Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2000, n. 795
CASS
Sentenza 26 settembre 2000

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La revoca della sospensione condizionale della pena, per inosservanza di obblighi imposti, a norma dell'art. 165 cod. pen., con la sentenza di condanna (nella specie, demolizione del manufatto abusivo), opera di diritto, salva l'ipotesi di sopravvenuta impossibilità, sicché il giudice dell'esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, nel disporla, non è tenuto a motivare su questioni diverse dall'adempimento e dall'inesistenza di cause che lo rendano impossibile.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/09/2000, n. 795
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 795
    Data del deposito : 26 settembre 2000

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