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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 576 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 576/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BA OM, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3949/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Via Roma 1 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - CF_REsistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ACC.ESEC n. 82032500002589 PUBBLICITA' 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ed iscritto la Società Ricorrente_1 SpA impugnava l'avviso di Accertamento Esecutivo Omesso Pagamento Imposta Comunale sulla Pubblicità - ICP - anno
2024 cod. Contribuente N_1 identificativo n. 82032500002589 del 14.05.2025 notificato il 04.07.2025 dell' importo di euro 552,81 di cui euro 401,00 a titolo di imposta dovuta al comune;
euro 120,00 a titolo di sanzioni;
ed euro 7,83 a titolo di spese di notifica
Deduceva la violazione dell'art 7 comma 1 L. N. 212/2000, omessa allegazione,
l'assenza del diritto dell'ente a pretendere il pagamento
Si costituiva il comune di Marcianise che eccepiva in prima battuta il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, a seguire il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con memorie di replica il ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 19.1.2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice di aderire all'assunto secondo cui le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di pagamento attinenti ai canoni concessori, tra i quali vi rientra il CUP introdotto dall'art. 1, comma 816/836, L. n. 160/2019, in sostituzione di ICP (CIMP), COSAP ed altre sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (si veda, ex multis, anche Cass. Civ., SS.UU. sent. 28973 del 2020; Cass.
Civ, SS. UU., sent. n. 11867 del 2020; Tribunale Ordinario di Bolzano, sentenza n. 431 dell'8 aprile 2024;
Corte di Giustizia Tributaria di Udine n. 23 del 15 febbraio 2023; T.A.R. Piemento, sent. n. 533 del 9 giugno
2022; T.A.R. Lombardia Milano, sent. n. 1939 del 15 ottobre 2020; Cons. Stato, sent. n. 7133 del 21 ottobre
2019.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione sull'impugnazione dell'avviso di accertamento in favore del giudice ordinario.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BA OM, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3949/2025 depositato il 01/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Marcianise - Via Roma 1 81025 Marcianise CE
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Publiservizi S.r.l. - CF_REsistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ACC.ESEC n. 82032500002589 PUBBLICITA' 2024 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 117/2026 depositato il
21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato ed iscritto la Società Ricorrente_1 SpA impugnava l'avviso di Accertamento Esecutivo Omesso Pagamento Imposta Comunale sulla Pubblicità - ICP - anno
2024 cod. Contribuente N_1 identificativo n. 82032500002589 del 14.05.2025 notificato il 04.07.2025 dell' importo di euro 552,81 di cui euro 401,00 a titolo di imposta dovuta al comune;
euro 120,00 a titolo di sanzioni;
ed euro 7,83 a titolo di spese di notifica
Deduceva la violazione dell'art 7 comma 1 L. N. 212/2000, omessa allegazione,
l'assenza del diritto dell'ente a pretendere il pagamento
Si costituiva il comune di Marcianise che eccepiva in prima battuta il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, a seguire il proprio difetto di legittimazione passiva.
Con memorie di replica il ricorrente insisteva nell'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 19.1.2026 il ricorso veniva deciso come da dispositivo,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice di aderire all'assunto secondo cui le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione degli avvisi di pagamento attinenti ai canoni concessori, tra i quali vi rientra il CUP introdotto dall'art. 1, comma 816/836, L. n. 160/2019, in sostituzione di ICP (CIMP), COSAP ed altre sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (si veda, ex multis, anche Cass. Civ., SS.UU. sent. 28973 del 2020; Cass.
Civ, SS. UU., sent. n. 11867 del 2020; Tribunale Ordinario di Bolzano, sentenza n. 431 dell'8 aprile 2024;
Corte di Giustizia Tributaria di Udine n. 23 del 15 febbraio 2023; T.A.R. Piemento, sent. n. 533 del 9 giugno
2022; T.A.R. Lombardia Milano, sent. n. 1939 del 15 ottobre 2020; Cons. Stato, sent. n. 7133 del 21 ottobre
2019.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione sull'impugnazione dell'avviso di accertamento in favore del giudice ordinario.