Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 19 aprile 2025 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 aprile 2026 |
Commentari • 8
- 1. Quotidiano giuridicoAnnamaria Villafrate · https://ildiritto.it/ · 4 settembre 2025
Nessun automatismo tra annullamento e risarcimento Provvedimenti amministrativi annullati e risarcimento danno: il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5803/2025, ha precisato che l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non comporta in automatico il diritto al risarcimento del danno. Perché la Pubblica amministrazione sia chiamata a rispondere, occorre dimostrare la presenza di tutti gli elementi dell'illecito: condotta, colpa, nesso causale ed evento dannoso. In particolare, nei casi di interessi legittimi pretensivi, il risarcimento richiede la prova che, in assenza dell'illegittimità, il provvedimento richiesto sarebbe stato rilasciato, secondo un giudizio di …
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Giurisprudenza • 6
- 1. TAR Milano, sez. I, sentenza 17/03/2026, n. 1285Provvedimento: Pubblicato il 17/03/2026 N. 01285/2026 REG.PROV.COLL. N. 00812/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 812 del 2025, proposto dalla società Odontocoop S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Impresa con le imprese mandanti CENTRO ODONTOIATRICO DENTAL GAIA S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore , e WILOCS S.r.l., in persona del Presidente del Consiglio di …Leggi di più...
- atto meramente confermativo·
- tardiva impugnazione·
- art. 120 cod.proc.amm.·
- irricevibilità ricorso·
- autotutela·
- art. 71 D.Lgs. 36/2023·
- giurisprudenza amministrativa·
- art. 8 CSA·
- esclusione gara·
- art. 41 cod.proc.amm.
Versioni del testo
- Capo I : Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia, delle forze armate nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco
- Art. 1. Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. Gli agenti in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »; b) all'articolo 27-ter, comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »; c) all'articolo 55, primo comma, le parole: « I trasferimenti » sono sostituite dalle seguenti: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-bis, comma 4-bis, e dall'articolo 27-ter, comma 6, del presente decreto nonche' dall' articolo 4, comma 7, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , i trasferimenti ». 2. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 7, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »; b) all'articolo 58, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
« 4-bis. Per corrispondere alle preminenti esigenze di funzionalita' delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, connesse in particolare alla necessita' di garantire la continuita' e l'efficacia delle attivita' di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonche' di contrasto e prevenzione della criminalita' e della minaccia terroristica, anche con riferimento alle attivita' strumentali e di supporto, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, per i funzionari della Polizia di Stato che conseguono la promozione alla qualifica di vice questore aggiunto e alle qualifiche equiparate delle carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari possono essere individuati, ai fini del successivo conferimento ai sensi del comma 4, per non oltre un quinquennio e nel limite del 20 per cento delle relative dotazioni organiche, posti di funzione in deroga a quelli stabiliti dal decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi degli articoli 2, comma 3, lettera a), 30, comma 3, e 45, comma 3, del presente decreto e dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208 , rendendo contestualmente indisponibili altrettanti posti di funzione tra quelli previsti con il medesimo decreto e, comunque, nel rispetto delle tipologie di funzioni e delle dotazioni organiche di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , n. 337 e n. 338 »; c) all'articolo 65, il comma 2 e' abrogato; d) all'articolo 67:
1) al comma 1:
1.1) al primo periodo, le parole: « dell'Istituto Superiore di Polizia, istituito » sono sostituite dalle seguenti: « della Scuola superiore di polizia, istituita » e dopo le parole: «raccordo con le competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: « , con il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno (CASMI) »;
1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alla direzione della Scuola superiore di polizia puo' essere preposto un prefetto o un dirigente generale di pubblica sicurezza nell'ambito della dotazione organica di cui, rispettivamente, alla tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 »;
2) alla rubrica, le parole: « dell'Istituto superiore di polizia » sono sostituite dalle seguenti: « della Scuola superiore di polizia ». 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), si applicano in relazione ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse al Giubileo della Chiesa cattolica del 2025, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121 , a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale appartenente ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede.
5. La tabella B allegata al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 1 alla presente legge.
6. All' articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 , le parole: « dei singoli ruoli » sono sostituite dalle seguenti: « delle carriere e dei ruoli ». - Art. 2. Disposizioni in materia di accesso ai gruppi sportivi della Polizia di Stato e di reclutamento dei congiunti del personale delle Forze di polizia deceduto in servizio o invalido per servizio 1. All' articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 , dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
« 1-ter. Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" i requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui devono essere in possesso i candidati ai relativi concorsi pubblici sono quelli indicati nell'articolo 63 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168 , accertando l'assenza delle condizioni di cui al numero 2, lettera b), della tabella 4 del medesimo regolamento. Gli atleti candidati sostengono le prove indossando la divisa ordinaria "Gruppi sportivi Fiamme Oro" di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019.
1-quater. Per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" i requisiti attitudinali sono quelli indicati nell'articolo 64, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168 , e nella tabella 5, numero 2, del medesimo regolamento ». 2. All' articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 , dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
« 5-bis. Per la nomina ad allievi agenti tecnici dei soggetti individuati nei commi 4 e 5 l'accertamento dei requisiti di idoneita' fisica ha ad oggetto l'assenza delle cause di non idoneita' al servizio previste per gli appartenenti ai ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, contenute nel regolamento di cui al comma 2, da verificare mediante utilizzo da parte dei candidati della divisa operativa di base invernale di cui al decreto del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 10 luglio 2019. Resta fermo l'accertamento dei requisiti psichici e attitudinali previsti per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici previsti dal regolamento di cui al periodo precedente ».