Legge 4 aprile 2025, n. 42

Commentari3

  • 1Il codice dei contratti pubblici
    Annamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 18 agosto 2025

    Codice dei contratti pubblici aggiornato al 2025 Il panorama normativo degli appalti pubblici in Italia ha subito una significativa evoluzione con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 36/2023, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, destinato a modernizzare e semplificare le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Di recente sono state apportate diverse modifiche al testo da parte del “correttivo” al Codice Appalti (D.Lgs. 209/2024), del Decreto PA n. 25/2025, dalla Legge n. 42/2025 e dalla Legge n. 40/2025, che riguarda la ricostruzione post-calamità. Principi fondamentali e obiettivi del codice degli appalti Il Codice dei contratti pubblici, o Codice degli …

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  • 2Codice dei contratti Archivi
    Annamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 17 agosto 2025

    Codice dei contratti pubblici aggiornato al 2025 Il panorama normativo degli appalti pubblici in Italia ha subito una significativa evoluzione con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 36/2023, il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, destinato a modernizzare e semplificare le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. Di recente sono state apportate diverse modifiche al testo da parte del “correttivo” al Codice Appalti (D.Lgs. 209/2024), del Decreto PA n. 25/2025, dalla Legge n. 42/2025 e dalla Legge n. 40/2025, che riguarda la ricostruzione post-calamità. Principi fondamentali e obiettivi del codice degli appalti Il Codice dei contratti pubblici, o Codice degli …

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  • 3Art. 335 c.p.p.: annotazione preliminare e cause di giustificazioneAccesso limitato
    Alfredo Capuano · https://www.altalex.com/ · 8 maggio 2026

Giurisprudenza6

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  • 1TAR Milano, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 1285
    Provvedimento: Pubblicato il 17/03/2026 N. 01285/2026 REG.PROV.COLL. N. 00812/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 812 del 2025, proposto dalla società Odontocoop S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con le imprese mandanti CENTRO ODONTOIATRICO DENTAL GAIA S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore , e WILOCS S.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di …
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    • atto meramente confermativo·
    • tardiva impugnazione·
    • art. 120 cod.proc.amm.·
    • irricevibilità ricorso·
    • autotutela·
    • art. 71 D.Lgs. 36/2023·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • art. 8 CSA·
    • esclusione gara·
    • art. 41 cod.proc.amm.

  • 2Trib. Lanusei, sentenza 30/07/2025, n. 65
    Provvedimento: N. R.A.C.L. 42/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LANUSEI in persona della dott.ssa Giada Rutili, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato ai sensi dell'art. 429 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 42/2025 R.A.C.L., promossa da (c.f. ), elettivamente domiciliata in Tortolì, presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Francesco Antonio Corrias, che la rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Enzo di Mauro, in forza di procura speciale allegata al ricorso introduttivo, ricorrente contro , e Controparte_1 Controparte_2 …
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    • art. 1, comma 121, L. 107/2015·
    • adempimento in forma specifica·
    • prescrizione quinquennale·
    • art. 4, comma 1 e 2, L. 124/1999·
    • disparità di trattamento·
    • interpretazione normativa·
    • principio di parità di trattamento·
    • lavoro a tempo determinato·
    • giurisprudenza Corte di Giustizia UE·
    • giurisprudenza Consiglio di Stato·
    • diritto al bonus carta docente·
    • prescrizione decennale

  • 3Corte d'Appello Torino, sentenza 10/11/2025, n. 964
    Provvedimento: R.G. 1063/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE I CIVILE RIUNITA IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI SIGNORI MAGISTRATI: Dott.ssa Gabriella Ratti PRESIDENTE Dott.ssa Emanuela NO CO CONSIGLIERE RELATORE Dott. Bruno Conca CONSIGLIERE ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 1063/2025 promosso da: (C.F.: ), in proprio e in qualità di Parte_1 C.F._1 socio e amministratore unico della (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Bertaggia e Martino Agliati ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Novara, Via Azario n. 14, come …
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    • insolvenza·
    • art. 121 CCII·
    • reclamo·
    • liquidazione giudiziale·
    • liquidazione controllata·
    • requisiti dimensionali·
    • impresa minore·
    • art. 2 CCII·
    • art. 268 CCII·
    • onere della prova

  • 4TAR Torino, sez. III, ordinanza cautelare 26/03/2026, n. 134
    Provvedimento: Pubblicato il 26/03/2026 N. 00455/2026 REG.RIC. N. 00134/2026 REG.PROV.CAU. N. 00455/2026 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 455 del 2026, proposto da Zefiro Net S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Mangialardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Matteo Bandello n. 5; contro Comune di Mondovì, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Teodosio Pafundi, con domicilio digitale come da PEC da …
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    • art. 55 cod. proc. amm.·
    • art. 8 regolamento comunale·
    • sospensione efficacia provvedimento·
    • giurisdizione TAR·
    • art. 45 d.lgs. 259/2003·
    • art. 87-bis d.lgs. 259/2003·
    • udienza di merito·
    • adeguamento tecnologico stazione radio base·
    • compensazione spese lite

  • 5Consiglio di Stato, sez. VI, decreto cautelare 11/09/2025, n. 3305
    Provvedimento: Pubblicato il 11/09/2025 N. 06955/2025 REG.RIC. N. 03305/2025 REG.PROV.CAU. N. 06955/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) Il Presidente ha pronunciato il presente DECRETO sul ricorso numero di registro generale 6955 del 2025, proposto da Lndc Animal Protection, Lav - Lega Anti Vivisezione ed E.n.p.a. - Ente Nazionale Protezione Animali, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Pezone e Paolo Emilio Letrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Provincia Autonoma di Trento, non costituita in giudizio; nei …
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Versioni del testo

  • Capo I : Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia, delle forze armate nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco
  • Art. 1. Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    « 4-bis. Gli agenti in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »; b) all'articolo 27-ter, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »; c) all'articolo 55, primo comma, le parole: « I trasferimenti » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 27-ter, comma 6, del presente decreto nonche' dall' articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , i trasferimenti ». 2. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 4, comma 7, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »; b) all'articolo 58, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
    « 4-bis. Per corrispondere alle preminenti esigenze di funzionalita' delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, connesse in particolare alla necessita' di garantire la continuita' e l'efficacia delle attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' di contrasto e prevenzione della criminalita' e della minaccia terroristica, anche con riferimento alle attivita' strumentali e di supporto, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari possono essere individuati, ai fini del successivo conferimento ai sensi del comma 4, per non oltre un quinquennio e nel limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, posti di funzione in deroga a quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del presente decreto e dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 , rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione tra quelli previsti con il medesimo decreto e, comunque, nel rispetto delle tipologie di funzioni e delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , n. 337 e n. 338 »; c) all'articolo 65, il comma 2 e' abrogato; d) all'articolo 67:
    1) al comma 1:
    1.1) al primo periodo, le parole: « dell'Istituto Superiore di Polizia, istituito » sono sostituite dalle seguenti: « della Scuola superiore di polizia, istituita » e dopo le parole: «raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: « , con il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI) »;
    1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla direzione della Scuola superiore di polizia puo' essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 »;
    2) alla rubrica, le parole: « dell'Istituto superiore di polizia » sono sostituite dalle seguenti: « della Scuola superiore di polizia ». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), si applicano in relazione ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
    4. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse al Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale appartenente ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede.
    5. La tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.
    6. All' articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , le parole: « dei singoli ruoli » sono sostituite dalle seguenti: « delle carriere e dei ruoli ».
  • Art. 2. Disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato e di reclutamento dei congiunti del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio o invalido per servizio 1. All' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
    « 1-ter. Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" i requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai relativi concorsi pubblici sono quelli indicati nell'articolo 63 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168 , accertando l'assenza delle condizioni di cui al numero 2, lettera b), della tabella 4 del medesimo regolamento. Gli atleti candidati sostengono le prove indossando la divisa ordinaria "Gruppi sportivi Fiamme Oro" di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019.
    1-quater. Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" i requisiti attitudinali sono quelli indicati nell'articolo 64, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168 , e nella tabella 5, numero 2, del medesimo regolamento ». 2. All' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
    « 5-bis. Per la nomina ad allievi agenti tecnici dei soggetti individuati nei commi 4 e 5 l'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica ha ad oggetto l'assenza delle cause di non idoneita' al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, contenute nel regolamento di cui al comma 2, da verificare mediante utilizzo da parte dei candidati della divisa operativa di base invernale di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019. Resta fermo l'accertamento dei requisiti psichici e attitudinali previsti per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici previsti dal regolamento di cui al periodo precedente ».