizzazione, ripresentata la domanda, era 9 stata concessa. Poiché venendo in rilievo un documento legalizzabile, veniva meno la tesi che sarebbe stata la lavoratrice ad apporre la sigla, atteso che non occorreva la necessità di aggirare la sottoscrizione. Il secondo attiene al certificato INPS. Osserva la ricorrente che la legalizzazione dei certificati medici, cui si riferiva il secondo fatto oggetto di specifica contestazione, non era necessaria, bastando la traduzione in lingua italiana 8. Il motivo è inammissibile. L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nell'attuale testo modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 40 del 2006, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico- naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo quanto alla valutazione delle risultanze istruttorie. 9. Il ricorso deve essere rigettato. 10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 10 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2024
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso art. 13, se dovuto. 10 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2024