Sentenza 1 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/04/2003, n. 4980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4980 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
c.c.76316 ESENTE DA REGISTRAZIONE Ai seus Art 13 quinquies legge 26/5/84- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Dott. Bruno 04 980 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZION Oggetto /0 SEZIONE TRIBŪTU Tributaria Composta dagli Il mi Presidente R.G.N. 9271/01 Cron. 11067 Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. Rel. Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE od. 08/07/02 - Consigliere - Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente CORTE SUPREM DI CSSAZON CAMPIONE C S EN TENZA N. 76316 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la presso rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, pres50 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legia;
- ricorrente 2002 3154 contro 1- EI LB;
- intimato Commissione avverso la sentenza n. 339/99 della tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 08/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Giuseppe FALCONE;
udito per il ricorrente 1'Avvocato dello Stato GIORDANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo EI LB residente in un Comune colpito dal sisma del 1984, ha impugnato l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio IIDD, che ha ritenuto che l'ammontare dell'imposta sospesa in base al d.l. n.159/84, conv. in l.n.363/84, non poteva essere detratto dall'imponibile. La Commissione di primo grado ha accolto il ricorso e la decisione è stata confermata dalla Commissione Regionale. Ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze deducendo un unico motivo. Il contribuente non si è costituito in questa fase del giudizio. Motivi della decisione Il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 28 1.n.133/1999, dell'art. 13 quinquies d.l.n. 159/84, cony. in Ln.363/84, dell'art. 3,comma 2 bis d.l.n.791/85, 1 dell'art. 13,comma 1 In.449/97, dell'art. 10 1.n.46/86, dell'art. 2 d.p.r. n.597/73, del dl 1.202/89, cony.in l.n.263/89 (in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c.) sul presupposto che l'art. 28 citato ha chiarito, in via di interpretazione autentica, che le somme dovute a titolo di imposte sospese non costituiscono un onere deducibile ai fini della determinazione del reddito, per cui andavano inserite e conteggiate nella base imponibile. La Corte ha affrontato e risolto il problema di che trattasi in più occasioni, ed ha deciso con un orientamento ormai consolidato, che qui si condivide, che questa doglianza è infondata (cfr. Cass, sentenze nn.4945/00, 13189/00, 8659/01, 10237/01 e 11248/01). In particolare, è stato ritenuto che l'art. 3, comma 2 bis citato, in virtù dell'interpretazione autentica di cui all'art. 28 1.n.133/1999, posto in relazione all'art. 11 1n.28/1999, deve essere considerato quale nonna introduttiva di un'ulteriore agevolazione, consistente nella rideterminazione dell'imponibile, dopo la scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi. Poiché non sono stati addotti nuovi e validi elementi, questo orientamento 'va confermato. Non vi è da provvedere sulle spese di questa fase processuale poiché il contribuente non si è costituito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma il giorno 8 luglio 2002 nella camera di consiglio della Sezione Tributaria. AREA Il Presidente Il cons. rel. Brin l crive' Dr. Bruno Saccucci Dr. Giuseppe Falcone мо 11. CANCELLIERE CI DETOS TA X CANCELLERIA, ANGELL 2003 Arnaldo Casaro CANCELLIEREC 099: A