Sentenza 17 marzo 1999
Massime • 1
In tema di danno biologico il Giudice del merito, qualora proceda alla sua liquidazione indicando una somma onnicomprensiva computata sulla base del cosiddetto "punto d'invalidità", deve assicurare all'infortunato il completo risarcimento del danno in questione in tutti i suoi elementi; e pertanto deve adeguare la liquidazione, tramite un congruo aumento dell'importo del "punto", (qualora ne sussistano i presupposti, e, con congrua motivazione, anche superiore al 50%) in relazione a tutte le pecularità della fattispecie concreta, così da comprendere nell'integrale risarcimento del danno in esame tutte le sue componenti che ritenga essere presenti in detta fattispecie e quindi, tra l'altro, anche il danno biologico temporaneo (oltre che quello permanente).
Commentario • 1
- 1. Danno non patrimoniale, danno morale, risarcimento, precisazioniAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2009
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/03/1999, n. 2425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2425 |
| Data del deposito : | 17 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Enzo MERIGGIOLA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AS UE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CICCOTTI, che lo difende unitamente agli avvocati RENATO CALDANA e ANNA MARIA MURARO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RI IO, ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.;
- intimati -
e sul 2 ricorso n 00183/97 proposto da:
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., in persona dei suoi legali rapp.ti dott. Filippo Pantano e dott. Paolo Sulis, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CICERONE 49, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BERNARDINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
AS UE, RI IO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1198/95 della Corte d'Appello di VENEZIA, in data 5/7/95 depositata il 14/10/95; RG.663/92. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/10/98 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato SIMONE CICCOTTI (con delega dell'Avv.Francesco Ciccotti); udito l'Avvocato BERNARDINI ANTONIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso previa riunione dei ricorsi, rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9-11/4/1986 AS NU conveniva davanti al Tribunale di Treviso RI SE e la SpA GENERALI ASSICURAZIONI, chiedendone la solidale condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito al sinistro stradale avvenuto il giorno 13.3.1982 all'altezza del km. 12+600 della S.S.nr. 53 Padova-Bassano. Assumeva, l'attore, la esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro di esso ER SE, il quale alla guida di autotreno FIAT 690 si immetteva da passo privato nella predetta statale omettendo di dare la precedenza alla vettura CITROEN CX 2500 D condotta dall'attore, in transito su detta statale, proveniente da destra.
I convenuti resistevano in giudizio.
Con sentenza nr.233/91 in data 7.2.91 - depositata in data 14.3.91 - il Tribunale di Treviso, accertata e dichiarata la paritetica responsabilità di attore e convenuto ER, condannava in solido i convenuti al pagamento in favore dell'attore della residua somma di £ 52.331.260 con gli interessi legali dal 31.3.82 (in aggiunta alla somma di £ 50.000.000 già pagata in ottemperanza a provvisionale 19.6.94 del Pretore in sede penale), ed alla rifusione della metà delle spese di lite.
Avverso tale sentenza BA NU proponeva appello. L'appellante lamentava tra l'altro la mancata ammissione delle istanze istruttorie da esso dedotte, la sproporzionata (a scapito del BA) affermazione della paritetica responsabilità dei conducenti, l'insufficiente liquidazione del danno morale e del danno biologico (45%) e la mancata liquidazione del danno biologico "....correlato al lungo periodo di malattia...".
Resisteva in giudizio l'appellata Generali Assicurazioni la quale proponeva inoltre appello incidentale lamentando l'avvenuta liquidazione del danno per invalidità permanente in assenza di prove di una effettiva diminuzione del reddito dell'attore. Non si costituiva invece il ER.
Con sentenza 5.7 - 14.10.1995 la Corte d'Appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza impugnata, accertata la colpa concorrente del BA e del ER nella misura del 30% a carico del primo e del 70% a carico del secondo, condannava il ER e la società assicuratrice in solido a pagare all'appellante la residua somma di £ 99.703.400 a totale ristoro dei danni, con gli interessi legali dal 31.3.1982 a saldo;
e condannava gli stessi appellati a rifondere all'appellante un terzo delle spese di giudizio del grado, che venivano dichiarate compensate per i residui due terzi. Contro questa decisione ricorre per cassazione il BA con quattro motivi. Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con un motivo la società assicuratrice.
Con ordinanza 3.3.98 questa Corte ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di ER SE. A ciò ha provveduto la Generali Assicurazioni s.p.a. Il ER non ha svolto attività processuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto disposta la riunione dei ricorsi.
Con il primo motivo di ricorso il BA lamenta omessa, comunque insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla dedotta errata liquidazione del danno biologico permanente siccome determinato in primo grado dal Tribunale in £. 100.000.000 (violazione dell'art.360 nr.5 c.p.c. in relazione al motivo di appello nr.5), esponendo le seguenti argomentazioni. Secondo la Corte d'Appello "...il danno biologico risulta determinato in un importo che corrisponde a quello che si ottiene, se si assegna al valore medio del punto d'invalidità permanente secondo il relativo criterio di calcolo, più seguito in giurisprudenza, la cifra di £ 2.200.000, che appare equa...". Ma non risulta "....da nessuna parte, da nessuna ufficialità scritta o parlata, l'esistenza (e l'entità) di un criterio di calcolo del danno biologico più seguito in giurisprudenza....". Ora, la monetizzazione di un caso concreto di danno biologico potrà essere operata avendo come punto di riferimento - orientamento uno dei criteri di massima offerti da singoli tribunali;
potrà al limite, essere operata assumendo, come criterio, un dato medio;
ma non potrà mai prescindere da una adeguata considerazione della fattispecie concreta;
e sarà ineludibile, ad esempio, prendere in esame particolarmente:- l'età del danneggiato;
- l'entità della compromissione della sua integrità fisico-psichica. Ma la Corte Veneta, nell'assumere l'esistenza di un criterio di calcolo "più seguito" in giurisprudenza, in realtà inesistente, e nell'adeguare esclusivamente ad esso la sua determinazione;
e nel prescindere totalmente, nella monetizzazione del danno de quo, dalle peculiari caratteristiche del danno considerato (età del danneggiato, gravità delle menomazioni temporanee e permanenti subite) ha dato luogo al vizio di motivazione predetto.
Il motivo (che sembra denunciare anche un vizio di violazione di legge in relazione al criterio adottato) appare privo di pregio. Infatti la validità del criterio del "punto di invalidità" è stata più volte affermata da questa Corte Suprema (v. tra le altre Cass. 7977/97, Cass. 5134/98, Cass. 4869/98), e la motivazione deve ritenersi sufficiente, logica e non contraddittoria dato che la Corte ha ".... tenuto conto del tipo di lesione, della durata della malattia, dell'entità dei postumi e dell'età dello stesso danneggiato...." (v. alle righe 22-24 della terzultima facciata della sentenza).
Con il secondo motivo il BA denuncia insufficiente e, comunque, contraddittoria motivazione in ordine alla liquidazione del danno morale (violazione dell'art. 360 c.p.c.) esponendo i seguenti rilievi. Secondo l'impugnata sentenza ".... la liquidazione del danno morale e di quello biologico operata dal Collegio trevigiano appare equa e conforme ai criteri di valutazione adottati in prevalenza in sede giudiziaria. In particolare, il danno morale è stato quantificato in modo equo e congruo rispetto alla presumibile intensità delle sofferenze e patemi d'animo vissuti dall'infortunato....". Circa detto richiamo ad indefiniti criteri di valutazione valgono le deduzioni svolte nel precedente motivo. Inoltre la valutazione del danno morale non va effettuata sulla base di dolori e sofferenze presumibili, ma sulla base di dolori e disagi effettivi desumibili, su base documentale, dalla gravità delle lesioni iniziali, dalla durata della malattia e tenendo conto delle future sofferenze, disagi e privazioni che il danneggiato subirà per il resto della vita.
Il motivo, che sembra denunciare in realtà anche una violazione di legge, non può essere accolto. Va infatti affermato il seguente principio di diritto. In tema di danno alla persona derivante da incidente stradale, il danno morale, proprio per la sua natura e cioè in quanto attiene alla sfera emotiva, non può essere oggetto di misurazioni oggettive e quindi di prove precise e dirette;
con la conseguenza che la sua liquidazione deve necessariamente basarsi su dati presunti dal Giudice sulla base delle particolarità del caso;
e che detta liquidazione non può essere motivata sulla base di una valutazione analitica assolutamente precisa, restando affidata ad apprezzamenti equitativi (anche se il Giudice è tenuto ad indicare come sia pervenuto ad una quantificazione che sia proporzionata alla gravità del reato ed all'entità delle sofferenze patite dalla vittima, precisando inoltre tutti gli elementi della fattispecie considerati) [cfr. Cass. 0 5944 del 2/7/1997]. Nella specie, la motivazione sul punto, inquadrata nel contesto delle ulteriori osservazioni sul danno alla persona dell'appellante contenute nella sentenza (ed integrata quindi dall'implicito richiamo di queste), deve ritenersi sufficiente (anche se sintetica), logica, non contraddittoria e rispettosa, nella sostanza, del principio di diritto ora enunziato.
Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa, o comunque insufficiente motivazione in ordine alla domanda di liquidazione del danno biologico temporaneo (violazione dell'art.360 nr. 5 c.p.c.) lamentando che sul punto era stato dedotto un motivo di appello ma è mancata qualsivoglia motivata risposta della Corte. Il motivo deve ritenersi infondato. Infatti dalla motivazione della Corte si evince che questa (che ha manifestato chiaramente l'intento di seguire la prevalente giurisprudenza) non ha inteso liquidare solo una parte del danno biologico (escludendone un'altra parte, costituita, secondo la parte ricorrente dal danno biologico temporaneo) ma ha invece voluto liquidare detto danno nella sua totalità. Nè costituisce un valido elemento di convincimento in senso contrario il fatto che si sia basata sul valore medio di punto e sui punti di invalidità permanente.
Occorre infatti premettere che parte della dottrina e della giurisprudenza opera, nell'ambito del danno c.d. "biologico" (o "alla salute"), varie distinzioni, che hanno portato a distinguere una pluralità di voci di danno, in vario modo considerate (o meno), ed inquadrate a seconda delle varie tesi :
il danno permanente (o da invalidità permanente), il danno temporaneo (o da invalidità temporanea), il danno alla capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione, il danno estetico, il danno "alla capacità sessuale", il danno alla capacità sociale, ecc.. Questa Corte Suprema, in varie decisioni (cfr. fra le altre Cass 5134/98), ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, mentre è irrilevante la capacità personale di produzione del reddito che aveva il danneggiato, costituisce valido criterio di liquidazione equitativa quello che assume a parametro il cosiddetto "punto d'invalidità", determinato sulla base del valore medio, calcolato sulla media di precedenti giudiziari concernenti invalidità inferiori al 10 per cento (cosiddette microinvalidità) aumentabile fino al 50 per cento, al fine di consentire al giudice di rapportare la liquidazione alle accertate peculiarità della fattispecie concreta (età del danneggiato, entità' e natura della menomazione, epoca dell'evento lesivo, ecc.) moltiplicando il valore così raggiunto per il grado d'invalidità' accertato in concreto. È peraltro ovvio (cfr. ad es. la motivazione della sent. Cass. 8784/96) che tale criterio, pur facendo perno sul grado di invalidità permanente, non va inteso (nè è del resto comunemente inteso) come volto alla liquidazione di una sola parte del danno biologico (quello da invalidità permanente) escludendone la parte residua;
ma, apparendo indubbio il diritto dell'infortunato ad ottenere il completo risarcimento del danno in questione, in tutti i suoi aspetti, deve invece essere concepito ed applicato in modo da assicurare detta completezza, adeguando la liquidazione, tramite il sopra citato aumento, (tra l'altro) alla predetta "entità e natura della menomazione" e quindi anche alla durata ed alle caratteristiche del danno da invalidità temporanea (la quale è del resto quasi sempre presente); in altri termini il Giudice di merito deve modificare l'entità del valore suddetto (qualora ne sussistano i presupposti, e con congrua motivazione, anche al di là del predetto 50%) in relazione a tutte le peculiarità della fattispecie concreta, così da assicurare l'integrale risarcimento del danno in esame in tutte le sue componenti che ritenga essere presenti in detta fattispecie.
Poiché nel caso in esame, come si è già detto, deve ritenersi che il Giudicante (adeguandosi alla prevalente opinione) abbia inteso procedere a detto integrale risarcimento (nè può costituire un valido elemento di convincimento in senso contrario la rilevanza - derivante dal sopra citato criterio adottato - attribuita all'invalidità permanente), ed abbia quindi per questa ragione implicitamente disatteso il motivo di appello in questione, la motivazione in esame deve ritenersi immune dai vizi lamentati. Con il quarto motivo il ricorrente BA denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'appellante (violazione art. 360 nr.5 c.p.c. in relazione al motivo di appello nr.1) rilevando quanto segue. Sulle istanze istruttorie dedotte dall'attore dapprima nella "breve memoria istruttoria" 1.12.86, e successivamente riformulate in "memoria di conclusioni" 4.5.89, disattese dal Tribunale e riproposte con il "motivo" di appello nr.1, la Corte di Appello ha così deciso: "....Le conclusioni raggiunte giustificano il rigetto delle istanze istruttorie formulate dall'appellante, peraltro del tutto inutili, inconcludenti e superflue". Trattasi di decisione sommaria, sostanzialmente immotivata, contraddittoria. Se fosse consentito di provare la circostanza che al momento del sinistro la sede stradale era viscida, ne conseguirebbe che le valutazioni, i calcoli e le conclusioni elaborate in sede penale dal perito PE (che corrispondono alle determinazioni adottate dalla Corte giudicante nella ricostruzione dinamica del sinistro) dovrebbero essere sensibilmente ritoccate (essendo state elaborate sul non vero presupposto di asfalto asciutto) e conseguirebbero inevitabilmente valori ricostruttivi diversi in ordine a: - coefficiente di attrito;
- efficienza frenante;
-velocità; - visibilità quindi possibilità di avvistamento;
- incidenza della velocità tenuta dalla vettura del BA nella determinazione del sinistro. Non aver consentito di introdurre nel processo queste prove ha impedito di far luce su un "pezzo di verità" certamente rilevante probabilmente decisivo, in particolare, nella risposta al fondamentale quesito: se poteva, in ipotesi, la vettura condotta dal BA, nella data situazione di tempo e luogo, evitare la collisione qualora la stessa avesse tenuto una velocità di 110 km/orari (che era la massima consentita in quel tratto di strada).
Il ricorrente lamenta infine la decisione di non disporre la più volte invocata c.t.u. ricostruttiva.
Il motivo non può essere accolto. Infatti il ricorrente, in estrema sintesi, assume che se si fossero ammesse le istanze istruttorie, e si fosse consentito di provare che la sede stradale era viscida, le conclusioni in ordine alla ricostruzione della dinamica dell'incidente sarebbero state diverse;
ma non completa il suo assunto esponendo in modo sufficientemente congruo quali sarebbero state tali diverse conclusioni;
in particolare (e tra l'altro) non spiega perché se detta sede stradale fosse stata viscida la decisione sarebbe stata a lui certamente più favorevole (ed in particolare perché la sua velocità non sarebbe apparsa ancora più imprudente;
e perché la valutazione delle responsabilità sarebbe mutata in senso più favorevole solo per lui e non anche con riferimento al guidatore dell'altro veicolo);
e quindi (tra l'altro) perché la circostanza sarebbe decisiva. Il motivo deve dunque ritenersi inammissibile in quanto generico (anche con riferimento alla C.T.U.).
Con il quinto motivo il ricorrente BA denuncia omessa, quantomeno insufficiente motivazione in ordine alla attribuzione al BA di un grado di colpa pari al 30%, al ER pari al 70%.
(violazione art. 360 nr.5 c.p.c. in relazione al motivo di appello n 2) osservando che per stabilire l'incidenza o meno della accertanda velocità del BA nella causazione del sinistro era preliminarmente necessario accertare la effettiva velocità tenuta dal BA e se alla velocità ipotetica di 110 hm/orari della vettura del BA (massima consentita in loco) la collisione tra i veicoli antagonisti sarebbe stata evitabile oppure no;
e rilevando che la Corte ha omesso di effettuare entrambi gli accertamenti.
Il motivo appare privo di pregio. Infatti la Corte di merito ha affermato che la velocità del BA era di 145 km orari (ed a tal proposito si richiama quanto già esposto in ordine all'assunto che l'asfalto era viscido) ed ha evidentemente, anche se implicitamente, ritenuto (ed il rilievo appare immune dai vizi lamentati) che una volta assodati l'eccessività di detta velocità e la sua rilevanza causale nella determinazione dell'incidente in concreto verificatosi (anche detta rilevanza causale è oggetto, da parte della Corte di merito, di congrua, anche se in parte implicita, motivazione, dalla quale si evince chiaramente che il BA doveva ritenersi in colpa in quanto la sua velocità eccessiva e pericolosa aveva contribuito a determinare l'incidente) non era indispensabile accertare anche se alla velocità "...massima consentita in loco..." la collisione sarebbe stata per il BA evitabile (va rilevato a tal proposito rilevato che detto ricorrente non spiega congruamente e ritualmente perché detta velocità massima - ovviamente valida solo come limite massimo in linea generale ed astratta - avrebbe dovuto ritenersi corrispondente a quella che egli avrebbe dovuto in concreto tenere nelle particolari condizioni della strada e del traffico sussistenti al momento dell'incidente; o comunque perché l'accertamento predetto avrebbe dovuto essere considerato decisivo). Si deve dunque concludere che la motivazione in esame deve ritenersi sufficiente, logica e non contraddittoria.
Con l'unico motivo di ricorso incidentale la Assicurazioni Generali s.p.a. denuncia erronea applicazione delle norme sulla circolazione stradale ed omesso esame di punto decisivo della controversia (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.) osservando, con riferimento all'addebito al ER di inottemperanza alle norme di comune prudenza per non aver lasciato libera la corsia di pertinenza dell'autovettura, che l'addebito di violazione dell'art. 105 cod. strad. assorbe ogni altro profilo di colpa e lamentando inoltre che non si sia tenuto conto che il BA, oltre a viaggiare a velocità elevatissima, era disattento dato che il C.T.U ha valutato in ben tre secondi il ritardo con cui percepì la manovra iniziata dal conducente dell'autotreno.
Il motivo non può essere accolto. Infatti il primo rilievo appare privo di pregio dato che il Giudice di merito ben può dedurre dalla violazione di una determinata norma del Codice della Strada percentuali diverse di responsabilità in relazione alle specifiche circostanze dei casi concreti in esame;
e ben può ritenere che oltre a tale norma siano state violate anche le regole di comune prudenza, considerando anche tale ulteriore violazione ai fini della valutazione di dette responsabilità . Nè nella specie l'affermazione di tale doppia violazione appare inficiata da vizi logici. Il secondo rilievo è poi inammissibile per due motivi ciascuno dei quali già di per sè sufficiente: -a) in quanto la Generali Assicurazioni ha omesso di precisare rispetto a quale evento od istante si sarebbe verificato tale ritardo;
-b) in quanto detta ricorrente ha altresì e comunque omesso di indicare esattamente in che termini il C.T.U. avrebbe espresso una siffatta tesi;
e tale precisione era nella specie necessaria per stabilire se trattasi di circostanza decisiva. Occorre a tal proposito ribadire il seguente principio giuridico (più volte affermato da questa Corte Suprema;
cfr. tra le altre Cass. 2965 del 5/4/1997): "Nel giudizio in cassazione il ricorrente che deduce l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di una risultanza processuale che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente valutata, ha l'onere di indicarla nel ricorso con sufficiente precisione ed, ove occorra, mediante l'integrale trascrizione della risultanza medesima, dato che per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, il controllo deve essere consentito alla Corte sulla base delle sole deduzioni contenute nell'atto, senza necessità di indagini integrative". Entrambi i ricorsi vanno dunque respinti. Sussistono peraltro giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi;
compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso a Roma il 23.10.1998.
Depositata in Cancelleria il 17/3/1999.