Sentenza 2 marzo 2000
Massime • 1
Nel computo dei termini di durata massima della custodia cautelare previsti dal comma 6 dell'art.304 cod.proc.pen., non si tiene conto, a norma del comma 7 del medesimo articolo, dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lett.b). Nè a tal riguardo assume rilievo contrario la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n.292 del 1998, ove si è già affrontato il tema della durata massima della custodia in ipotesi di regressione del processo, in quanto, ferma restando la portata generale da annettere al limite sancito dall'art.304, comma 6, cod.proc.pen., altro e diverso è il problema relativo al calcolo di tale limite.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2000, n. 1623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1623 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOSANA CAMILLO Presidente del 02/03/2000
1. Dott. ROSSI BRUNO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 1623
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 44779/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) RE PP n. il 07.12.1957
avverso ordinanza del 25.02.1999 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA sentita la relazione fatta dal consigliere Dr. LOSANA CAMILLO sentite le conclusioni del P.G.
LA CORTE OSSERVA.
RE PP chiese alla Corte d'assise di Reggio Calabria la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare di fase, a sensi dell'art. 304 comma 6 c.p.p.. La Corte d'assise respinse l'istanza. Propose appello il BA ed il Tribunale di Reggio Calabria, con ordinanza 25.02.1999, ha respinto il gravame.
Secondo la difesa del BA il termine di cui al sesto comma dell'art. 304 cpp era decorso non essendo consentito cumulare a tale termine (il doppio del termine di fase di cui all'art. 303 cpp) altri periodi di sospensione, come invece aveva fatto la Corte d'assise. In vero il termine dell'art. 304 comma 6, in forza della sentenza della Corte costituzionale n. 292/98, ha carattere generale ed assorbente e costituisce un limite invalicabile.
Secondo il Tribunale di Reggio Calabria, invece, il limite sopra indicato non è invalicabile ma possono esservi cumulati altri periodi di sospensione, in particolare quelli di cui all'art. 304 comma 1 lettera b) richiamati dal comma 7 dell'art. 304 cpp. Contro l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il BA ribadendo che il termine di custodia cautelare individuato a sensi dell'art. 304 comma 6 cpp era stato superato, e che, in applicazione della sentenza n. 292/98 della Corte costituzionale, quel termine era tassativo, di portata generale, ed invalicabile. Il ricorso si fonda su una unica, generica affermazione, la quale è peraltro manifestamente infondata.
In sostanza il ricorrente deduce che la durata della custodia cautelare aveva superato il doppio dei termini previsti dall'art. 303 c.p.p.; che, in forza della sentenza della Corte costituzionale n.
292/98, tale limite doveva considerarsi invalicabile;
e che quindi l'imputato avrebbe dovuto essere scarcerato.
Senonché il BA confonde la norma che riguarda il limite della durata (termine) della custodia cautelare, di cui al comma 6 dell'art. 304 c.p.p., con la norma, di cui al comma 7 dello stesso articolo, che riguarda il modo di calcolare (o computare) tale termine. La citata sentenza della Corte costituzionale si riferisce alla prima norma e non certo alla seconda.
È dunque vero che il termine di durata della custodia cautelare, così come indicato dall'art. 304 comma 6 c.p.p. ha una portata generale, (come, nella sua sentenza interpretativa di rigetto in ordine a giudizio di legittimità costituzionale del quarto comma dell'art. 303 c.p.p., ha stabilito il giudice delle leggi) ma altro e diverso è il problema relativo al calcolo di questo limite. Entrano al riguardo in gioco i periodi di sospensione richiamati dal comma 7 dello stesso articolo 304 c.p.p., (che sono quelli ricollegati alle sospensioni previste dal comma 1 lettera b). Il comma 7 dice appunto che nel computo del termine di cui al precedente comma 6 "non si tiene conto" di tali periodi di sospensione. Ciò vuol dire che quei periodi, nel calcolo della durata della custodia cautelare in atto, non contano, è come se non fossero trascorsi;
e conseguentemente la durata della custodia cautelare, concretamente "sofferta" dal soggetto, viene ad essere "decurtata" di tali periodi, viene "accorciata". Esemplificando: se, contando tali periodi, (i quali siano complessivamente durati, ad esempio, tre mesi) il soggetto è stato in custodia cautelare (sempre a mero titolo di esempio) per tre anni e due mesi, non calcolando quei periodi dovrà ritenersi che egli abbia "sofferto" soltanto due anni e undici mesi di custodia cautelare. E se il termine di cui all'art. 304 comma 6 era di tre anni, ecco che tale termine, così calcolato, non risulta ancora decorso.
In conclusione: computando il termine secondo il criterio di cui al comma 7 dell'art. 304 c.p.p., la durata effettiva della custodia cautelare "sofferta" viene ad essere considerata ridotta in misura corrispondente ai periodi di sospensione rientranti nella disposizione di cui al comma 1 lettera b); e per converso il termine risulta "spostato in avanti" di quella stessa misura. È facile vedere come, su tutta questa problematica, la citata sentenza della Corte costituzionale non incida minimamente. Venendo al caso di specie, si osserva che i giudici del merito hanno espressamente e puntualmente motivato in ordine al fatto che tutti i periodi di sospensione specificamente individuati, (e che non dovevano essere computati per stabilire la durata, al fine di individuarne il termine, della custodia cautelare sofferta dal BA) rientravano nelle ipotesi di cui al citato comma 1 lettera b) dell'art. 304 c.p.p. ed hanno correttamente concluso che i limiti di cui al comma 6 dello stesso articolo risultavano ampliati di quella stessa misura e, in concreto, non superati.
Ora: sul punto sia della individuazione dei periodi di sospensione, sia del loro inquadramento nella previsione del citato comma 1 lettera b) dell'art. 304 c.p.p., il ricorrente non muove alcuna specifica censura all'ordinanza impugnata. Egli, ripetesi, si limita all'affermazione che non era stata fatta corretta applicazione del comma 6 dell'art. 304 c.p.p., perché alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 292 del 1998, il termine ivi indicato doveva ritenersi in modo assoluto, e senza eccezioni, "invalicabile". Ma, come si è visto, tale affermazione, con riferimento alla situazione processuale di cui al caso in esame, risulta, manifestamente, del tutto fuori luogo e quindi errata.
(Solo nella discussione orale il difensore del BA ha accennato al fatto che il periodo di sospensione di 15 giorni corrispondente al tempo intercorrente tra il provvedimento di accoglimento della richiesta di astensione del Presidente e del Giudice "a latere" ed il momento della ripresa dell'attività dibattimentale, non sarebbe "detraibile". Si tratta di un motivo non esplicitato nel ricorso e quindi intempestivamente dedotto. In ogni caso il difensore stesso non ha spiegato se ed in che termini la lamentata "detrazione" dalla durata della custodia cautelare, di tale periodo, fosse nel concreto rilevante e decisiva in ordine alla ritenuta non decorrenza del termine massimo della custodia cautelare.)
Non resta quindi che dichiarare il ricorso inammissibile con le conseguenze di legge.
P. T. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2000