Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 13 dicembre 1988 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 8 luglio 2017 |
Commentari • 3
- 1. Vigili del fuoco volontari e radiazione automatica per reato dolosoAlexander · https://www.wikilabour.it/ · 18 maggio 2025
Avendo patteggiato in un giudizio in cui era imputato di violenza sessuale, un ex volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco era stato radiato dall'elenco relativo, utile per accedere a successive assunzioni nel settore. Nel successivo giudizio promosso dal Ministero per l'accertamento della legittimità del provvedimento, la Corte di cassazione, disattendendo la diversa decisione dei giudici dell'appello, accoglie la domanda del Ministero, osservando: (i) non essendo i volontari del Corpo dipendenti di una P.A.. ma ad essa legati da un mero rapporto di servizio, non trovano applicazione i principi che vietano automatismi espulsivi nel pubblico impiego o nelle professioni …
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Giurisprudenza • 182
- 1. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 23/09/2024, n. 16515Provvedimento: Pubblicato il 23/09/2024 N. 16515/2024 REG.PROV.COLL. N. 09675/2020 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9675 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Mole', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Interno in persona del Ministro – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, non costituito in giudizio; Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e …Leggi di più...
- esclusione da concorso·
- art. 26 L. n. 53/1986·
- giurisdizione amministrativa·
- discrezionalità amministrativa·
- risarcimento danni·
- valutazione condotta·
- procedimento penale·
- perdita di chance·
- qualità morali e di condotta·
- presunzione di innocenza
Versioni del testo
- Capo I : Misure di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia
- Art. 1. (Piano di potenziamento e ammodernamento delle forze di polizia per il quinquennio 1988-1992) 1. Il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare un piano di interventi straordinari per il quinquennio 1988-1992, con particolare riguardo alle regioni Campania, Calabria e Sicilia, per la realizzazione di opere e di infrastrutture, anche con l'acquisto di immobili, nonche' per la realizzazione di mezzi tecnici e logistici, comprese le attrezzature di sicurezza, allo scopo di potenziare ed ammodernare le strutture e le dotazioni della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, nel quadro del coordinamento e della pianificazione previsti dall' articolo 6 della legge 1 aprile 1981, n. 121 .
2. Il piano per gli interventi straordinari di cui al comma 1, recante l'indicazione delle opere, delle infrastrutture, dei mezzi tecnici e logistici e delle altre misure necessarie, e' formulato secondo una coordinata e comune pianificazione finanziaria tra l'amministrazione della pubblica sicurezza, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo degli agenti di custodia ed il Corpo forestale dello Stato ed e' determinato con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1 aprile 1981, n. 121.
3. Per l'avvio del piano di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa complessiva di lire 90 miliardi, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno, in ragione di lire 60 miliardi per il 1988 e di lire 30 miliardi per il 1989.
Ulteriori autorizzazioni di spesa per la completa realizzazione del piano sono disposte con successivo provvedimento legislativo.
4. I fondi necessari per gli eventuali acquisti di immobili possono essere trasferiti, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Ministro delle finanze, dall'apposito capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze, cui compete provvedere agli acquisti stessi.
5. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'interno, possono essere altresi' trasferiti dal predetto apposito capitolo di cui al comma 3 eventuali fondi ai capitoli 1084, 2615, 2632, 2635 e 2754 dello stato di previsione del Ministero dell'interno nel limite massimo di otto miliardi di lire per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
6. Agli stanziamenti autorizzati con il presente articolo si applicano le disposizioni di cui all' articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni. - Art. 2. (Acquisizione di aree e di immobili) 1. Per le realizzazioni immobiliari indicate nel programma di cui all'articolo 1 possono essere utilizzate anche aree od immobili di proprieta' dello Stato, ovvero di proprieta' dei comuni interessati o dei privati, acquisiti anche mediante permuta.
2. Gli atti di trasferimento di immobili alla cui acquisizione si provvedera' a trattativa privata non sono sottoposti alle limitazioni di cui al regio decreto-legge 10 settembre 1923, n. 2000 , convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473 .
3. L'approvazione dei progetti delle opere previste dal presente capo equivale a tutti gli effetti a dichiarazione di pubblica utilita', nonche' di urgenza e indeffiribilita' delle opere stesse. Nota all' art. 2:
Il R.D.L. n. 2000/1923 concerne: "Norme per la permuta di immobili demaniali adibiti ad uso di pubblici uffici".