CASS
Sentenza 6 settembre 2023
Sentenza 6 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/09/2023, n. 36872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36872 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AC RO, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 03/11/2022 del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere TERESA LIUNI;
letta la requisitoria del Procuratore generale, M. FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA Penale Sent. Sez. 1 Num. 36872 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli in data 3/11/2022 - adito da RO CE ex art. 309 cod. proc. pen. - è stata confermata l'ordinanza del GIP in sede del 5 settembre 2022 che aveva applicato all'indagata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati di favoreggiamento della permanenza illegale di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. 1.1. Il Tribunale cautelare ha ritenuto sussistenti i gravi indizi dei conte- stati reati: associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento della permanenza illegale di persone irregolari nello Stato attraverso la produzione di documenti fasulli - certificati di matrimonio, di residenza e di stato di famiglia, al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare (artt. 12, comma 5, e 5, comma 8 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998). 1.2. Le esigenze cautelari sono state individuate nel pericolo di reitera- zione dei reati, valorizzando l'estrema gravità delle condotte, protrattesi fino ad epoca recente (anni 2019 - 2020), inserite in un sistema collaudato ed eseguite con modalità non occasionali, così da evidenziare l'impegno quasi professionale delle persone indagate. Quanto alla ricorrente, sottoposta al tenue obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, tale misura è stata ritenuta proporzionata ai fatti ed alla irroganda sanzione. 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore dell'indagata, avv. Paolo Toscano, il quale ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Quanto al primo profilo, si segnala che RO CE aveva ammesso il coinvolgimento nel falso matrimonio con tale EL RI (capo 16), mentre ha preso le distanze dagli altri reati, costituiti da altri due matrimoni fittizi, ed ha escluso di avere mai partecipato ad un'associazione finalizzata alla commissione sistematica di simili reati. Peraltro, il Tribunale del riesame ha indicato come imputazioni a carico della ricorrente quelle contrassegnate dai numeri 18, 20, 22 e 24, mentre la difesa precisa che ella è estranea a quelle di cui ai nn. 20 e 24, non risultando coniuge nei matrimoni ivi contestati. Ci si chiede dunque se la valutazione del Tribunale cautelare abbia risentito di tale errore sul numero delle imputazioni. I termini della contestazione associativa risultano dal luglio 2019 al febbraio 2020, ma la condotta della CE è limitata a 2 circa 40 giorni, avendo ammesso soltanto il matrimonio fittizio del 4/12/2019, sicché deve riconoscersi il carattere episodico ed occasionale del coinvolgimento dell'indagata. A tutto concedere, in estremo subordine, si sarebbe dovuta vagliare l'ipotesi che CE avesse intessuto un concorso esterno all'associazione a delinquere. Così ridimensionate le imputazioni cautelari, risulta evidente che si elide anche l'individuata esigenza cautelare, in quanto l'indagata non godeva di alcuna autonomia nell'ambito del sistema e l'ammissione di responsabilità per l'imputa- zione n. 16 ha palesato una evidente resipiscenza. 2.2. Nel secondo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione per l'omessa valutazione di una memoria difensiva depositata in occasione dell'udienza camerale (che, peraltro, non è stata allegata al ricorso). A dimostrazione del rilievo determinante che avrebbero avuto le argomentazioni ivi sostenute, si è riferito che l'esclusione della CE dal sodalizio e l'ammissione dell'unico episodio n. 16 nell'interrogatorio di garanzia avrebbero sancito l'assenza di esigenze cautelari e la necessità di revocare ogni misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per i seguenti motivi. 1.1.> censure rivolte alla piattaforma indiziaria sono rivalutative e dirette ad accreditare una ricostruzione riduttiva delle condotte della ricorrente, di fatto limitandone il rilievo all'unica imputazione ammessa dalla CE, a fronte di una congerie di fonti di prova (intercettazioni telefoniche e ambientali, acquisizioni documentali, video-riprese) che danno conto di una sorta di industria dei matrimoni di comodo, stratagemma con cui gli stranieri interessati tentano di regolarizzare la loro presenza in Italia. Risultano generici i rilievi difensivi alla ricostruzione basata su tali evidenze - ad esempio, quello che deplora la brevità del periodo di attività associativa della CE, o la unidirezionalità delle sue comunicazioni telefoniche - e nulla tolgono alla configurabilità di una partecipazione associativa ben delineata nell'impugnata ordinanza. Pertanto, è improponibile l'impostazione del concorso esterno della ricorrente, come suggerisce la difesa, poiché le evidenze a carico di costei sono molteplici (non soltanto il matrimonio di cui al capo 16, dietro compenso di C 2000, episodio ammesso dalla CE nell'interrogatorio di garanzia, ma anche i certificati di matrimonio di cui ai capi nn. 18, 20, 22, 24), sicché correttamente il Tribunale del riesame ha individuato una piena partecipa- zione associativa dell'indagata, caratterizzata dal diretto contributo causale e dalla permanente adesione al programma dell'organizzazione. yf( 3 1.2. Quanto alle censure riguardanti le esigenze cautelari, si rileva che non risulta che il ricorso per riesame contenesse doglianze su tale specifico capo, sicché detto motivo è inammissibile per questa ragione. Ma si approderebbe alla medesima conclusione anche accedendo ad una valutazione del merito di tale doglianza, in quanto l'argomento usato per giustificare l'assenza di esigenze cautelari, ossia l'occasionalità del contributo della CE alle finalità associative, risulta contraddetto da quanto osservato nel paragrafo precedente, così caducandosi il sillogismo accreditato dalla difesa. Al contrario, l'impugnata ordinanza ha individuato e convincentemente illustrato il pericolo di reiterazione del reato, inserendosi l'azione dell'indagata in un sistema collaudato e perseguito con modalità tutt'altro che occasionali. 1.3. L'ultimo motivo di impugnazione è inammissibile per genericità, dolendosi la ricorrente della mancata considerazione di una memoria difensiva depositata in occasione dell'udienza camerale, che non è stata allegata al ricorso, né si offrono indicazioni in merito alla valenza di tale memoria ad orientare il decidente in senso favorevole. Invero, il ricorso è aspecifico, essendosi limitato a lamentare l'omessa considerazione di argomentazioni difensive, senza spiegare puntualmente l'efficacia dirimente del tema pretermesso (Sez. 5, n. 17798 del 22/3/2019, C., Rv. 276766), dovendosi ribadire che «In tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività» (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972). 2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. 4
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2023 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
letta la requisitoria del Procuratore generale, M. FRANCESCA LOY, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso. PROCEDIMENTO A TRATTAZIONE SCRITTA Penale Sent. Sez. 1 Num. 36872 Anno 2023 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: LIUNI TERESA Data Udienza: 28/02/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli in data 3/11/2022 - adito da RO CE ex art. 309 cod. proc. pen. - è stata confermata l'ordinanza del GIP in sede del 5 settembre 2022 che aveva applicato all'indagata la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria in ordine ai reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie di reati di favoreggiamento della permanenza illegale di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. 1.1. Il Tribunale cautelare ha ritenuto sussistenti i gravi indizi dei conte- stati reati: associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento della permanenza illegale di persone irregolari nello Stato attraverso la produzione di documenti fasulli - certificati di matrimonio, di residenza e di stato di famiglia, al fine di ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare (artt. 12, comma 5, e 5, comma 8 bis, D. Lgs. n. 286 del 1998). 1.2. Le esigenze cautelari sono state individuate nel pericolo di reitera- zione dei reati, valorizzando l'estrema gravità delle condotte, protrattesi fino ad epoca recente (anni 2019 - 2020), inserite in un sistema collaudato ed eseguite con modalità non occasionali, così da evidenziare l'impegno quasi professionale delle persone indagate. Quanto alla ricorrente, sottoposta al tenue obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, tale misura è stata ritenuta proporzionata ai fatti ed alla irroganda sanzione. 2. Avverso l'ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dal difensore dell'indagata, avv. Paolo Toscano, il quale ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari. Quanto al primo profilo, si segnala che RO CE aveva ammesso il coinvolgimento nel falso matrimonio con tale EL RI (capo 16), mentre ha preso le distanze dagli altri reati, costituiti da altri due matrimoni fittizi, ed ha escluso di avere mai partecipato ad un'associazione finalizzata alla commissione sistematica di simili reati. Peraltro, il Tribunale del riesame ha indicato come imputazioni a carico della ricorrente quelle contrassegnate dai numeri 18, 20, 22 e 24, mentre la difesa precisa che ella è estranea a quelle di cui ai nn. 20 e 24, non risultando coniuge nei matrimoni ivi contestati. Ci si chiede dunque se la valutazione del Tribunale cautelare abbia risentito di tale errore sul numero delle imputazioni. I termini della contestazione associativa risultano dal luglio 2019 al febbraio 2020, ma la condotta della CE è limitata a 2 circa 40 giorni, avendo ammesso soltanto il matrimonio fittizio del 4/12/2019, sicché deve riconoscersi il carattere episodico ed occasionale del coinvolgimento dell'indagata. A tutto concedere, in estremo subordine, si sarebbe dovuta vagliare l'ipotesi che CE avesse intessuto un concorso esterno all'associazione a delinquere. Così ridimensionate le imputazioni cautelari, risulta evidente che si elide anche l'individuata esigenza cautelare, in quanto l'indagata non godeva di alcuna autonomia nell'ambito del sistema e l'ammissione di responsabilità per l'imputa- zione n. 16 ha palesato una evidente resipiscenza. 2.2. Nel secondo motivo di impugnazione si deduce vizio di motivazione per l'omessa valutazione di una memoria difensiva depositata in occasione dell'udienza camerale (che, peraltro, non è stata allegata al ricorso). A dimostrazione del rilievo determinante che avrebbero avuto le argomentazioni ivi sostenute, si è riferito che l'esclusione della CE dal sodalizio e l'ammissione dell'unico episodio n. 16 nell'interrogatorio di garanzia avrebbero sancito l'assenza di esigenze cautelari e la necessità di revocare ogni misura cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per i seguenti motivi. 1.1.> censure rivolte alla piattaforma indiziaria sono rivalutative e dirette ad accreditare una ricostruzione riduttiva delle condotte della ricorrente, di fatto limitandone il rilievo all'unica imputazione ammessa dalla CE, a fronte di una congerie di fonti di prova (intercettazioni telefoniche e ambientali, acquisizioni documentali, video-riprese) che danno conto di una sorta di industria dei matrimoni di comodo, stratagemma con cui gli stranieri interessati tentano di regolarizzare la loro presenza in Italia. Risultano generici i rilievi difensivi alla ricostruzione basata su tali evidenze - ad esempio, quello che deplora la brevità del periodo di attività associativa della CE, o la unidirezionalità delle sue comunicazioni telefoniche - e nulla tolgono alla configurabilità di una partecipazione associativa ben delineata nell'impugnata ordinanza. Pertanto, è improponibile l'impostazione del concorso esterno della ricorrente, come suggerisce la difesa, poiché le evidenze a carico di costei sono molteplici (non soltanto il matrimonio di cui al capo 16, dietro compenso di C 2000, episodio ammesso dalla CE nell'interrogatorio di garanzia, ma anche i certificati di matrimonio di cui ai capi nn. 18, 20, 22, 24), sicché correttamente il Tribunale del riesame ha individuato una piena partecipa- zione associativa dell'indagata, caratterizzata dal diretto contributo causale e dalla permanente adesione al programma dell'organizzazione. yf( 3 1.2. Quanto alle censure riguardanti le esigenze cautelari, si rileva che non risulta che il ricorso per riesame contenesse doglianze su tale specifico capo, sicché detto motivo è inammissibile per questa ragione. Ma si approderebbe alla medesima conclusione anche accedendo ad una valutazione del merito di tale doglianza, in quanto l'argomento usato per giustificare l'assenza di esigenze cautelari, ossia l'occasionalità del contributo della CE alle finalità associative, risulta contraddetto da quanto osservato nel paragrafo precedente, così caducandosi il sillogismo accreditato dalla difesa. Al contrario, l'impugnata ordinanza ha individuato e convincentemente illustrato il pericolo di reiterazione del reato, inserendosi l'azione dell'indagata in un sistema collaudato e perseguito con modalità tutt'altro che occasionali. 1.3. L'ultimo motivo di impugnazione è inammissibile per genericità, dolendosi la ricorrente della mancata considerazione di una memoria difensiva depositata in occasione dell'udienza camerale, che non è stata allegata al ricorso, né si offrono indicazioni in merito alla valenza di tale memoria ad orientare il decidente in senso favorevole. Invero, il ricorso è aspecifico, essendosi limitato a lamentare l'omessa considerazione di argomentazioni difensive, senza spiegare puntualmente l'efficacia dirimente del tema pretermesso (Sez. 5, n. 17798 del 22/3/2019, C., Rv. 276766), dovendosi ribadire che «In tema di impugnazione di misure cautelari personali, l'omessa valutazione di una memoria difensiva da parte del giudice del riesame determina la nullità del provvedimento nel solo caso in cui siano in essa articolate specifiche deduzioni che non si limitino ad approfondire argomenti a fondamento di quelle già prospettate ex art. 309, comma 6, cod. proc. pen., ma contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato, che rivestano carattere di decisività» (Sez. 5, n. 11579 del 22/02/2022, Adiletta, Rv. 282972). 2. In conclusione, il ricorso risulta inammissibile, da ciò conseguendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 2000. 4
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 febbraio 2023 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE