Sentenza 17 ottobre 2007
Massime • 1
La transazione del danno non costituisce fatto incompatibile con la volontà di presentare querela e, quindi, non integra la remissione tacita di querela.
Commentario • 1
- 1. Remissione tacita della querela: come funziona?Mariano Acquaviva · https://www.laleggepertutti.it/ · 25 agosto 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2007, n. 43072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43072 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 17/10/2007
Dott. COLONNESE Andrea - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 2049
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 000525/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AM TT, N. IL 21/09/1966;
avverso SENTENZA del 16/10/2006 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMATO ALFONSO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro, che ha concluso per il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale di Padova, sez. di Cittadella, condannava MI TT per maltrattamenti e lesioni volontarie continuate in danno della moglie.
La Corte d'Appello di Venezia assolveva l'imputato dalla prima imputazione e riduceva la pena.
Ricorre personalmente l'imputato, lamentando violazione di legge: in data 14.1.04 è intervenuta transazione, volta alla definizione dei numerosi procedimenti di natura civile e penale, pendenti fra le parti.
Devesi, di conseguenza, ritenere intervenuta la remissione tacita di querela, con l'estinzione del reato ex art. 582 c.p.. La doglianza è infondata.
La transazione del danno non può ritenersi fatto incompatibile con la volontà di persistere nell'istanza di punizione e, quindi, comportamento idoneo ad integrare la tacita remissione di querela (v., e pluribus, sez. 4, 22.3.88, n. 10708, Vinetti;
6, 11.10.83, n. 1464, Cutrona). Nella specie la p.o. non ha provveduto a rimettere la querela, malgrado l'impegno assunto in tal senso.
Il ricorso va rigettato, con la condanna alle spese processuali.
P.T.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2007.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2007