Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/11/2025, n. 38436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38436 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
38436-25
Composta da LU RAMACCI EMANUELA GAI
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ZO IO UC PE VI IA BI TA ha pronunciato la seguente
TERZA SEZIONE PENALE
- Presidente-
- Relatore -
Sent. n. sez. 1552/2025 UP 29/10/2025 R.G.N. 22348/2025
sul ricorso proposto da:
SENTENZA
NO LU nato a [...] il [...]
inoltre: Parte Civile:
NO AR, nato San Marco in Lumis 16/01/2004
avverso la sentenza del 17/06/2024 della Corte d'appello di Bari Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Presidente Luca Ramacci;
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi. a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto. disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge
IL FUNZIONARIO GUDIZIARIO
letta le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore di parte civile, Avv. Philomene Murgo che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso;
lette le memorie del difensore della ricorrente, Avv. Amalia Maggio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 giugno 2024 la Corte di Appello di Bari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Foggia in data 24 gennaio 2023, appellata dall'imputata, condannata alla pena di giustizia, dichiarata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici e legalmente durante l'esecuzione della pena, con applicazione delle pene accessorie previste dall'art. 600 septies, nn. 1), 2) e 3) cod. pen. e condannata, altresì, al risarcimento dei danni nei confronti della costituita parte civile ed al pagamento delle spese di rappresentanza e difesa della stessa, in quanto ritenuta responsabile dei delitti di induzione alla prostituzione e di sfruttamento della prostituzione del figlio, dapprima minore degli anni dieci e poi degli anni quattrodici all'epoca dei fatti, indotto ad avere rapporti sessuali con un anziano vicino in cambio di denaro, al fine di contribuire al sostentamento del nucleo familiare, con l'aggravante di aver commesso il fatto in qualità di ascendente e in danno di soggetto minore degli anni sedici.
2.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari, l'imputata propone ricorso per cassazione, articolando sette motivi.
2.1 Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c) cod. proc. pen. ritenendo che la Corte di Appello di Bari abbia escluso arbitrariamente una parte considerevole delle dichiarazioni rese dalla persona offesa all'udienza del 17 maggio 2022, compromettendo la valutazione complessiva del giudizio in ordine alla credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto. La formulazione del motivo è poi affidata a n. 5 ulteriori sotto-motivi, anche in relazione a taluni specifici contesti delle dichiarazioni: di questi, il primo e secondo riguardano, rispettivamente, la valutazione parziale delle dichiarazione della persona offesa e le dichiarazioni escluse dal vaglio della Corte (con particolare riferimento a due punti, relativi alle minacce profferite dall'anziano vicino e ai rapporti con il medesimo subito dopo i due rapporti sessuali), il terzo (indicato erroneamente come IV) formalmente relativo alle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile in merito alle condotte contestate all'imputata, sostanzialmente avente ad oggetto talune riferite "tensioni processuali" nello svolgimento della deposizione con trascrizione di stralci della deposizione resa all'udienza del 17 maggio 2022, il quarto (indicato erroneamente come V) relativo alle dichiarazioni relative all'accompagnamento da parte della madre a casa dell'anziano vicino, il quinto (indicato come VI) relativo ancora una volta allo svolgimento della deposizione della parte civile con riferimento all'incontro con l'imputata proco prima dell'udienza del 17 maggio 2022.
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2.2 Con il secondo motivo, lamenta violazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, poiché la Corte d'Appello ha fondato la decisione solo su una parte delle dichiarazioni reste dalla persona offesa, ritenute insufficienti e poco chiare, senza fornire una motivazione adeguata.
2.3 Con il terzo motivo, lamenta violazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., per contraddittorietà della motivazione in relazione alla valutazione della "comprensibilità", da parte dell'imputata, delle ragioni delle visite reiterate e sempre solitarie del figlio al vicino, sempre accompagnate da elargizioni di denaro da parte dell'anziano.
2.4 Con il quarto motivo si deduce che la sentenza impugnata è affetta da manifesta illogicità sia con riferimento alle visite dell'imputata, che con riferimento alle ritenute elargizioni di denaro, mai quantificate nel corso del procedimento.
2.5 Con il quinto motivo si deduce ulteriore profilo di contraddittorietà della motivazione in relazione al riscontro esterno alle dichiarazioni della persona offesa costituito dalle dichiarazioni rese dalla sorella della parte civile.
2.6 Quanto al sesto motivo, si deduce ulteriore profilo di contraddittorietà della motivazione avuto riguardo alla omessa valutazione della capacità dell'imputata.
2.7 Con il settimo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'articolo 606, comma primo lettere b) ed e) del codice di procedura penale per erronea applicazione della legge penale, censura formulata con riferimento alla carenza di prove dirette e specifiche, alla mancata prova degli elementi costitutivi del reato, alla omessa valutazione di elementi favorevoli all'imputata, al travisamento della prova, ed altresì alla inappropriata e pregiudizievole caratterizzazione della condotta dell'imputata. Il procuratore generale ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del
ricorso.
Con pec in data 1 ottobre 2025 il difensore dell'imputata ha trasmesso memoria difensiva ex art. 611 c.p.p. con allegato verbale di deposizione rese all'udienza del 21.11.2023 dinanzi al Tribunale di Foggia in altro e distinto procedimento (rgnr 1260/2019 e RG 4919/19), a carico di diverso imputato e per fatti diversi (dalla lettura dell'atto si comprende riferito a fatti avvenuti a San Cara non meglio chiariti). La Procura Generale, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore della parte civile ha trasmesso, con pec in data 13 ottobre 2025, memoria ex art. 121 e conclusioni scritte nonché, con separata pec, istanza di retribuzione del difensore ammesso al gratuito patrocinio.
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Con pec del 24 ottobre il difensore della ricorrente ha trasmesso memoria di replica alle conclusioni del procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è inammissibile.
1.1 Il primo motivo è generico. Con esso (ulteriormente distinto in ulteriori sub- motivi indicati in numeri romani da I a VI e sopra sinteticamente richiamati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.), si deduce violazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., (violazione di legge processuale), con riferimento alla credibilità soggettiva della parte civile ed alla attendibilità estrinseca del suo racconto. In particolare, il motivo è complessivamente articolato con riferimento all'esclusione arbitraria di una parte delle dichiarazioni rese dalla persona offesa nel corso del giudizio di primo grado (udienza 17 febbraio 2022) con compromissione della valutazione complessiva della credibilità del soggetto. Ebbene, si evidenzia che con tale motivo, in tutte le sue articolazioni, anzitutto, si censura una valutazione di attendibilità della persona offesa che, viceversa, la Corte di appello di Bari ha ritualmente compiuto, altresì positivamente affermandone la capacità a testimoniare (pag. 12 della sentenza), facendo riferimento alla deposizione resa nel giudizio di primo grado, all'esito della apposita consulenza svolta dal pubblico ministero ed alla relativa declaratoria contenuta nella sentenza di condanna a carico dell'anziano vicino, affermando altresì che il prospettato intento di vendetta della persona offesa non fosse sussistente atteso che il fatto storico degli abusi subiti doveva ritenersi ormai accertato con sentenza passata in giudicato. La Corte territoriale ha ampiamento argomentato la ritenuta attendibilità della persona offesa con motivazione fondata su argomenti scevri da profili di irragionevolezza e comunque non censurabili in questa sede, tantomeno ai sensi della invocata disposizione di cui all'art. 606 lett. c) cod. proc. pen. anche in considerazione del fatto che il ricorrente, a rigore, neppure indica la specifica disposizione processuale violata sicché il motivo è, sotto tale profilo, generico. Neppure può ritenersi che, implicitamente, il motivo deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. trattandosi di disposizione che presidia l'attività di valutazione della prova ma che non rientra nel novero di quelle deducibili ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., lett. c), come affermato da questa Corte a Sezioni Unite, (Sentenza n. 29541 del 16/07/2020 Ud. (dep. 23/10/2020) Rv. 280027).
1.2 Il secondo motivo è, anch'esso, generico poiché non si confronta con l'ampia motivazione svolta da entrambi i giudici del primo e secondo grado. Si tratta, a ben vedere, di una diversa formulazione del motivo precedente, questa volta
parametrato sulla censura di contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen., in quanto la Corte di Appello avrebbe fondato la propria decisione su una parte delle dichiarazioni della persona offesa senza fornire motivazione adeguata alle contraddizioni emerse. Va, anzitutto, premesso che la costante giurisprudenza di questa Corte esclude che la stessa, possa operare, come invece richiesto nel ricorso, una rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione, compito esclusivo del giudice di merito, nonché recepire una diversa prospettazione delle risultanze processuali o una diversa ricostruzione del fatto (Cass. SS.UU. n. 30 del 27/09/1995 Rv 202903). La Corte ha, del resto, chiarito che l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla motivazione (Cass. Sez. IV, sent. n. 10153 in data 11/02/2020 Rv 278609). Quanto alla motivazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Bari, si osserva che le deduzioni operate con il secondo motivo di ricorso, in realtà, non si confrontano puntualmente con la compiuta ed articolata argomentazione svolta sia dalla Corte di Appello che dal Tribunale di primo grado, né, a ben vedere, individuano fratture logiche o incoerenze della motivazione, piuttosto deducendo profili di asserita incongruenza della dichiarazione della parte civile, tutti peraltro vagliati e superati dalla sentenza impugnata, sollecitando alla Corte una rivalutazione del giudizio di attendibilità che, a fronte di una motivazione congrua e ragionevole, è alla stessa preclusa. Va, anzitutto, premesso che nel caso di specie le sentenze di primo e secondo grado emesse nei confronti dell'imputata, per le relative strutture argomentative, sono tra loro strettamente legate, non solo attraverso un esplicito richiamo (pagina 11 della motivazione della sentenza di secondo grado) ma anche per avere, la sentenza di appello, ripercorso anche testualmente le acquisizioni probatorie svolte in primo grado, conseguentemente adottando i medesimi criteri nella valutazione delle prove: ne discende che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, tali provvedimenti possono essere letti congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, sent. n. 37295 del 12/06/2019 Ud. (dep. 06/09/2019) rv. 277218). Nel confermare la sentenza di primo grado, la corte d'Appello ha interamente ripercorso gli esiti del dibattimento di primo grado con specifico riferimento alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato in capo alla imputata valorizzando non solo l'accertamento passato in giudicato circa la storicità del fatto contestato, in separato processo, all'anziano vicino e commesso in danno della attuale parte civile, ma anche il contenuto delle dichiarazioni rese da quest'ultimo, persona offesa costituita parte civile, sentito all'udienza del 17 maggio 2022, da
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maggiorenne, che in tale ultima circostanza aveva compiutamente ricostruito la vicenda e riferito nello specifico che si faceva accompagnare dalla madre perché aveva un po' di paura, che si sentiva obbligato dalla madre ad andare dal vicino e che certamente la madre era consapevole di quanto avveniva, che aveva raccontato almeno in una occasione alla madre degli abusi subiti e che quest'ultima anche successivamente a tale racconto, lo accompagnava a casa dell'anziano vicino, collegando questo comportamento alla consegna di regalie in denaro. Parimenti, la Corte di Appello si sofferma a valutare la particolarità della condotta tenuta dalla parte civile durante l'audizione, inizialmente tentando di attenuare le responsabilità della madre per poi ammettere che la stessa era a conoscenza dell'intera situazione (pag. 11 della motivazione), valutandola come condotta comprensibile e comunque inidonea ad inficiare l'attendibilità del racconto in considerazione anche degli ulteriori riscontri probatori conseguiti nel dibattimento. Sul punto, la motivazione addotta dalla Corte territoriale è ragionevole e congrua, anche tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte per la quale, in linea generale, neppure l'ambivalenza dei sentimenti provati dalla persona offesa nei confronti dell'imputato rende di per sé inattendibile la narrazione delle violenze e delle afflizioni subite, imponendo solo una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni in seno al contesto degli elementi conoscitivi a disposizione del giudice (sez. 1, sent. n. 31309 del 13/05/2015, S., Rv. 264334-01; sez.3 sent. n. 27148 del 16/03/2021). La Corte di Appello, inoltre, valuta sussista l'attendibilità della persona offesa anche con riferimento alla dichiarazione di essere stato minacciato di passare dei guai ove non avesse consentito alle richieste dell'anziano vicino, ritenendo, con motivazione non illogica ed esaustiva, che la parte civile avesse fatto riferimento a tale minaccia solo all'inizio della deposizione "..probabilmente per la vergogna di essersi sottomesso alle richieste dell'anziano.". Inoltre, la Corte d'Appello di Bari, con motivazione ampia e congrua, ritiene attendibile, altresì, la persona offesa anche con riferimento alle confidenze da questi fatte al fornaio vicino di casa, che poi provvedeva a denunciare infatti, espressamente valutando irrilevante la circostanza che nel racconto potesse o meno essersi dilungato nella descrizione degli atti sessuali: parimenti attendibile ha ritenuto la persona offesa quanto alla riferita circostanza che la denuncia sporta dal terzo lo avrebbe liberato da un incubo, espressione da valutarsi senza alcun tecnicismo piuttosto come occasione di intervento delle forze dell'ordine a sostegno del giovane. La corte territoriale valuta, sotto altro profilo, attendibile la dichiarazione della persona offesa, in ragione della natura circostanziata della descrizione della natura dei rapporti sessuali con il vicino, riferendosi più volte nel corso della deposizione al sesso orale.
La sentenza di primo grado, a sua volta, reputa attendibile la persona offesa, motiva in ordine all'atteggiamento di inziale esitazione dello stesso, riconduce alla volontà di proteggere la madre la circostanza che all'inizio lo stesso non avesse ammesso che la madre fosse consapevole delle ragioni per le quali riceveva soldi dall'anziano vicino. Anche dalla sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Foggia risulta, anzitutto, che l'anziano vicino di casa autore dei fatti commessi in danno della odierna parte civile è stato condannato con sentenza definitiva per atti sessuali commessi nei confronti del predetto tra il 2012 e il 2013 e che, nel procedimento odierno, la persona offesa aveva ricostruito l'inizio della vicenda, allorché il vicino di casa l'aveva invitato ad entrare nella propria dimora e si era spogliato, di poi passando a chiedere, in successiva occasione, al minore di spogliarsi e di praticargli un fellatio. Il minore specificava che gli incontri di analogo tenore si erano reiterati nel tempo e che l'anziano era solito fargli, in ragione di ciò, delle regalie (denaro e dolciumi) che lui portava a casa e consegnava alla madre: la persona offesa riferiva altresì che la madre sapeva che a darli al figlio era stato il vicino e che questa li utilizzava per fare la spesa. Riferiva anche che, inizialmente, la madre non era a conoscenza delle ragioni delle visite al vicino da parte del figlio e che in quel periodo la famiglia viveva in condizioni economiche disagiate. Dalla sentenza di primo grado (pagina 5) risulta altresì che sia stata formulata specifica domanda alla persona offesa circa la consapevolezza della madre in ordine a quello che accadeva a casa del vicino e che la persona offesa riferiva, sul punto, che aveva paura di andare a casa del Peluso, ma che lo faceva perché si sentiva obbligato dalla madre, ammettendo allora di averle raccontato quello che subiva da quell'uomo.", continuando però a frequentare l'abitazione del vicino a volte accompagnato dalla madre alla quale consegnava il denaro. Il giudice di primo grado, inoltre, analizza i contributi degli ulteriori testi assunti, tra i quali la coordinatrice della casa famiglia che aveva ospitato la persona offesa e la sorella, la psicologa, le cui dichiarazioni venivano ampiamente utilizzate - trattandosi della persona cui lo stesso nel settembre 2016 riferiva degli abusi subiti dicendole altresì di averlo riferito alla madre ed al padre, che si era molto arrabbiato e valorizzate anche per comprendere l'atteggiamento della persona offesa costituita parte civile che, si riporta, "era ossessionato dalla madre, si sentiva in colpa per averla lasciata sola, trasferendosi in comunità, non potendo così controllare che stesse bene." (pagina 6 della sentenza di primo grado). Ancora, venivano richiamate le deposizioni di una educatrice presso la casa famiglia, e di altra educatrice che si era occupata dell'educazione dei due fratelli prima che venissero trasferiti alla casa famiglia, la quale riferiva che spesso al suo arrivo il bambino non era a casa e che la madre le diceva che si trovava a casa del
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vicino sicché lei lo chiamava dal balcone per farlo rientrare (deposizione dalla quale si otteneva riscontro sia in ordine alle visite sia in ordine alla consapevolezza da parte della madre del fatto che il figlio spesso si recava dallo stesso). Quanto alle dichiarazioni della sorella della persona offesa, le stesse venivano richiamate sia per conferma il fatto storico delle visite all'anziano vicino da parte della persona offesa, sia il fatto che quest'ultimo ricevesse regalie, sia infine che la madre utilizzasse il denaro consegnato dall'anziano vicino alla persona offesa. La sentenza inoltre richiama gli esiti dell'accertamento quanto alla capacità a testimoniare del AR. Quanto alle prospettazioni difensive, il tribunale di primo grado valuta come contraddittorie le risposte fornite in sede di esame dall'imputata sia con riferimento all'accompagnamento del figlio presso l'abitazione dell'anziano vicino sia con riferimento alla circostanza se il figlio le avesse riferito quanto accadeva con il vicino, giungendo l'imputata a negare anche le difficoltà economiche della famiglia e mostrando incredulità a fronte del narrato del figlio.
1.3. Quanto al terzo motivo di ricorso, anch'esso è generico poiché non si confronta realmente con la motivazione svolta dalla Corte territoriale. Si deduce la contraddittorietà della motivazione, con riferimento al punto della motivazione relativo alla consapevolezza da parte della imputata delle ragioni delle visite del figlio all'anziano vicino. Ebbene, anche con riferimento a tale motivo, si osserva che la Corte di Appello con motivazione esaustiva, coerente e non contraddittoria, ha affermato che le ragioni delle visite solitarie e reiterate della persona offesa all'anziano vicino non solo erano state esplicitate alla madre direttamente dal figlio, ma fossero comunque comprensibili dalla madre che in talune occasioni lo aveva accompagnato personalmente o fatto accompagnare dalla figlia, comunque poi utilizzando i proventi per il sostentamento della famiglia. La motivazione sul punto non può definirsi contraddittoria, né si svolge nel contrasto tra premesse e conclusioni né cede al dedotto ragionamento circolare, limitandosi a corroborare il narrato della parte civile attraverso la valutazione dei fatti emersi (pluralità di visite, esecuzione di regalie, assenza di terzi presenti agli incontri tra persona offesa e l'anziano vicino) aggiungendo, senza che ciò possa dirsi ex se decisivo, una valutazione di "comprensibilità" della situazione complessiva da parte della NO. A ciò si aggiunga un elemento in fatto ritenuto nella sentenza di primo grado e richiamato, nella relativa sintesi, dalla corte territoriale, ovvero che, secondo il riferito della persona offesa, la madre dopo aver trovato lavoro aveva interrotto le visite al vicino di casa, circostanza dalla quale si trae conferma della ragione economica sottostante alle visite.
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1.4. Parimenti generico il quarto motivo, dedotto ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lettera e) cod. proc. pen.. Con esso si censura che la sentenza impugnata sia affetta da manifesta illogicità nella parte in cui considera provati sia le visite dell'imputata, non confermate dalla persona offesa, che le elargizioni in denaro, ritenendo che queste non fossero invece esistenti in quanto mai quantificate. Sul punto si osserva che sia la sentenza di primo grado che quella emessa dalla Corte di Appello affermano, come riportato, che la verità storica dei fatti narrati dalla attuale parte civile, con specifico riferimento agli incontri di natura sessuale con l'anziano vicino ed alla ricezione di regalie in denaro e dolci, costituisce fatto storico accertato con la sentenza di condanna passata in giudicato a carico dell'anziano vicino per i fatti commessi in danno della parte civile del presente procedimento, oggetto di separato giudizio. Inoltre, la sentenza di secondo grado, sul punto rinvia espressamente al narrato resa dalla persona offesa (pagina 4) la quale dichiarava che "solo dopo una prima fase, (...) aveva raccontato alla madre delle molestie subite dal vicino di casa;
tuttavia ricordava che tali episodi si erano ripetuti anche dopo la confidenza alla madre;
anzi precisava che da quel momento in poi la maggior parte delle volte era stata sua madre ad accompagnarlo". Con riferimento al dato relativo all'ammontare delle regalie, si osserva che la mancata esatta determinazione del quantum di tali doni (in denaro e in dolciumi) come anche dell'esatto numero delle visite della parte civile all'anziano vicino, nel contesto della motivazione addotta a sostegno dell'affermazione di penale responsabilità a carico della ricorrente, costituiscano aspetti non essenziali, essendo invece emerso con certezza che tanto gli incontri riservati quanto i doni ad essi correlati fossero stati reiterati nel tempo.
1.5. Con il quinto motivo, si censura ulteriormente la contraddittorietà della sentenza con riferimento al riscontro esterno alle dichiarazioni della persona offesa costituito dalle dichiarazioni della sorella, in ragione della valutazione solo parziale di tale dichiarazione: anche questo motivo è generico poiché non si confronta con l'ampia motivazione sul punto sia della sentenza di primo grado che della sentenza emessa dalla Corte di Appello, quest'ultima, in particolare, sottolineando che la stessa si limitava ad affermare di non aver mai visto la madre costringere il fratello a recarsi a casa del vicino, senza escludere che l'avesse accompagnato in talune circostanze.
1.6. Quanto al sesto motivo, lo stesso censura profili fattuali della sentenza di appello e, pertanto, non rientra tra quelli consentiti dalla legge. Con esso, come detto, si censura contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione poiché,
pur avendo la Corte affermato che l'imputata versasse in una situazione di incapacità genitoriale e di alcolismo, ha ritenuto carente in atti documentazione idonea ad attestare l'incapacità di intendere e di volere dell'imputata all'epoca dei fatti. Si osserva che in sede di atto di appello la difesa dell'imputata aveva richiamato le dichiarazioni rese sul punto durante il processo di primo grado dalla coordinatrice della casa famiglia dove veniva trasferita la persona offesa: in sede di escussione, come riporta la sentenza del tribunale di Foggia, la stessa aveva riferito che sia la persona offesa che la sorella erano stati trasferiti presso la casa famiglia per la grave situazione di disagio familiare in cui vivevano a causa del padre alcolista non presente e di una madre "con incapacità genitoriale e insufficienza mentale..". Dalla lettura dell'atto di appello (e del motivo n. 5 in particolare, nel quale si affermava che l'imputata doveva essere assolta perché all'epoca dei fatti presentava insufficienze mentali e problemi di alcolismo) non risulta che la parte abbia avanzato, sul punto della capacità di intendere e volere dell'imputata al momento del fatto, specifica richiesta di rinnovazione dibattimentale, né che abbia prodotto documentazione. La Corte di Appello, a sua volta, a fronte della carenza di documentazione idonea ad attestare una incapacità di intendere e volere ha comunque ritenuto, con motivazione congrua e ragionevole, di rigettare la censura formalizzata sul punto dall'imputata, valutando al fine come non sufficienti allo scopo le emergenze addotte nel motivo di appello, ovvero l'incapacità genitoriale e la condizione di alcolismo (pagina 13 della sentenza) ed ha valorizzato, altresì, il tenore dell'esame dibattimentale dell'imputata, affermando che in quella sede la donna era del tutto lucida, aveva fornito dichiarazioni evidentemente tese ad escludere la propria responsabilità per le condotte poste in essere, ribadendo la tesi difensiva di non essere mai stata consapevole degli abusi sessuali subiti dal figlio. A fronte di tale ragionevole motivazione di rigetto sul punto, è preclusa a questa Corte una diversa valutazione in fatto. (cfr. sul punto Cass., Sez. 1, sent. n. 11168 del 2019, Rv. 274996 - 02 e Cass., Sez. 2 sent. n. 34900 del 2013, Rv 257086).
1.7 Il settimo motivo è generico, quanto alla sua formulazione, e reiterativo contenendo un riepilogo dei profili dedotti nei precedenti motivi e, comunque, con una formulazione astratta disancorata dalla motivazione ampiamente svolta dalla Corte di appello. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. A carico della medesima vanno altresì poste, secondo la regola della
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soccombenza, le spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile in relazione alle quali, stante la sua ammissione al gratuito patrocinio, può essere pronunciata nella presente sede di legittimità la sola condanna generica in favore dell'Erario, ai sensi degli artt. 541 cod. proc. pen. e 110 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mentre è rimessa al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione dei relativi importi mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (Sez. U, sent. n. 5464 del 26/09/2019, De Falco, Rv. 277760).
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Bari con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello stato.
Così è deciso, 29/10/2025
Il Consigliere estensore
IA BI TA
Il Presidente LU RAMACCI
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
Depositura in Cancelleria
Oggi
27 NOV. 2025
IL FUNZIONARE DIZIARIO
Luana Manati
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