Sentenza 26 settembre 2000
Massime • 1
La revoca della sospensione condizionale della pena, per inosservanza di obblighi imposti, a norma dell'art. 165 cod. pen., con la sentenza di condanna (nella specie, demolizione del manufatto abusivo), opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, sicché il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, nel disporla, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dall'inesistenza di cause che lo rendano impossibile.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2000, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITO LA GIOIA Presidente del 20/09/2000
1. Dott. GIANVITTORE FABBRI Consigliere SENTENZA
2. " LO NA " N. 2864
3. " PAOLO BARDOVAGNI " REGISTRO GENERALE
4. " IO NT " N. 17916/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) SC SA, n. 16.2.1927 a Gela;
2) GN NI, n.
7.11.1921 a Modica,
avverso l'ordinanza in data 17.11.1999 del Tribunale di Gela in composizione monocratica
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Bardovagni Lette le richieste del Pubblico Ministero, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il giudice dell'esecuzione, accertato che SC SA e GN NI, condannati con sentenza irrevocabile del Pretore di Gela in data 26.3.1998 ad un anno di reclusione e lire 1.500.000 di multa ciascuno per continuate violazioni di sigilli e delle leggi edilizie, con pena sospesa a condizione della demolizione del manufatto abusivo in termine prefisso, non avevano adempiuto all'obbligo imposto, revocava la sospensione.
Gli interessati hanno proposto ricorso per cassazione con distinti ma sovrapponibili atti, denunciando mancanza di motivazione. Premesso che la revoca del beneficio opera di diritto solo nelle situazioni, qui non ricorrenti, di cui al co. 1 dell'art. 168 C.P., il provvedimento doveva ritenersi nel caso di specie rimesso a discrezionale valutazione del giudice, che non poteva quindi limitarsi a prendere atto dell'inosservanza dell'obbligo, ma avrebbe dovuto congruamente giustificare le ragioni per cui non gli appariva opportuno mantenere la sospensione.
I ricorsi sono manifestamente infondati. Infatti, accanto alle cause di revoca - facoltative o obbligatorie - della sospensione condizionale precostituite dal legislatore e indicate all'art. 168 C.P., il nostro sistema penale contempla anche quella consistente nell'inosservanza di obblighi restitutori imposti dal giudice della cognizione a norma del precedente art. 165; la revoca per omesso adempimento di tali obblighi opera indubbiamente di diritto, come si desume non solo dal testo del citato art. 165 e del successivo art. 167 ma, in primo luogo, dal principio di immodificabilità del giudicato, che riguarda anche la disposizione con cui il beneficio concesso viene subordinato ad una determinata condotta. Questa è necessariamente successiva alla condanna e va perciò accertata dal giudice dell'esecuzione, il quale, in caso di esito negativo dell'accertamento e sempre che non rilevi una sopravvenuta ed assoluta impossibilità di adempiere, deve automaticamente procedere alla revoca, essendo le sue attribuzioni limitate all'attuazione del "dictum" giurisdizionale, senza facoltà di modificarlo;
tale limitazione è immanente al procedimento di cui all'art. 674 C.P.P., tanto che il giudice dell'esecuzione - per consolidato orientamento giurisprudenziale, condiviso anche dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. le incidentali osservazioni della sentenza 8.4/27.6.1998, Cerroni) - è abilitato a pronunciare la revoca soltanto quando essa opera di diritto, e non nelle ipotesi in cui è facoltativa. Conclusivamente, va affermato che la revoca della condizionale per inosservanza di obblighi imposti ex art. 165 C.P. con la sentenza di condanna opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità - nel caso di specie neppure dedotta - e che al giudice dell'esecuzione non è attribuita al riguardo alcuna discrezionalità, sicché nel disporre la revoca non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento delle prescrizioni dettate in sentenza e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile.
I ricorsi vanno perciò dichiarati inammissibili;
consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese della procedura, in solido, nonché - non ravvisandosi ragioni di esonero - di una somma alla cassa delle ammende, congruamente determinabile in lire 1.000.000 per ciascuno.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di lire 1.000.000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 settembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2001