Cass. civ., sez. III, sentenza 17/03/1999, n. 2425
CASS
Sentenza 17 marzo 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di danno biologico il Giudice del merito, qualora proceda alla sua liquidazione indicando una somma onnicomprensiva computata sulla base del cosiddetto "punto d'invalidità", deve assicurare all'infortunato il completo risarcimento del danno in questione in tutti i suoi elementi; e pertanto deve adeguare la liquidazione, tramite un congruo aumento dell'importo del "punto", (qualora ne sussistano i presupposti, e, con congrua motivazione, anche superiore al 50%) in relazione a tutte le pecularità della fattispecie concreta, così da comprendere nell'integrale risarcimento del danno in esame tutte le sue componenti che ritenga essere presenti in detta fattispecie e quindi, tra l'altro, anche il danno biologico temporaneo (oltre che quello permanente).

Commentario1

  • 1Danno non patrimoniale, danno morale, risarcimento, precisazioniAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 dicembre 2009

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 17/03/1999, n. 2425
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2425
Data del deposito : 17 marzo 1999

Testo completo