Sentenza 29 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/03/2002, n. 4614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4614 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2002 |
Testo completo
04 6 14/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPR ASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE MOTIVI RICORSO PER Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CASSAZIONE SPADONE - PresidenteDott. Mario R.G.N. 21852/99 - Cron. 10618 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Rep. 1057 Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere Ud.23/01/02 Dott. Sergio DEL CORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio AL SOLE 24 ORE dal Sig. SE NT ENZA per diritti € 1.55 sul ricorso proposto da: il 29-MAR-2002 "IL CANCELLIBREL PRAIT SRL in liquidazione in persona del liquidatore PONZIO GIANCARLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 264, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA PINO CUSIMANO, difeso dall'avvocato GIOVANNI MATI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
G040457 LI TESSUTI IND. DITTA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore RAG.LENZI Egisto, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CASCINO, che2002 101 lo difende unitamente all'avvocato MARIO SAMBO, giusta -1- delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 173/99 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 02/02/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/01/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- r SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto ingiuntivo del 9 ottobre 1981 il Presidente del Tribunale di Prato condannò la società Unimardue a pagare al- la società Tessuti Industriali la somma si lire 24.524.404, corri- spettivo delle prestazioni da quest'ultima rese in esecuzione dei contratti d'appalto che avevano stipulato, aventi ad oggetto la re- alizzazione di un particolare prodotto da utilizzarsi per il rivesti- mento di muri, consistente nell'accoppiamento di "tessuto non tessuto" con carta. L'ingiunta, che ha poi mutato la sua ragione sociale in Prait, propose opposizione, e sostenne che l'opera realizzata dalla società appaltatrice si era rivelata difettosa, tanto che coloro ai quali l'aveva venduto il prodotto ne avevano rifiutato il pagamento ed avevano proposto nei suoi confronti azioni risarcitorie. Chiese dunque la revoca del decreto ingiuntivo, ed in via riconvenzionale il risarcimento dei danni che aveva subito. Il Tribunale di Prato, trattata ed istruita la causa, pro- nunziò sentenza con cui affermò la esistenza dei difetti dell'opera allegati dalla società committente, ma rilevò che essi non erano stati tempestivamente denunziati;
accertò poi che la società committente era debitrice della minor somma di lire 21.963.541; e, revocato il decreto ingiuntivo opposto, rigettò la sua domanda riconvenzionale, e la condannò a pagare della società Tessuti In- dustriali la detta minor somma. 3 La Corte d'appello di Firenze, espletata una prova te- stimoniale, affermò invece, con sentenza del 24 novembre 1989, che i difetti dell'opera erano stati tempestivamente denunziati;
e poiché essi erano tali da renderla inadatta alla sua destinazione, revocò il decreto ingiuntivo. Rigettò peraltro la riconvenzionale proposta dalla la società Tessuti Industriali, non avendo quest'ultima provato di aver subito i danni lamentati. Tale sentenza venne cassata da questa Corte, che, rile- vata l'inadeguatezza della sua motivazione, per ciò che attiene alla affermata gravità dei difetti di tutto il prodotto realizzato nel quadro dell'appalto stipulato ed eseguito, rinviò la causa ad altra sezione della stessa Corte d'appello di Firenze, per un riesame di tale aspetto della vertenza. Con la sentenza indicata in epigrafe il giudice del rinvio, riesaminate le prove raccolte, e riconsiderato quanto riferito dal consulente tecnico di ufficio, ha affermato che i difetti dell'opera imputabili alla società appaltatrice sono relativi ad una sua piccola parte, e giustificano quindi soltanto una riduzione del prezzo, che peraltro era già stata praticata;
ed ha quindi condan- nato la società PRAIT a pagare alla società Tessuti Industriali la somma di 21.849.283 lire. La società PRAIT ha chiesto la cassazione di tale sen- tenza per un solo motivo. La società Tessuti Industriali ha resistito con controri- corso. 4 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrant 13.0 LUG 200 4. 34389 149.77 Neuro T V/77) Corvid DI FILIPPO) Cludiziari MOTIVI DELLA DECISIONE ange D'a Con l'unico motivo del suo ricorso la società Prait af- ferma che la Corte d'appello non ha valutato con la dovuta atten- zione le dichiarazioni dei testi escussi e i documenti esibiti, ed in particolare non ha tenuto il dovuto conto delle contestazioni dei suoi clienti ai quali aveva venduto la merce prodotta dalla società Tessuti Industriali. La censura è inammissibile, perché formulata in termini tanto generici (la ricorrente non neanche indicato nel dettaglio quali sono le prove testimoniali e documentali che a suo dire non sono state attentamente valutate dal giudice del rinvio) da rende- re impossibile la verifica della sua fondatezza, senza un riesame delle prove raccolte, che a questa Corte non è consentito, non es- sendo state evidenziate, con la necessaria specificità, le carenze motivazionali denunziate. 109T 129,11 Le spese seguono la soccombenza. 456T 20,66 TOT 149,77PER QUESTI MOTIVI La Corte rigetta il ricorso e condanna la società Prait rifondere alla società Tessuti Industriali le spese di questo giudi- zio, che liquida in 40,59 euro, oltre 1.000,00 euro per onorari. Roma, 23 gennaio 2002 Il presidente L'estensore (Carto Cioffi) (Mario Spadone) Практи CANCELLIERE C1 valeria Neri 5 ELLEMIA 29 2 2002