CASS
Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2025, n. 37394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37394 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da AL TO - Presidente - Sent. n. 1409/2025 AN AI - Relatore - UP – 01/10/2025 IO LL R.G.N. 17490/2025 AL AC RO M. DR ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da GR IO, nato a [...] all’Adige l’08/04/1952 NI IM, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 21/10/2024 della Corte d’appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere AN AI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
udito l’avv. Corleto per gli imputati che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi. 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Lecce, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di GR IO e NI IM in relazione al reato di cui al capo A) – art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 – relativo all’anno di imposta 2011, perché estinto per prescrizione, ed assolto gli stessi dal medesimo reato, in relazione all’anno di imposta 2012, perché il fatto non sussiste, ed ha ridotto la pena a loro inflitta, nella misura di anni due di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 5 d.lgs Penale Sent. Sez. 3 Num. 37394 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 01/10/2025 2 10 marzo 2000, n. 74 (capo B) e artt. 110 cod.pen., 3 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 ( capo C). 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi, aventi motivi comuni, gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo deducono la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione alla dichiarazione di estinzione del reato di cui al capo A) limitatamente all’anno di imposta 2011, violazione dell’art. 129 comma 2 cod.proc.pen. La motivazione della corte territoriale sarebbe contraddittoria con quanto affermato nella parte della sentenza che recepisce le conclusioni del CTU che, con riguardo all’anno di imposto 2012, ha fornito una situazione reddituale tale per cui non sarebbe risultata superata la soglia di punibilità. 2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., in relazione alla ritenuta qualità di amministratore di fatto in capo al NI. La corte territoriale si sarebbe appiattita sulle motivazione della sentenza di primo grado che avrebbe ritenuto la qualifica di amministratore di fatto esclusivamente dai controlli incrociati svolti presso i fornitori e clienti che avevano dichiarato di avere avuto contatti con l’imputato, ed avrebbe valorizzato elementi del tutto generici o inutilizzabili tra cui bonifici riferiti ad un periodo temporale successivo ai fatti, in un contesto nel quale i dipendenti non avevano confermato di avere avuto rapporti con il NI. 2.3. Con il terzo e quinto motivo (di identico contenuto) deducono la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza del dolo specifico di evasione con riferimento al delitto di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. La corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il dolo in oggetto sulla scorta della circostanza dell’omessa presentazione, nonché alla luce delle conclusioni della CTU che, pur avendo elaborato due distinte ipotesi di calcolo dell’imposta evasa, avrebbe ritenuto che l’ammontare di questa sarebbe comunque superiore alla soglia di punibilità. La corte non avrebbe considerato che la presentazione della dichiarazione a fini fiscali era stata demandata al commercialista di fiducia, ritenendo tale dato irrilevante, e l’esistenza del dolo specifico dalla circostanza dell’omesso versamento delle imposte dimostrativo della volontà preordinata del non presentare la dichiarazione. Al più potrebbe ritenersi una , in presenza dell’affidamento della presentazione ad un professionista delegato. 2.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., in relazione all’affermazione della responsabilità in ordine al capo C). Il disconoscimento da parte dell’emittente di documenti- fatture non 3 potrebbe generare la certezza che gli stessi documenti non siano stati compilati dall’emittente nonostante la negatoria di questi. Non potrebbe in altri termini attribuirsi efficacia probante alle dichiarazioni dell’emittente riportate de relato dalla Guardia di finanza, tenuto conto dell’interesse di questo a non ammettere le proprie responsabilità penali. Al contrario la circostanza che la ditta ZI nel 2013 fosse cessata sarebbe sintomatico del fatto che, in forte crisi finanziaria, possa avere emesso i documenti fiscali non conformi. Tali elementi introdurrebbero un dubbio circa la riferibilità agli odierni imputati dell’intenzione di fornire una falsa rappresentazione nelle scritture contabili avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento. 2.5. Con il sesto motivo deducono la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all’art. 597 comma 5 cod.proc.pen. mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena in conseguenza della riduzione della pena, mancato esercizio dei poteri di cui all’art. 597 comma 5 cod.proc.pen. omessa motivazione. 2.6. Deducono altresì, con il settimo motivo la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., in relazione alla determinazione dell’ammontare della confisca. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 4. I ricorsi sono inammissibili. 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile con riguardo al capo A, limitatamente all’anno di imposta 2011 per il quale è intervenuta la declaratoria di prescrizione del reato, in quanto i ricorrenti non deducono l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato a mente del delle Sezioni Unite Tettamanti (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 – 01) secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. La sentenza impugnata è pervenuta alla declaratoria di prescrizione sulla base dell’apprezzamento del materiale probatorio, segnatamente le conclusioni del 4 perito che, in assenza di documentazione contabile e delle annotazioni in contabilità, non aveva potuto esprimere in termini di certezza l’insussistenza del fatto, e non dunque della constatazione. Il motivo è manifestamente infondato. 6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché in parte orientato in fatto e diretto a rimettere in discussione i risultati probatori e, per altro verso, privo di specificità estrinseca non confrontandosi con l’intera . La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha argomentato la qualifica di amministratore di fatto in capo al NI in ragione di una pluralità di elementi (clienti e fornitori avevano indicato nel NI il soggetto con cui si interfacciavano, pagava i fornitori a mezzo assegno, aveva ceduto le quote della società a dicembre 2013, rimanendo titolare di delega ad operare sui conti ad operare sino al 2015, i dipendenti indicavano nel NI il soggetto deputato alla rappresentanza esterna) da cui ha concluso per l’esercizio dei poteri tipici della figura dell’amministratore di fatto secondo i criteri di cui all'art. 2639, cod. civ., individuando la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, come reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 – 01; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, Berni, Rv. 264009-01, in relazione ai reati tributari, e Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 246534-01). La censura che in parte chiede una diversa valutazione di alcuni elementi, non si confronta con la complessiva motivazione tra cui il permanere dell’operatività sui conti della società dopo la cessione dell’intera quota sociale, ed è, dunque, inammissibile. 7. Il terzo motivo di ricorso che contesta la motivazione in relazione al dolo specifico del reato di cui al capo B) è inammissibile. La censura introduce argomenti diversi da quelli oggetto dei motivi di appello ove non si discuteva del dolo specifico, ma si contestava, in primo luogo, l’oggettività del fatto con riguardo alle modalità di presentazione della dichiarazione (se telematica, la responsabilità avrebbe dovuto essere addossata al commercialista), rispetto la quale la corte territoriale ha comunque escluso che vi fosse prova del rilascio della delega, senza alcuna contestazione sul punto, e, in secondo luogo, al tema del superamento della soglia di punibilità, tant’è che sul tema, la corte territoriale ha provveduto ad integrazione probatoria disponendo un supplemento di perizia (cfr. pag. 6) e all’esito della quale il superamento della soglia di punibilità tenendo conto dei costi documentati (cfr. pag.7). Conclusivamente si tratta di motivo sostanzialmente nuovo con riguardo al profilo del dolo specifico, su cui, comunque, la corte territoriale ha reso una motivazione che non può dirsi manifestamente illogica là dove ha richiamato i 5 principi giurisprudenziali ed ha ritenuto la prova del dolo dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte di elevato ammontare, mentre risulta manifestamente infondato sotto il profilo della condotta incolpevole per avere affidato la presentazione ad un professionista in quanto contraria all’indirizzo giurisprudenziale costante secondo cui, in tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 – 01). 8. Il quarto motivo di ricorso con il quale si censura la motivazione dell’affermazione della responsabilità penale per il capo C), art. 3 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, è inammissibile perché orientato in fatto e diretto a richiedere una diversa valutazione del compendio probatorio, proponendo un’alternativa lettura degli elementi di prova e segnatamente la possibilità che le fatture formalmente emesse dalla ditta individuale ZI, e utilizzate nella dichiarazione, nonostante la negazione dell’emittente fossero effettivamente emesse da costui, tenuto conto che la ditta era cessata nel 2013, sicchè vi era un dubbio circa la riferibilità agli odierni imputati dell’intenzione di fornire una falsa rappresentazione nelle scritture contabili avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento. Peraltro, si tratta di motivo di censura meramente riproduttivo del motivo di appello che la corte territoriale ha disatteso in quanto inverosimile a pag. 8, rilevando che due degli assegni riportati come strumento di pagamento in favore di ZI OL risultavano emessi in favore della società Promozionale Italiana spa, che il pagamento della somma di euro 8.992,10, registrato in dare nella scheda contabile sotto la voce giroconto, risultava effettuato con bonifico, ma non in favore dello ZI ma della Società Fraternità Sistemi. Da tali elementi ha concluso per la fondatezza dell'ipotesi accusatoria secondo cui l'importo veritiero delle fatture emesse dalla ditta di OL ZI in favore della UB era quello rilevato sui documenti fiscali e non sulle annotazioni della documentazione contabile della società, con conseguente indebita indicazione di costi nella dichiarazione fiscale ed evasione di imposta superiore alla soglia di punibilità. 9. Il sesto motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito 6 (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 – 01). Poiché non risulta che gli imputati avessero chiesto il beneficio della sospensione condizionale della pena, non possono dolersi del mancato esercizio dei poteri, ai sensi dell’art. 587 comma 5 cod.proc.pen., da parte della corte territoriale. 10. Il settimo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Si osserva che il Tribunale di Lecce aveva disposto la confisca, ai sensi dell’art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 del profitto diretto dei reati pari a € 3.595.270,54 nei confronti della Pubbliservice RL e per equivalente nei confronti degli imputati. Il giudice d’appello ha confermato la confisca diretta e per equivalente in relazione ai reati di cui ai capi B) e C) per i quali è intervenuta condanna e ha rideterminato l’ammontare del profitto in € 780.644,25. Ha richiamato il principio espresso da S.U. IT ed ha conseguentemente revocato la confisca per equivalente in relazione al reato di cui al capo A) dichiarato prescritto, in quanto commesso in epoca precedente alla entrata in vigore della disposizione normativa;
ha revocato la confisca diretta in relazione al medesimo capo A) dichiarato prescritto perché risultato incerto l’ammontare del profitto;
ha revocato la confisca in relazione al reato di cui al capo A) per il quale è intervenuta assoluzione. Contrariamente all’assunto difensivo, la corte territoriale ha rideterminato l’ammontare della confisca secondo principi di diritto correttamente applicati, nella misura, non contestate, indicata nella sentenza. 11. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo del pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il Il Consigliere estensore Il Presidente AN AI AL TO
udita la relazione svolta dal consigliere AN AI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità dei ricorsi;
udito l’avv. Corleto per gli imputati che ha concluso chiedendo l’accoglimento dei ricorsi. 1. Con l’impugnata sentenza, la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza di condanna del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Lecce, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di GR IO e NI IM in relazione al reato di cui al capo A) – art. 4 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 – relativo all’anno di imposta 2011, perché estinto per prescrizione, ed assolto gli stessi dal medesimo reato, in relazione all’anno di imposta 2012, perché il fatto non sussiste, ed ha ridotto la pena a loro inflitta, nella misura di anni due di reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt. 110 cod.pen., 5 d.lgs Penale Sent. Sez. 3 Num. 37394 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GAI EMANUELA Data Udienza: 01/10/2025 2 10 marzo 2000, n. 74 (capo B) e artt. 110 cod.pen., 3 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 ( capo C). 2. Avverso la sentenza hanno presentato ricorsi, aventi motivi comuni, gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.: 2.1. Con il primo motivo deducono la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione alla dichiarazione di estinzione del reato di cui al capo A) limitatamente all’anno di imposta 2011, violazione dell’art. 129 comma 2 cod.proc.pen. La motivazione della corte territoriale sarebbe contraddittoria con quanto affermato nella parte della sentenza che recepisce le conclusioni del CTU che, con riguardo all’anno di imposto 2012, ha fornito una situazione reddituale tale per cui non sarebbe risultata superata la soglia di punibilità. 2.2. Con il secondo motivo deducono la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., in relazione alla ritenuta qualità di amministratore di fatto in capo al NI. La corte territoriale si sarebbe appiattita sulle motivazione della sentenza di primo grado che avrebbe ritenuto la qualifica di amministratore di fatto esclusivamente dai controlli incrociati svolti presso i fornitori e clienti che avevano dichiarato di avere avuto contatti con l’imputato, ed avrebbe valorizzato elementi del tutto generici o inutilizzabili tra cui bonifici riferiti ad un periodo temporale successivo ai fatti, in un contesto nel quale i dipendenti non avevano confermato di avere avuto rapporti con il NI. 2.3. Con il terzo e quinto motivo (di identico contenuto) deducono la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla sussistenza del dolo specifico di evasione con riferimento al delitto di cui all’art. 5 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74. La corte territoriale avrebbe ritenuto sussistente il dolo in oggetto sulla scorta della circostanza dell’omessa presentazione, nonché alla luce delle conclusioni della CTU che, pur avendo elaborato due distinte ipotesi di calcolo dell’imposta evasa, avrebbe ritenuto che l’ammontare di questa sarebbe comunque superiore alla soglia di punibilità. La corte non avrebbe considerato che la presentazione della dichiarazione a fini fiscali era stata demandata al commercialista di fiducia, ritenendo tale dato irrilevante, e l’esistenza del dolo specifico dalla circostanza dell’omesso versamento delle imposte dimostrativo della volontà preordinata del non presentare la dichiarazione. Al più potrebbe ritenersi una , in presenza dell’affidamento della presentazione ad un professionista delegato. 2.4. Con il quarto motivo deducono la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., in relazione all’affermazione della responsabilità in ordine al capo C). Il disconoscimento da parte dell’emittente di documenti- fatture non 3 potrebbe generare la certezza che gli stessi documenti non siano stati compilati dall’emittente nonostante la negatoria di questi. Non potrebbe in altri termini attribuirsi efficacia probante alle dichiarazioni dell’emittente riportate de relato dalla Guardia di finanza, tenuto conto dell’interesse di questo a non ammettere le proprie responsabilità penali. Al contrario la circostanza che la ditta ZI nel 2013 fosse cessata sarebbe sintomatico del fatto che, in forte crisi finanziaria, possa avere emesso i documenti fiscali non conformi. Tali elementi introdurrebbero un dubbio circa la riferibilità agli odierni imputati dell’intenzione di fornire una falsa rappresentazione nelle scritture contabili avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento. 2.5. Con il sesto motivo deducono la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen., in relazione all’art. 597 comma 5 cod.proc.pen. mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena in conseguenza della riduzione della pena, mancato esercizio dei poteri di cui all’art. 597 comma 5 cod.proc.pen. omessa motivazione. 2.6. Deducono altresì, con il settimo motivo la violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., in relazione alla determinazione dell’ammontare della confisca. 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. 4. I ricorsi sono inammissibili. 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile con riguardo al capo A, limitatamente all’anno di imposta 2011 per il quale è intervenuta la declaratoria di prescrizione del reato, in quanto i ricorrenti non deducono l’evidenza della prova dell’innocenza dell’imputato a mente del delle Sezioni Unite Tettamanti (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 – 01) secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen., soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. La sentenza impugnata è pervenuta alla declaratoria di prescrizione sulla base dell’apprezzamento del materiale probatorio, segnatamente le conclusioni del 4 perito che, in assenza di documentazione contabile e delle annotazioni in contabilità, non aveva potuto esprimere in termini di certezza l’insussistenza del fatto, e non dunque della constatazione. Il motivo è manifestamente infondato. 6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché in parte orientato in fatto e diretto a rimettere in discussione i risultati probatori e, per altro verso, privo di specificità estrinseca non confrontandosi con l’intera . La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, ha argomentato la qualifica di amministratore di fatto in capo al NI in ragione di una pluralità di elementi (clienti e fornitori avevano indicato nel NI il soggetto con cui si interfacciavano, pagava i fornitori a mezzo assegno, aveva ceduto le quote della società a dicembre 2013, rimanendo titolare di delega ad operare sui conti ad operare sino al 2015, i dipendenti indicavano nel NI il soggetto deputato alla rappresentanza esterna) da cui ha concluso per l’esercizio dei poteri tipici della figura dell’amministratore di fatto secondo i criteri di cui all'art. 2639, cod. civ., individuando la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, come reiteratamente espressi dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 – 01; Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, Berni, Rv. 264009-01, in relazione ai reati tributari, e Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 246534-01). La censura che in parte chiede una diversa valutazione di alcuni elementi, non si confronta con la complessiva motivazione tra cui il permanere dell’operatività sui conti della società dopo la cessione dell’intera quota sociale, ed è, dunque, inammissibile. 7. Il terzo motivo di ricorso che contesta la motivazione in relazione al dolo specifico del reato di cui al capo B) è inammissibile. La censura introduce argomenti diversi da quelli oggetto dei motivi di appello ove non si discuteva del dolo specifico, ma si contestava, in primo luogo, l’oggettività del fatto con riguardo alle modalità di presentazione della dichiarazione (se telematica, la responsabilità avrebbe dovuto essere addossata al commercialista), rispetto la quale la corte territoriale ha comunque escluso che vi fosse prova del rilascio della delega, senza alcuna contestazione sul punto, e, in secondo luogo, al tema del superamento della soglia di punibilità, tant’è che sul tema, la corte territoriale ha provveduto ad integrazione probatoria disponendo un supplemento di perizia (cfr. pag. 6) e all’esito della quale il superamento della soglia di punibilità tenendo conto dei costi documentati (cfr. pag.7). Conclusivamente si tratta di motivo sostanzialmente nuovo con riguardo al profilo del dolo specifico, su cui, comunque, la corte territoriale ha reso una motivazione che non può dirsi manifestamente illogica là dove ha richiamato i 5 principi giurisprudenziali ed ha ritenuto la prova del dolo dal comportamento successivo del mancato pagamento delle imposte di elevato ammontare, mentre risulta manifestamente infondato sotto il profilo della condotta incolpevole per avere affidato la presentazione ad un professionista in quanto contraria all’indirizzo giurisprudenziale costante secondo cui, in tema di reati tributari, l'affidamento ad un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione in quanto la norma tributaria considera come personale ed indelegabile il relativo dovere, essendo unicamente delegabile la predisposizione e l'inoltro telematico dell'atto (Sez. 3, n. 9417 del 14/01/2020, Quattri, Rv. 278421 – 01). 8. Il quarto motivo di ricorso con il quale si censura la motivazione dell’affermazione della responsabilità penale per il capo C), art. 3 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, è inammissibile perché orientato in fatto e diretto a richiedere una diversa valutazione del compendio probatorio, proponendo un’alternativa lettura degli elementi di prova e segnatamente la possibilità che le fatture formalmente emesse dalla ditta individuale ZI, e utilizzate nella dichiarazione, nonostante la negazione dell’emittente fossero effettivamente emesse da costui, tenuto conto che la ditta era cessata nel 2013, sicchè vi era un dubbio circa la riferibilità agli odierni imputati dell’intenzione di fornire una falsa rappresentazione nelle scritture contabili avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento. Peraltro, si tratta di motivo di censura meramente riproduttivo del motivo di appello che la corte territoriale ha disatteso in quanto inverosimile a pag. 8, rilevando che due degli assegni riportati come strumento di pagamento in favore di ZI OL risultavano emessi in favore della società Promozionale Italiana spa, che il pagamento della somma di euro 8.992,10, registrato in dare nella scheda contabile sotto la voce giroconto, risultava effettuato con bonifico, ma non in favore dello ZI ma della Società Fraternità Sistemi. Da tali elementi ha concluso per la fondatezza dell'ipotesi accusatoria secondo cui l'importo veritiero delle fatture emesse dalla ditta di OL ZI in favore della UB era quello rilevato sui documenti fiscali e non sulle annotazioni della documentazione contabile della società, con conseguente indebita indicazione di costi nella dichiarazione fiscale ed evasione di imposta superiore alla soglia di punibilità. 9. Il sesto motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. In tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito 6 (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 – 01). Poiché non risulta che gli imputati avessero chiesto il beneficio della sospensione condizionale della pena, non possono dolersi del mancato esercizio dei poteri, ai sensi dell’art. 587 comma 5 cod.proc.pen., da parte della corte territoriale. 10. Il settimo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato. Si osserva che il Tribunale di Lecce aveva disposto la confisca, ai sensi dell’art. 12 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 del profitto diretto dei reati pari a € 3.595.270,54 nei confronti della Pubbliservice RL e per equivalente nei confronti degli imputati. Il giudice d’appello ha confermato la confisca diretta e per equivalente in relazione ai reati di cui ai capi B) e C) per i quali è intervenuta condanna e ha rideterminato l’ammontare del profitto in € 780.644,25. Ha richiamato il principio espresso da S.U. IT ed ha conseguentemente revocato la confisca per equivalente in relazione al reato di cui al capo A) dichiarato prescritto, in quanto commesso in epoca precedente alla entrata in vigore della disposizione normativa;
ha revocato la confisca diretta in relazione al medesimo capo A) dichiarato prescritto perché risultato incerto l’ammontare del profitto;
ha revocato la confisca in relazione al reato di cui al capo A) per il quale è intervenuta assoluzione. Contrariamente all’assunto difensivo, la corte territoriale ha rideterminato l’ammontare della confisca secondo principi di diritto correttamente applicati, nella misura, non contestate, indicata nella sentenza. 11. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo del pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il Il Consigliere estensore Il Presidente AN AI AL TO