Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 21/03/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Avellino n. 1924/2023 R.G. Affari Civili Contenziosi
Tribunale Ordinario di Avellino Esito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/03/2025
Il Giudice
- preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, parificate alla comparizione all'udienza;
- rilevato che in ottemperanza del decreto reso in corso di causa, debitamente comunicato, la partecipazione alla presente udienza vi è stata a mezzo del deposito delle suddette note scritte, contenenti la richiesta di accoglimento delle istanze, deduzioni, eccezioni e conclusioni ivi riportate;
pronuncia l'allegata sentenza alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, le quali tengono luogo della discussione orale, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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Repubblica Italiana In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. Antonio Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 437 c.p.c. resa a seguito dell'udienza a trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. del 20/03/2025 nella causa n. 1924/2023 avente ad oggetto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 138/2023 emessa in data 26/04/2023 prot. n. 8337 da
e vertente RT tra
(C.F./P.IVA: ), in proprio e Parte_1 C.F._1 nella qualità di amministratore unico della Controparte_2
(C.F./P.IVA: ), col ministero/assistenza dell'avv. ROMANO P.IVA_1
ANTONIO
- ricorrente -
e
RT
(C.F./P.IVA: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, dott. P.IVA_2
che rappresenta e difende l'Ente unitamente e Controparte_3 disgiuntamente ai funzionari all'uopo delegati
- resistente - Conclusioni All'udienza del 20/03/2025 svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. le parti concludevano come da note scritte depositate MOTIVAZIONE I. Fatti rilevanti della causa Con l'ordinanza ingiunzione n. 138/2023 emessa in data 26/04/2023 prot. n. 8337, l' ingiungeva a RT
, in proprio e nella qualità di amministratore unico della Parte_1 il pagamento di € 3.812,60, quale sanzione amministrativa Controparte_2 per le violazioni accertate, coincidenti con l'aver […] fatto lavorare del tutto sprovvisto della preventiva comunicazione di assunzione al competente Centro per l'Impiego il lavoratore (nato il [...]) il giorno 15/11/2019 e Persona_1 comunicato solo il data 18/11/2019 […].
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Avverso la predetta ordinanza l'ingiunto, , in Parte_1 proprio e nella qualità, proponeva opposizione rappresentando che […] nelle circostanze di tempo e luogo, indicate nell'atto impugnato, il sig. Persona_1 non era assolutamente alle dipendenze della società ricorrente, ma si trovava presso i locali della perché doveva ritirare il proprio veicolo […]. CP_2
Costituitosi in giudizio, l'ente opposto instava per l'integrale conferma dell'ingiunzione, stante l'infondatezza dei motivi dedotti a fondamento dell'opposizione. Rigettata l'avanzata istanza di sospensione (v. decreto del 14/06/2023), instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, la causa, ritenuta matura per la decisione, giungeva all'odierna udienza per la pronuncia della sentenza, previo deposito di note conclusionali. II. Ragioni giuridiche della decisione Sull'opposizione Infondata, per le ragioni di cui in seguito, si ritiene la proposta opposizione. In difformità da quanto sostenuto dall'opponente, infatti, le risultanze in atti, ivi comprese le concordanti scaturigini dei verbali ispettivi depositati, depongono univocamente nel senso della sussistenza delle violazioni contestate. Preliminarmente giova sottolineare come, per condivisa giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa pecuniaria, il verbale di accertamento dell'infrazione può assumere un valore probatorio disomogeneo, che si risolve in un triplice livello di attendibilità: a) il verbale fa piena prova fino a querela di falso relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese;
b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi, fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni;
c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, ai fini della decisione dell' opposizione proposta dal trasgressore, e può essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità, o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quelle dichiarazioni siano comunque state ricevute dall'ufficiale giudiziario (Sez. 2, Sentenza n. 6565 del 20/03/2007). In altri termini, il verbale, con riferimento alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi ivi riportate, costituisce documento privo di fede privilegiata, ma non privo di efficacia probatoria (Sez. 2, Sentenza n. 9919 del 28/04/2006), in quanto, il medesimo fa fede fino a prova contraria della predetta
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veridicità (Sez. 2, Sentenza n. 6565 del 20/03/2007), che, pur potendo essere contestata con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso (Sez. L, Sentenza n. 11751 del 24/06/2004), deve essere comunque valutata dal giudice di merito nel complesso delle risultanze processuali e facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce (Sez. 2, Sentenza n. 9919 del 28/04/2006), fermo l'onere per l'eccipiente di fornire la suddetta prova contraria, anche con specifica indicazione delle fonti di conoscenza che consentano l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni medesime (Sez. 2, Sentenza n. 6565 del 20/03/2007). Ebbene, nel caso di specie, insufficienti a tal fine si ritengono gli elementi di prova forniti dall'opponente. In primo luogo, giova evidenziare come le dichiarazioni rese dal stesso nel verbale di primo accesso n. 56/58 del 15/11/2019 non Pt_1 siano idonee, considerando anche la loro provenienza datoriale, ad inficiare l'univocità e concordanza degli ulteriori elementi di prova e dichiarazioni acquisite dai pubblici ufficiali verbalizzanti (v. dichiarazioni : Parte_1
[…] a seguito vs. accesso nel capannone, provenendo dal piazzale antistante, avete riscontrato ad operare sul “nastro di scelta” il sottoscritto e mio PO
, già assunto il 27/9/2019 e licenziato anzitempo per mancanza di Persona_1 lavoro a far data dal 17/10/2019, come da documenti che vi esibisco. Voglio precisare che mio PO abita al piano superiore dello stabile ove si svolge l'attività e che attualmente le autovetture di ns. proprietà sono tutte parcheggiate all'interno del capannone, vista l'esiguità delle commesse di quest'anno. Riguardo alla vendita esterna dei sacchetti di castagne posso dichiarare che mio PO, entrato dal cancello pedonale, vedendo il cliente fermo al banco, ha soltanto proceduto, dietro mia indicazione, a consegnare il sacchetto venduto al cliente, con relativa consegna della ricevuta, per poi consegnarmi l'incasso e fermarsi al
“nastro di scelta” a parlare con me […]). In termini del tutto opposti, infatti, si è espresso il lavoratore ER
, che in sede di accertamento ispettivo ha dichiarato: […] Stamattina
[...] alle ore 8,50 circa sono sceso a dare una mano nella scelta delle castagne nel laboratorio . Sono stato assunto fino al 17 ottobre 2019 poi Parte_1 licenziato in data 17/10/19 anche se il contratto inizialmente era fino al 31/12/19.
Mi avete trovato vicino al macchinario a scegliere le castagne (c.d. nastro di scelta castagne) […]). Del pari, , altro lavoratore della ditta Persona_2 CP_2
ha ulteriormente riferito: […] il sig. è stato assunto dal
[...] Persona_1
27/9/19 inizialmente con contratto a termine fino al 31/12/19; per mancanza di lavoro (riduzione quantità castagne da lavorare) si è provveduto al licenziamento dello stesso a far data dal 17/10/2019; questa mattina lo avete riscontrato
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all'interno del capannone ad operare sulla macchina con la quale si scelgono le castagne bucate anche se io non ne ero a conoscenza in quanto impegnato al pc
[…]. Quanto poi alle dichiarazioni UNILAV relative al lavoratore ER
dalle stesse emerge che inizialmente l'assunzione avesse quale data
[...] iniziale il 27/09/2019 e data finale il 31/12/2019, ma che successivamente tale termine finale veniva modificato con la data del 17/10/2019. A soluzioni dissimili, stante la consistenza ed univocità del predetto quadro probatorio e documentale, non avrebbe consentito di giungere la prova orale articolata dall'opponente (v. ricorso in opposizione), non ammessa, non solo perché in aperto contrasto con i fatti che i funzionari stessi hanno attestato avvenuti in loro presenza al momento dell'accesso ed esplicitamente riferiti dai soggetti presenti escussi (v. supra riportate dichiarazioni), ma anche perché articolata a mezzo di un mero rinvio al ricorso (v. pag. 10 del ricorso) senza formulazione dei capitoli in articoli separati e specifici, come disposto dall'art. 244 c.p.c. (v. ex multis Cass. civ. Sez. I, 31/01/2007, n. 2201). Deve, conseguentemente, escludersi che parte opponente abbia dimostrato circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione, ovvero abbia comprovato fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi dell'effetto giuridico del provvedimento sanzionatorio oggetto del giudizio. Secondo condivisa giurisprudenza, del resto, I verbali di accertamento redatti dai pubblici ufficiali fanno piena prova, fino a querela falso, oltre che della provenienza dei medesimi da chi li ha redatti, anche dei fatti attestati come avvenuti in presenza dell'autore del verbale o conosciuti dal medesimo in base alle dichiarazioni raccolte o all'esame di determinati documenti, senza peraltro che tale efficacia probatoria possa estendersi alla veridicità delle suddette dichiarazioni o del contenuto dei documenti esaminati, i quali possono essere contestati con qualsiasi mezzo di prova e senza ricorrere alla querela di falso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in presenza di un verbale redatto da ispettori di un ente previdenziale, nel quale si affermava di avere desunto la prova di una determinata circostanza dalla visione dei libri sociali obbligatori, e in mancanza di una prova contraria offerta dalla interessata in ordine alle risultanze dei libri visionati, in applicazione del principio dell'onere della prova aveva rigettato l'opposizione a ordinanza-ingiunzione) (Sez. L, Sentenza n. 11751 del 24/06/2004), ferma l'ulteriore precisazione secondo cui I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell' fanno piena CP_1 CP_1 prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto
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probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005). Alla stregua di quanto precede, dunque, non può che giungersi al rigetto dell'opposizione proposta, con l'integrale conferma del provvedimento impugnato e il contestuale assorbimento di ogni altra doglianza, deduzione od eccezione comunque articolata o rilevabile in corso di causa. Sulle spese Alla predetta soccombenza segue la condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite in favore della parte opposta, liquidate - in applicazione delle tabelle vigenti, con riduzione del compenso nella misura del 20%, essendo stato l' difeso da un funzionario delegato, ai sensi dell'art. 9, RT comma 2, D.lgs. 149/2015 - nei termini di cui in dispositivo, tenuto conto del valore (sino a € 5.200,00), della natura e della complessità (media) della controversia, nonché del numero, dell'importanza e della complessità (media) delle questioni trattate.
PQM
il Tribunale Ordinario di Avellino, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Antonio Pasquariello, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da , in proprio e nella qualità di Parte_1 amministratore unico della avverso l'ordinanza Controparte_2 ingiunzione n. 138/2023, emessa in data 26/04/2023 prot. n. 8337, nei confronti di RT
, in persona del legale rappresentante pro tempore, respinta, o
[...] comunque assorbita, ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede: rigetta l'opposizione così come proposta e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 138/2023, emessa in data 26/04/2023; condanna parte opponente alla rifusione in favore di parte opposta delle spese del presente giudizio, liquidate in € 2.041,60 per compensi, oltre CNAP e IVA come per legge ed altre indennità e spese successive documentate se dovute, nonché rimborso spese forfettarie nella misura del 15% dei compensi;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in data 21/03/2025 entro i termini di cui all'art. 127ter c.p.c. ratione temporis applicabile. Il Giudice dott. Antonio Pasquariello
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