Sentenza 18 marzo 1999
Massime • 1
La giurisdizione della Corte dei Conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del "petitum" sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale, non esclusa dall'eventualità che, ad invocare la sussistenza del rapporto stesso, con le relative situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola, ivi comprese quelle che concernono l'esatta quantificazione del trattamento ed i limiti di ripetibilità dell'indebito, non sia l'originario titolare, ma un suo avente causa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/03/1999, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 18 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Primo Presidente F.F. -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Consigliere -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Alfio FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVANGELISTA - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON DE VA AR, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO PANICO, ,giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente contro
MINISTRO DEL TESORO, DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO DI LATINA;
- intimati -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 1207/95 LATINA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/11/98 dal Consigliere Dott. Stefanomaria EVANGELISTA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per la giurisdizione della Corte dei Conti.
Svolgimento del processo
Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina, la sig.ra NT AD, vedova ZA domandava l'annullamento o la revoca, previa sospensiva, dei provvedimenti con i quali la locale Direzione provinciale del tesoro, assumendo di avere indebitamente corrisposto: a) la complessiva somma di lire 27.571.199 a titolo di aumenti sul trattamento pensionistico, iscritto al n. 3794705, erogato in via diretta al marito di essa ricorrente fra il 1^ gennaio 1994 ed il 15 agosto 1993, data della morte di quest'ultimo; b) l'ulteriore somma di lire 3.880.000, a titolo di aumenti sul trattamento di reversibilità n. 3794705R, erogato per il periodo successivo a tale decesso e fino al 31 dicembre 1994; aveva disposto la relativa ripetizione, nonché una ritenuta cautelativa mensile di lire 157.954 sulla detta pensione di reversibilità e di lire 197.046, su altra pensione spettante all'interessata in via diretta, sotto il numero di iscrizione 11117679.
L'adito tribunale, pronunciando sull'istanza di sospensiva, ne rifiutava l'accoglimento, rilevando che la domanda doveva ritenersi riservata, ratione materiae, alla giurisdizione della Corte dei conti e non a quella del giudice amministrativo. La ricorrente proponeva, quindi, istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, con atto ritualmente notificato al Ministro per il tesoro ed alla Direzione provinciale, assumendo che la sussistenza della giurisdizione amministrativa discende dall'essere stata la domanda introduttiva del giudizio proposta non già al fine di ottenere accertamenti sul diritto a pensione o sulla sua misura, bensì per impugnare un provvedimento amministrativo, di tipo autoritativo, avente ad oggetto il recupero coattivo di un preteso credito dell'Amministrazione. Motivi della decisione
I rilievi sui quali poggia l'istanza della ricorrente non hanno fondamento. Essi sono resistiti dalla costante giurisprudenza di questa Corte per la quale rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte dei Conti, a norma degli artt. 13 e 62 del t.u. 12 luglio 1934 n. 1214, non solo le controversie relative alla liquidazione della pensione, ma anche quelle relative a provvedimenti che abbiano operato trattenute sulle rate di pensione o ad atti di recupero di assegni accessori della pensione stessa o di somme comunque eccedenti l'ammontare dovuto a titolo di trattamento pensionistico (Cass. 6 novembre 1989 n. 4623; Cass. 12 giugno 1990 n. 5700; Cass. 20 aprile 1994 n. 3733; Cass. 4 ottobre 1996 n. 8682; Cass. 18 novembre 1997). Nella specie, il recupero, come più diffusamente esposto in parte narrativa, ha origine da emolumenti pensionistici percepiti dalla stessa ricorrente, in quanto titolare del trattamento di reversibilità erogatole dopo la morte del marito, e da quest'ultimo, durante la fruizione del trattamento diretto;
inoltre, il recupero cautelativo incide in minorazione del primo di detti trattamenti, nonché di altra pensione spettante alla ricorrente a titolo diretto. Tutto ciò - ed in particolare la denunciata illegittimità della decurtazione del proprio trattamento pensionistico, da parte dell'interessata - è sufficiente, alla stregua del ricordato orientamento giurisprudenziale, per radicare la giurisdizione della Corte dei Conti, restando in tali sensi non utilmente richiamabile, come già rilevato in occasione dell'ultima delle sopra citate sentenze, il principio sancito da Cass. 14 marzo 1994 n. 2433 (nella quale l'affermazione della giurisdizione dell'a.g.o. su controversia in tema di legittimità dell'atto di recupero di importi pensionistici indebitamente erogati non già alla titolare della pensione di reversibilità, ma al suo defunto marito e sulla pensione diretta del medesimo, si coordinava al rilievo che, nel caso di specie allora esaminato, non poteva la controversia stessa ritenersi estesa alla determinazione del quantum di un trattamento pensionistico in atto).
In effetti, la giurisdizione della Corte dei conti in tema di pensioni ha carattere esclusivo, essendo affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, sicché in essa ricadono tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale, secondo una relazione di compenetrazione necessaria e non occasionale, non esclusa dall'eventualità che ad invocare la sussistenza del rapporto stesso, con le relative situazioni giuridiche soggettive in cui esso si articola, ivi comprese quelle che concernono l'esatta quantificazione del trattamento ed i limiti di ripetibilità dell'indebito, non sia l'originario titolare, ma un suo avente causa.
In quest'ordine di idee, già Cass. n. 8682 del 1996 - dopo avere ribadito che, ai sensi degli artt. 13 e 62 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, in materia di trattamenti pensionistici dei pubblici dipendenti appartengono alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti la controversie che attengono ai trattamenti stessi, sia sotto il profilo dell'an che sotto quello del quantum, ivi comprese quelle relative agli atti di recupero degli assegni di pensione già erogati, senza che possa avere rilievo l'essere stata contestata la legittimità di tali atti dall'angolo visuale di una pretesa irripetibilità delle somme, in quanto riscosse in buna fede - ha espressamente stabilito che permane la suddetta giurisdizione anche nel caso in cui una controversia compresa fra quelle sopra indicate riguardi gli eredi del pensionato al quale sono stati effettuati i versamenti in contestazione, atteso che con la successione ereditaria il rapporto facente capo al de cuius viene trasmesso all'erede immutato nel titolo e nell'oggetto e che, pertanto, sotto il profilo processuale, in siffatto caso, il rapporto stesso deve essere sottoposto al medesimo giudice predeterminato dalla legge. In altre parole, assunto il rapporto pensionistico come connotato del petitum sostanziale, alla cui stregua si determina la giurisdizione, la questione della titolarità di esso attiene al merito e non può avere rilievo discriminante a fini della giurisdizione.
In conclusione, deve dichiararsi la giurisdizione della Corte dei conti. In difetto di costituzione degli intimati, non v'è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di regolamento e di quello di merito.
P. Q. M.
La Corte dichiara la giurisdizione della Corte dei conti. Nulla per le spese dell'intero procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 1998
Depositato in Cancelleria il 18 marzo 1999.