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Sentenza 29 novembre 2021
Sentenza 29 novembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/11/2021, n. 44173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44173 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da FÀ NO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2020 della Corte di appello di Catanzaro;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Antonio Managò, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro dichiarava la inammissibilità dell'istanza di revisione presentata da NO FÀ contro la pronuncia irrevocabile del 22 giugno 2005, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Penale Sent. Sez. 6 Num. 44173 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 16/11/2021 Locri del 31 gennaio 2002 di condanna del prevenuto in relazione al reato di estorsione (con declaratoria di estinzione per prescrizione del connesso reato di usura). Rilevava la Corte catanzarese come l'istanza di revisione fosse manifestamente infondata in quanto finalizzata ad ottenere una rivalutazione dei medesimi elementi di fatto già esaminati nel corso del giudizio di cognizione, tanto più che gli esiti del segnalato giudizio civile non poteva avere alcuna incidenza sulla configurabilità del delitto di usura (e indirettamente di quello di estorsione), dato che all'epoca la relativa norma incriminatrice non faceva riferimento ad un interesse legale fissato dal codice civile ovvero disciplinato dalle prassi bancarie: con la conseguenza che, sulla base di una valutazione complessiva del materiale probatorio, i nuovi elementi indicati dall'istante risultavano inidonei a sovvertire l'esito del giudicato. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il FÀ, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 36 e 42 cod. proc. pen., per avere il Presidente della Corte di appello di Catanzaro disposto irritualmente il rinvio della trattazione del procedimento dinanzi ad un collegio diversamente presieduto, anziché formalizzare una sua dichiarazione di astensione in ragione della incompatibilità nella quale si era venuto a trovare, né attendere che su tale dichiarazione provvedesse il Presidente della medesima Corte. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 644 cod. pen. e 603 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente valutato le prove nuove allegate alla istanza e per avere disatteso la sollecitazione alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'espletamento di una perizia contabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso nell'interesse di NO FÀ sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce espressione di un principio sufficientemente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non è nullo, né abnorme, l'atto con cui il giudice, in ragione del precedente compimento di attività che ne determina per legge l'incompatibilità, trasmetta direttamente il procedimento ad altro giudice per la trattazione, senza osservare la procedura di sostituzione mediante dichiarazione di astensione presentata al presidente del Tribunale, 2 (/ prevista dall'art. 36 cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, Spada, Rv. 275868). Va, dunque, escluso che l'iniziativa del Presidente del collegio di rinviare la trattazione del processo de quo dinanzi ad un collegio diversamente composto avesse, nel caso di specie, determinato alcuna invalidità oggi rilevabile da questa Corte di cassazione. 3. Il secondo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto è generico. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è sostanzialmente limitato a riproporre le ragioni già esposte nell'originaria istanza di revisione, enunciando, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata. Pronuncia con la quale era stato analiticamente spiegato perché gli elementi di prova asseritamente nuovi fossero inidonei ad inficiare le valutazioni contenute nella sentenza di condanna irrevocabile quanto alla sussistenza degli elementi costituivi del delitto di usura oggetto di addebito: e ciò sia con riferimento al carattere usurario degli interessi praticati, in ragione del diverso testo legislativo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto- legge n. 394 del 2000, convertito dalla legge n. 24 del 2001; sia anche con riferimento alle già riconosciute e non smentite condizioni soggettive della vittima. Ugualmente generica è la doglianza difensiva circa il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: censura che, in ogni caso, è manifestamente infondata, essendo pacifico come nel giudizio di appello la rinnovazione di una perizia possa essere disposta soltanto se la Corte ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, spettando al quel giudice la valutazione discrezionale sulla utilità di un siffatto mezzo di prova;
la relativa decisione, se logicamente e congruamente motivata, come nella fattispecie è accaduto, è incensurabile in cassazione in quanto costituente giudizio di fatto (in 3 questo senso, tra le molte, Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 273653). 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/11/2021 Il Presidente in a PetFugze lis ,"
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo la inammissibilità del ricorso;
letta la memoria dell'avv. Antonio Managò, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catanzaro dichiarava la inammissibilità dell'istanza di revisione presentata da NO FÀ contro la pronuncia irrevocabile del 22 giugno 2005, con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Penale Sent. Sez. 6 Num. 44173 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: APRILE ERCOLE Data Udienza: 16/11/2021 Locri del 31 gennaio 2002 di condanna del prevenuto in relazione al reato di estorsione (con declaratoria di estinzione per prescrizione del connesso reato di usura). Rilevava la Corte catanzarese come l'istanza di revisione fosse manifestamente infondata in quanto finalizzata ad ottenere una rivalutazione dei medesimi elementi di fatto già esaminati nel corso del giudizio di cognizione, tanto più che gli esiti del segnalato giudizio civile non poteva avere alcuna incidenza sulla configurabilità del delitto di usura (e indirettamente di quello di estorsione), dato che all'epoca la relativa norma incriminatrice non faceva riferimento ad un interesse legale fissato dal codice civile ovvero disciplinato dalle prassi bancarie: con la conseguenza che, sulla base di una valutazione complessiva del materiale probatorio, i nuovi elementi indicati dall'istante risultavano inidonei a sovvertire l'esito del giudicato. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il FÀ, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto due motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione agli artt. 36 e 42 cod. proc. pen., per avere il Presidente della Corte di appello di Catanzaro disposto irritualmente il rinvio della trattazione del procedimento dinanzi ad un collegio diversamente presieduto, anziché formalizzare una sua dichiarazione di astensione in ragione della incompatibilità nella quale si era venuto a trovare, né attendere che su tale dichiarazione provvedesse il Presidente della medesima Corte. 2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 644 cod. pen. e 603 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente valutato le prove nuove allegate alla istanza e per avere disatteso la sollecitazione alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per l'espletamento di una perizia contabile. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Ritiene la Corte che il ricorso nell'interesse di NO FÀ sia inammissibile. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce espressione di un principio sufficientemente consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale non è nullo, né abnorme, l'atto con cui il giudice, in ragione del precedente compimento di attività che ne determina per legge l'incompatibilità, trasmetta direttamente il procedimento ad altro giudice per la trattazione, senza osservare la procedura di sostituzione mediante dichiarazione di astensione presentata al presidente del Tribunale, 2 (/ prevista dall'art. 36 cod. proc. pen. (così, tra le tante, Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, Spada, Rv. 275868). Va, dunque, escluso che l'iniziativa del Presidente del collegio di rinviare la trattazione del processo de quo dinanzi ad un collegio diversamente composto avesse, nel caso di specie, determinato alcuna invalidità oggi rilevabile da questa Corte di cassazione. 3. Il secondo motivo del ricorso non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quanto è generico. Nella giurisprudenza di legittimità si è avuto modo ripetutamente di chiarire che il requisito della specificità dei motivi implica non soltanto l'onere di dedurre le censure che la parte intenda muovere in relazione ad uno o più punti determinati della decisione, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono alla base delle censure medesime, al fine di consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 5020 del 17/12/2009, Valentini, Rv. 245907). Nel caso di specie il ricorrente si è sostanzialmente limitato a riproporre le ragioni già esposte nell'originaria istanza di revisione, enunciando, in forma molto indeterminata, il dissenso rispetto alle valutazioni compiute dalla Corte territoriale, senza specificare gli aspetti di criticità di passaggi giustificativi della decisione, cioè omettendo di confrontarsi realmente con la motivazione della sentenza gravata. Pronuncia con la quale era stato analiticamente spiegato perché gli elementi di prova asseritamente nuovi fossero inidonei ad inficiare le valutazioni contenute nella sentenza di condanna irrevocabile quanto alla sussistenza degli elementi costituivi del delitto di usura oggetto di addebito: e ciò sia con riferimento al carattere usurario degli interessi praticati, in ragione del diverso testo legislativo vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto- legge n. 394 del 2000, convertito dalla legge n. 24 del 2001; sia anche con riferimento alle già riconosciute e non smentite condizioni soggettive della vittima. Ugualmente generica è la doglianza difensiva circa il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale: censura che, in ogni caso, è manifestamente infondata, essendo pacifico come nel giudizio di appello la rinnovazione di una perizia possa essere disposta soltanto se la Corte ritenga di non essere in grado di decidere allo stato degli atti, spettando al quel giudice la valutazione discrezionale sulla utilità di un siffatto mezzo di prova;
la relativa decisione, se logicamente e congruamente motivata, come nella fattispecie è accaduto, è incensurabile in cassazione in quanto costituente giudizio di fatto (in 3 questo senso, tra le molte, Sez. 3, n. 7259 del 30/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 273653). 4. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e a quella di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/11/2021 Il Presidente in a PetFugze lis ,"