Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2000, n. 1623
CASS
Sentenza 2 marzo 2000

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Nel computo dei termini di durata massima della custodia cautelare previsti dal comma 6 dell'art.304 cod.proc.pen., non si tiene conto, a norma del comma 7 del medesimo articolo, dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lett.b). Nè a tal riguardo assume rilievo contrario la sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n.292 del 1998, ove si è già affrontato il tema della durata massima della custodia in ipotesi di regressione del processo, in quanto, ferma restando la portata generale da annettere al limite sancito dall'art.304, comma 6, cod.proc.pen., altro e diverso è il problema relativo al calcolo di tale limite.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2000, n. 1623
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1623
    Data del deposito : 2 marzo 2000

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