Sentenza 9 marzo 2007
Massime • 1
Non costituisce forza maggiore, e quindi non legittima la richiesta di restituzione nel termine per l'impugnazione della sentenza contumaciale, il mancato o inesatto adempimento dell'incarico da parte del difensore di fiducia, consistente nell'omessa informazione dell'avvenuta notifica, quale che sia la causa dell'inadempimento, e quindi se pure essa sia ascrivibile ad un grave stato morboso che ha indotto il difensore all'abbandono dell'attività, perchè in ogni caso incombe sull'imputato l'onere di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito al difensore.
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Massima di diritto La Seconda Sezione, in tema di restituzione nel termine per impugnare, ha affermato che il mancato o inesatto adempimento del difensore di fiducia nell'incarico di proporre ricorso non integra caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la restituzione nel termine, poiché rientra nella sfera di controllo dell'imputato, il quale è tenuto a vigilare sull'attività difensiva e ad attivarsi tempestivamente per il deposito dell'impugnazione. Non costituisce forza maggiore neppure l'abbandono della difesa fiduciaria o la negligenza professionale del legale, ove l'interessato, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto acquisire conoscenza della sentenza e nominare un …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2007, n. 12922 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12922 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 09/03/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 370
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RENZO Michele - Consigliere - N. 21989/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SA LI, nata il [...];
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. RENZO Michele;
viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
SA LI ha chiesto la restituzione nel termine per impugnare ai sensi dell'art. 175 c.p.p., invocando la forza maggiore, consistente nel fatto che l'estratto contumaciale della sentenza di condanna era stato notificato al difensore nel momento in cui questi, colto da un male incurabile, aveva abbandonato l'attività professionale.
In ordine al ricorso il Procuratore Generale ha rassegnato le seguenti conclusioni:
L'istante invoca la forza maggiore, per non essere stata informata dal proprio difensore di fiducia della notificazione della sentenza oggetto della restituzione nel termine.
In tali condizioni, l'assunto della ricorrente - basato sul necessitato (perché determinato da grave malattia) comportamento omissivo del difensore, ancorché da lei sollecitato, è inidoneo ad essere condiviso:
- perché il mancato o inesatto adempimento dell'incarico da parte del difensore, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore legittimanti la restituzione nel termine, dato che incombe sull'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferitogli (Cass. Sez. 2^, 11 novembre 2003, Sulli - Cass, Sez. 1^, 24 aprile 1001, Bekhit);
- perché le affermazioni meramente labiali dell'interessato non sono di per sè sole idonee a fornire la prova della circostanza su cui si fonda l'istanza (Cass. Sez. 2^, 1 dicembre 1992, Galli - Cass. sez. 1^, 28 giugno 1993, Stojanovic - Cass. Sez. 5^, 31 gennaio 1994, Proietti - Cass. Sez. 2^, 11 luglio 1994, Orazi);
- perché la stessa Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (2 settembre 2004, Kimmel c. Italia), ha affermato incombere sull'imputato l'onere di prendere contatto con proprio difensore per essere messo a conoscenza degli sviluppi del processo. La Corte condivide e fa proprie tali osservazioni, in forza delle quali s'impone il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2007