Sentenza 7 giugno 2007
Massime • 1
Nei procedimenti con citazione diretta a giudizio, la costituzione di parte civile è ritualmente proposta prima del dibattimento e produce effetto per ciascuna delle parti dal giorno in cui è eseguita la notificazione, fermo restando il potere delle parti di richiederne l'esclusione, oltre quello del giudice di disporne d'ufficio l'esclusione ove accerti l'inesistenza dei requisiti di legge.
Commentario • 1
- 1. Riforma Cartabia: la nuova formula della costituzione di parte civile nel processo penaleLorena Papini · https://www.diritto.it/ · 10 marzo 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2007, n. 35592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35592 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 07/06/2007
Dott. MONASTERO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 908
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 4795/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di DI EN IN;
avverso l'ordinanza con la quale, in data 10 ottobre 2006, il Tribunale per il riesame di Roma confermava il decreto di sequestro conservativo emesso in data 14 luglio 2006 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nei confronti dell'indagato;
visti gli atti, la ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita, all'udienza in Camera di consiglio del 7 giugno 2007, la relazione del Consigliere, Dott. Francesco Monastero;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. PASSACANTANDO G., che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Mancuso, difensore della parte civile, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 10 ottobre 2006, il Tribunale per il riesame di Roma confermava il decreto di sequestro conservativo emesso in data 14 luglio 2006 dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale della stessa città nei confronti di Di NC IN. In particolare, il Tribunale, premesso che in materia di sequestro una volta disposto il rinvio a giudizio dell'imputato, la questione relativa al fumus commissi delicti deve ritenersi preclusa in sede di riesame del provvedimento cautelare, osservava che, viceversa, la difesa aveva richiesto una vera e propria "anticipazione del giudizio di merito" sostenendo l'estraneità dell'imputato al fatto. Rilevava, ancora, il Tribunale che in sede di sequestro conservativo è richiesto solo l'accertamento del fumus boni iuris, "non si pone il problema del collegamento tra i beni aggrediti e il reato ipotizzato" atteso che la possibilità di emettere la misura de qua solo nel giudizio di merito presuppone la avvenuta valutazione della non infondatezza della notitia criminis e della idoneità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini a sostenere l'accusa in giudizio.
Ad ogni buon conto, il Tribunale osservava che la prospettazione del querelante aveva trovato conferma nelle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti e negli accertamenti operati dalla polizia giudiziaria.
Il Tribunale riteneva, altresì, infondata l'eccezione concernente la costituzione di parte civile, operata ai sensi dell'art. 78 c.p.p., comma 2, essendo consentita dal codice di rito anche prima del dibattimento: e in ogni caso, proseguiva il Tribunale, la circostanza che per il reato in questione il codice di rito non abbia previsto l'udienza preliminare "non poteva essere interpretata nel senso prospettato dalla difesa dovendo, altrimenti, concludersi che per detta tipologia di reati, la misura cautelare in esame potrebbe adottarsi solo in sede dibattimentale e solo all'esito della valutazione della fondatezza dell'accusa".
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo con un unico, articolato motivo, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), con particolare riferimento all'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 324 c.p.p., comma 5, per avere il Tribunale omesso di pronunciarsi sia in ordine alla questione concernente la legittimazione attiva dell'istante "parte civile", sia in ordine alla sussistenza del fumus boni iuris. Quanto al primo profilo, il ricorrente osserva che la parte civile richiedente la misura cautelare, costituitasi a norma dell'art. 78 c.p.p., comma 2, aveva eluso l'accertamento della ricorrenza dei requisiti richiesti a pena di inammissibilità dalla stessa disposizione, mentre la valutazione dell'ammissibilità della costituzione deve avvenire in udienza, nel contraddittorio delle parti.
Quanto al secondo profilo, il ricorrente ripropone la tesi della necessità, da parte del giudice della misura, dell'accertamento del requisito ad fumus boni iuris che certo non può ritenersi assorbito dalla mera emissione da parte del pubblico ministero del decreto di citazione a giudizio, atto dovuto, quest'ultimo, quando non deve richiedere l'archiviazione e formato in assenza di contraddittorio e privo di controlli di sorta di natura giurisdizionale. La sussistenza del fumus doveva pertanto essere accertata in concreto non potendo desumersi esclusivamente dalla pendenza del processo penale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Quanto al primo profilo, concernente la carenza di legittimazione attiva della parte civile istante, costituitasi ai sensi dell'art. 78 c.p.p., comma 2, è sufficiente rilevare che una volta accertata la ritualità della costituzione, la stessa "produce effetto per ciascuna delle parti dal giorno nel quale è eseguita la notificazione", rimanendo inalterati i poteri delle parti di richiedere l'esclusione della parte civile a mente dell'art. 80 c.p.p., oltre che quello del giudice di escludere di ufficio la costituzione qualora accerti l'inesistenza dei requisiti di legge. Nel caso di specie la costituzione di parte civile è ritualmente avvenuta e sul punto vi è congrua motivazione da parte del Tribunale che ha rilevato come il sistema contempla la possibilità per la parte civile di esercitare le facoltà riconosciutele dalla legge ancor prima dell'inizio del dibattimento e della stessa ammissione. Quanto, poi, alla fondatezza della pretesa risarcitoria (fumus boni iuris), costituisce ius receptum, nella specifica materia della procedura incidentale del riesame delle misure cautelari reali, che la verifica delle condizioni di legittimità della misura da parte del Tribunale del Riesame e della Corte di Cassazione non può tradursi in anticipata decisione del merito della questione, con riferimento alla responsabilità dell'imputato in ordine al reato oggetto di indagini, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale, rimanendo preclusa ogni valutazione concernente la sussistenza degli indizi di colpevolezza e la gravità degli stessi (cfr. Cass. Sez. Un. 17.12.2003, Montella e 25.10.2000, Poggi Longostrevi, che ha esteso al sequestro conservativo tali principi, precedentemente affermati in relazione al sequestro preventivo).
A prescindere da tale assorbente rilievo, questo collegio osserva che l'obiezione della difesa che censura la mancanza di un autonomo approfondimento da parte del giudice in merito al fumus commissi delicti, in ogni caso non merita accoglimento avendo il giudice autonomamente e congruamente motivato sulla sussistenza del reato indicato nella rubrica formulata dal pubblico ministero. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma di Euro 1.000,00 (mille/00).
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2007