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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 11/12/2025, n. 1346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1346 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL 3552/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
05/12/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 3552/2021 promossa
tra
, con l'avv. Domenico Macrì; Parte_1
-ricorrente–
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv. Lilia Bonicioli CP_1
-resistente-
conclusioni dalle parti: come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/11/2021, la signora proponeva Parte_1
ricorso chiedendo di accertare e riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento
in favore della Sig.ra dal 28/05/2019, così come riconosciuto Parte_1
dall'Ill.mo Giudice Dott. Enrico Rizzo nel decreto di omologa del 30/11/2020 R.G.L. n.°
2068/2017 (così come corretto dal G.L. Dott. E. Rizzo con provvedimento datato
08/04/2021) e sino all'effettivo pagamento della prestazione, di conseguenza,
condannare l in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità di
accompagnamento dall'1/06/2019 all'effettivo pagamento per un totale complessivo di
euro 12.320,28 (euro 13.518,80 – euro 1.198,52, quest'ultima somma effettivamente
corrisposta all'interessato), oltre gli interessi legali successivi, come per legge, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore costituito anticipatario.
Deduceva:
-che l di Reggio Calabria, anziché procedere alla liquidazione della prestazione CP_1
riconosciuta con decreto di omologa del 30/11/2020 R.G. n.° 2068/2017,
inspiegabilmente trasmetteva alla ricorrente la comunicazione di Riliquidazione della
Prestazione n.° 07087057 Cat. INVCIV, decorrenza 1 gennaio 2013 inserendo nel ricalcolo anche il conguaglio della suindicata indennità di indennità
- che l nel caso specifico, doveva invece provvedere separatamente alla CP_1
liquidazione in questione, con l'indicazione dettagliata degli importi mensili della prestazione di detta indennità, l'importo degli arretrati, l'indicazione che non è
fiscalmente imponibile, ecc.;
- che la somma da corrispondere alla ricorrente per il diritto all'indennità di accompagnamento in oggetto era di Euro 13.518,80 con il conguaglio veniva riconosciuto l'importo lordo complessivo di Euro 1.498,14 e corrisposto un importo al netto di Euro 1.198, 52.
Costituitosi in giudizio, l chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in CP_1
fatto ed in diritto. Specificava che dovendo provvedere alla ricostituzione della prestazione assistenziale cat. invciv n. 07087057 di titolarità della ricorrente quale invalida civile parziale dal 01/2013 e invalida civile totale dal 04/2014 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, si era provveduto anche a ripartire le somme arretrate per anno di competenza con il conseguente risultato: - il venir meno del diritto dell'assegno di invalidità civile dal 01/2013 al 03/2014 (per superamento dei limiti reddituali), tenuto conto degli importi degli arretrati di pensione cat. SOCTPS n.09587566 ripartiti anno per anno, con debito di euro 4.660,52; - il venir meno del diritto alla maggiorazione sociale per gli anni 2015/2016/2017, con debito di euro 7.420,14; -
- il permanere del diritto alla pensione di invalidità civile dal 04/2014 (al 12/2014 di importo pari all'assegno sociale come da legge). Per quanto sopra era stato effettuato il conguaglio tra credito e debito e, pertanto, il credito derivante dalla liquidazione dell'indennità di accompagnamento (pari ad euro 13.518,80) era stato utilizzato per il recupero dell'indebito (pari ad euro 4.600,52 ed euro 7.420,14) con conseguente residuo credito pari ad euro 1.498,14 dal quale era stato altresì recuperato 1/5 (pari ad euro 299,62) relativo ad altro indebito n. 15079119 a carico della ricorrente.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
In materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere
un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi
eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto
deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda. Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni. La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è
certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto. Con
specifico riferimento alla materia che ci occupa, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
con sentenza 4 agosto 2010 n.18046 ha affermato che “in tema di indebito
previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad
ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti
costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un
titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo
esclusivo carico. Nella fattispecie, le S.U. hanno ritenuto che spettasse all'attore-
pensionato l'onere di provare il mancato superamento della soglia di reddito per
l'attribuzione della quota di integrazione al minimo, contestata dall'ente previdenziale
in sede di richiesta stragiudiziale della maggior somma erogata.”
Il principio sopra espresso è stato ribadito dalla Suprema Corte con sentenza
19.9.2011 n.19082.
A tal fine, anche la documentazione prodotta dalla ricorrente non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso. In sostanza parte ricorrente, a fronte della analitica ricostruzione contabile effettuata dal resistente, non offre alcun elemento diretto a confutare l'operazione avversaria offrendo elementi utile a sostenere il preteso diritto violato.
Un quadro probatorio che, in considerazione del ricordato riparto del relativo onere,
non può che condurre al rigetto della domanda proposta.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., avendo il ricorrente, nella dichiarazione di responsabilità in atti, ritualmente dichiarato di possedere i requisiti di legge.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 11/12/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
05/12/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 3552/2021 promossa
tra
, con l'avv. Domenico Macrì; Parte_1
-ricorrente–
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore con l'avv. Lilia Bonicioli CP_1
-resistente-
conclusioni dalle parti: come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/11/2021, la signora proponeva Parte_1
ricorso chiedendo di accertare e riconoscere il diritto all'indennità di accompagnamento
in favore della Sig.ra dal 28/05/2019, così come riconosciuto Parte_1
dall'Ill.mo Giudice Dott. Enrico Rizzo nel decreto di omologa del 30/11/2020 R.G.L. n.°
2068/2017 (così come corretto dal G.L. Dott. E. Rizzo con provvedimento datato
08/04/2021) e sino all'effettivo pagamento della prestazione, di conseguenza,
condannare l in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al CP_1 pagamento in favore della ricorrente dei ratei maturati e non riscossi dell'indennità di
accompagnamento dall'1/06/2019 all'effettivo pagamento per un totale complessivo di
euro 12.320,28 (euro 13.518,80 – euro 1.198,52, quest'ultima somma effettivamente
corrisposta all'interessato), oltre gli interessi legali successivi, come per legge, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore costituito anticipatario.
Deduceva:
-che l di Reggio Calabria, anziché procedere alla liquidazione della prestazione CP_1
riconosciuta con decreto di omologa del 30/11/2020 R.G. n.° 2068/2017,
inspiegabilmente trasmetteva alla ricorrente la comunicazione di Riliquidazione della
Prestazione n.° 07087057 Cat. INVCIV, decorrenza 1 gennaio 2013 inserendo nel ricalcolo anche il conguaglio della suindicata indennità di indennità
- che l nel caso specifico, doveva invece provvedere separatamente alla CP_1
liquidazione in questione, con l'indicazione dettagliata degli importi mensili della prestazione di detta indennità, l'importo degli arretrati, l'indicazione che non è
fiscalmente imponibile, ecc.;
- che la somma da corrispondere alla ricorrente per il diritto all'indennità di accompagnamento in oggetto era di Euro 13.518,80 con il conguaglio veniva riconosciuto l'importo lordo complessivo di Euro 1.498,14 e corrisposto un importo al netto di Euro 1.198, 52.
Costituitosi in giudizio, l chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in CP_1
fatto ed in diritto. Specificava che dovendo provvedere alla ricostituzione della prestazione assistenziale cat. invciv n. 07087057 di titolarità della ricorrente quale invalida civile parziale dal 01/2013 e invalida civile totale dal 04/2014 per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, si era provveduto anche a ripartire le somme arretrate per anno di competenza con il conseguente risultato: - il venir meno del diritto dell'assegno di invalidità civile dal 01/2013 al 03/2014 (per superamento dei limiti reddituali), tenuto conto degli importi degli arretrati di pensione cat. SOCTPS n.09587566 ripartiti anno per anno, con debito di euro 4.660,52; - il venir meno del diritto alla maggiorazione sociale per gli anni 2015/2016/2017, con debito di euro 7.420,14; -
- il permanere del diritto alla pensione di invalidità civile dal 04/2014 (al 12/2014 di importo pari all'assegno sociale come da legge). Per quanto sopra era stato effettuato il conguaglio tra credito e debito e, pertanto, il credito derivante dalla liquidazione dell'indennità di accompagnamento (pari ad euro 13.518,80) era stato utilizzato per il recupero dell'indebito (pari ad euro 4.600,52 ed euro 7.420,14) con conseguente residuo credito pari ad euro 1.498,14 dal quale era stato altresì recuperato 1/5 (pari ad euro 299,62) relativo ad altro indebito n. 15079119 a carico della ricorrente.
Nel merito, il ricorso è infondato e va rigettato.
In materia di onere della prova, l'articolo 2697 c.c. stabilisce che: “Chi vuol far valere
un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi
eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto
deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda”. Tale norma, che riveste carattere centrale in materia di istruzione probatoria, sancisce il principio secondo cui il soggetto che agisce in giudizio deve fornire la prova dei fatti che pone a fondamento della propria domanda. Di contro, colui che si difende deve dare prova delle proprie eccezioni. La norma in esame scandisce le conseguenze negative che si verificano in capo alle parti in ragione della mancata prova dei fatti: diretta conseguenza è
certamente la soccombenza della parte, che non ha provato i fatti che aveva l'onere di provare In particolare, l'articolo 2697 ripartisce le conseguenze della mancata prova tra le parti del processo, stabilendo che grava sull'attore l'onere di allegare i fatti che costituiscono il fondamento della domanda, ossia il diritto che con la domanda intende far valere;
invece, il convenuto deve allegare i fatti posti a fondamento delle proprie eccezioni, ossia le ragioni di inefficacia, modificazione o estinzione di quel diritto. Con
specifico riferimento alla materia che ci occupa, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite,
con sentenza 4 agosto 2010 n.18046 ha affermato che “in tema di indebito
previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, dal pensionato che miri ad
ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti
costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un
titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo
esclusivo carico. Nella fattispecie, le S.U. hanno ritenuto che spettasse all'attore-
pensionato l'onere di provare il mancato superamento della soglia di reddito per
l'attribuzione della quota di integrazione al minimo, contestata dall'ente previdenziale
in sede di richiesta stragiudiziale della maggior somma erogata.”
Il principio sopra espresso è stato ribadito dalla Suprema Corte con sentenza
19.9.2011 n.19082.
A tal fine, anche la documentazione prodotta dalla ricorrente non è, di per sé, idonea a comprovare quanto reclamato in ricorso. In sostanza parte ricorrente, a fronte della analitica ricostruzione contabile effettuata dal resistente, non offre alcun elemento diretto a confutare l'operazione avversaria offrendo elementi utile a sostenere il preteso diritto violato.
Un quadro probatorio che, in considerazione del ricordato riparto del relativo onere,
non può che condurre al rigetto della domanda proposta.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi dell'art. 152 disp. att.
c.p.c., avendo il ricorrente, nella dichiarazione di responsabilità in atti, ritualmente dichiarato di possedere i requisiti di legge.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 11/12/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo