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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/11/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1060/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1060/2025 R.G. avente ad
OGGETTO: Interdizione
PROMOSSA DAI RICORRENTI
, nato a [...] il [...], c. f. , Controparte_1 C.F._1
cittadinanza italiana,
nata a [...] il [...], c. f. , cittadinanza Parte_1 C.F._2
italiana,
nata a [...] il [...], c. f. cittadinanza Controparte_2 C.F._3
italiana,
tutti residenti in [...], e tutti elettivamente domiciliati in Torino, corso Francia, 52, presso lo studio dell'avv. Matilde
Chiadò per delega in atti nei confronti di
, nato a [...] il [...], c. f. , residente in Controparte_3 C.F._4
San Francesco al Campo (TO), via Cascina Ghella, 1,
e con l'intervento di pagina 1 di 4 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della
Repubblica
CONCLUSIONI
per parte RICORRENTE: ”Dichiarare l'interdizione di e dettare le Controparte_3
opportune statuizioni
Nominare quale tutore dell'interdetto la madre nata a [...] il Parte_1
14.09.1968, c. f. , residente in [...]
Ghella, 1.”
Per la PROCURA: “V° il P M conclude per l'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 17.4.2025, i ricorrenti, genitori e sorella dell'interdicendo, ha chiesto che fosse pronunciata l'interdizione del figlio/fratello, perché affetto da “ritardo
globale dello sviluppo in ipogenesia della porzione inferiore del verme” (cfr. ricorso introduttivo).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 18.6.2025, si procedeva all'esame dell'interdicendo; all'esito, la madre veniva Parte_1
nominata, con l'accordo degli altri ricorrenti, tutore provvisorio dell'interdicendo “per le
emergenze sanitarie e per la cura e la tutela della persona nonché per il compimento di atti con
carattere di indifferibilità ed urgenza nell'interesse della persona interdicenda”. I ricorrenti rinunciati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., chiedevano fissarsi udienza per la rimessione in decisione.
Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare:
- nel verbale del 21.04.2015, della Commissione Medica che lo ha riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con la diagnosi di “ritardo globale dello
sviluppo in ipogenesia della porzione inferiore del verme con ampliamento cisterna magna,
microcefalia e dismorfismo faciale”. Nel predetto documento è stato dato atto che CP_3
pagina 2 di 4 “non ha acquisito linguaggio parlato, indica le proprie necessità indicando con le mani e con
vocalizzi sillabici, frequenta scuola elementare con insegnante di sostegno ….grave
compromissione del linguaggio con turbe affettive e comportamentali di media gravità” (doc. 8a,
doc. 8b).
- nel referto del 12.11.2018 della Rete Regionale Malattie Rare dell'IRCCS “E. Medea” in cui si formula diagnosi di sindrome di Pitt-Hopking, malattia genetica rara dalla associazione tra ipotonia, ritardo cognitivo, deambulazione con note atassiche,
linguaggio verbale molto ridotto o assente (doc. 9).
- nel certificato del medico curante di in data 21.02.2025, attestante che CP_3
non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza CP_3
continua (doc. 10).
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì
dagli esiti dell'esame dell'interdicendo che non è stato in grado di rispondere ad alcune delle semplici domande a lui rivolte dal giudice, limitandosi al gesto “OK” e ad emettere suoni (cfr. verbale di udienza del 18.6.2025).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che il beneficiando non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparso per nulla collocata nel tempo e nello spazio.
Il deficit cognitivo da cui è affetto l'interdicendo è sicuramente abituale e permanente e,
per la sua gravità, esclude del tutto la capacità del medesimo di provvedere alla cura della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Nulla va disposto in questa sede in relazione alla domanda dei ricorrenti di nomina del tutore, trattandosi di competenza del giudice tutelare.
Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del Giudice
Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
pagina 3 di 4 In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, visto il parere conforme del P.M., rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di , nato a [...] il [...], c. f. Controparte_3
, residente in [...], C.F._4
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato
Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 13 novembre 2025
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Antonia Mussa)
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di IVREA
in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Antonia MUSSA Presidente
dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est dott.ssa Federica LORENZATTI Giudice
sentito il relatore all'esito dell'udienza celebrata da ultimo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1060/2025 R.G. avente ad
OGGETTO: Interdizione
PROMOSSA DAI RICORRENTI
, nato a [...] il [...], c. f. , Controparte_1 C.F._1
cittadinanza italiana,
nata a [...] il [...], c. f. , cittadinanza Parte_1 C.F._2
italiana,
nata a [...] il [...], c. f. cittadinanza Controparte_2 C.F._3
italiana,
tutti residenti in [...], e tutti elettivamente domiciliati in Torino, corso Francia, 52, presso lo studio dell'avv. Matilde
Chiadò per delega in atti nei confronti di
, nato a [...] il [...], c. f. , residente in Controparte_3 C.F._4
San Francesco al Campo (TO), via Cascina Ghella, 1,
e con l'intervento di pagina 1 di 4 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI IVREA, in persona del Procuratore della
Repubblica
CONCLUSIONI
per parte RICORRENTE: ”Dichiarare l'interdizione di e dettare le Controparte_3
opportune statuizioni
Nominare quale tutore dell'interdetto la madre nata a [...] il Parte_1
14.09.1968, c. f. , residente in [...]
Ghella, 1.”
Per la PROCURA: “V° il P M conclude per l'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto in data 17.4.2025, i ricorrenti, genitori e sorella dell'interdicendo, ha chiesto che fosse pronunciata l'interdizione del figlio/fratello, perché affetto da “ritardo
globale dello sviluppo in ipogenesia della porzione inferiore del verme” (cfr. ricorso introduttivo).
Adottati i provvedimenti di cui all'art. 713 c.p.c., all'udienza del giorno 18.6.2025, si procedeva all'esame dell'interdicendo; all'esito, la madre veniva Parte_1
nominata, con l'accordo degli altri ricorrenti, tutore provvisorio dell'interdicendo “per le
emergenze sanitarie e per la cura e la tutela della persona nonché per il compimento di atti con
carattere di indifferibilità ed urgenza nell'interesse della persona interdicenda”. I ricorrenti rinunciati i termini ex art. 473 bis.28 c.p.c., chiedevano fissarsi udienza per la rimessione in decisione.
Le circostanze esposte in ricorso hanno trovato riscontro nella documentazione allegata al medesimo e, in particolare:
- nel verbale del 21.04.2015, della Commissione Medica che lo ha riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita con la diagnosi di “ritardo globale dello
sviluppo in ipogenesia della porzione inferiore del verme con ampliamento cisterna magna,
microcefalia e dismorfismo faciale”. Nel predetto documento è stato dato atto che CP_3
pagina 2 di 4 “non ha acquisito linguaggio parlato, indica le proprie necessità indicando con le mani e con
vocalizzi sillabici, frequenta scuola elementare con insegnante di sostegno ….grave
compromissione del linguaggio con turbe affettive e comportamentali di media gravità” (doc. 8a,
doc. 8b).
- nel referto del 12.11.2018 della Rete Regionale Malattie Rare dell'IRCCS “E. Medea” in cui si formula diagnosi di sindrome di Pitt-Hopking, malattia genetica rara dalla associazione tra ipotonia, ritardo cognitivo, deambulazione con note atassiche,
linguaggio verbale molto ridotto o assente (doc. 9).
- nel certificato del medico curante di in data 21.02.2025, attestante che CP_3
non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza CP_3
continua (doc. 10).
La sussistenza dei presupposti di legge per la pronuncia di interdizione è emersa altresì
dagli esiti dell'esame dell'interdicendo che non è stato in grado di rispondere ad alcune delle semplici domande a lui rivolte dal giudice, limitandosi al gesto “OK” e ad emettere suoni (cfr. verbale di udienza del 18.6.2025).
Il quadro probatorio sopra riportato rende evidente che il beneficiando non è in grado di intendere e volere, di determinarsi in modo autonomo ed è apparso per nulla collocata nel tempo e nello spazio.
Il deficit cognitivo da cui è affetto l'interdicendo è sicuramente abituale e permanente e,
per la sua gravità, esclude del tutto la capacità del medesimo di provvedere alla cura della sua persona, della salute e dei propri interessi;
la gravità ed entità dell'indicato deficit, inoltre, rende sicuramente non adeguata qualsiasi altra misura di protezione.
Nulla va disposto in questa sede in relazione alla domanda dei ricorrenti di nomina del tutore, trattandosi di competenza del giudice tutelare.
Va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza alla cancelleria del Giudice
Tutelare dell'intestato Tribunale, anche al fine di consentire l'acquisizione di elementi utili di valutazione per la nomina del tutore.
pagina 3 di 4 In considerazione della natura del giudizio e dei rapporti tra le parti, sussistono gravi motivi per compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ivrea, definitivamente pronunciando, visto il parere conforme del P.M., rigettata ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
1) DICHIARA l'interdizione di , nato a [...] il [...], c. f. Controparte_3
, residente in [...], C.F._4
2) COMPENSA le spese di giudizio tra le parti;
3) DISPONE la trasmissione alla cancelleria del Giudice Tutelare presso l'intestato
Tribunale di copia della presente sentenza, per le determinazioni di competenza.
Manda alla cancelleria per gli incombenti di rito.
Così deciso in Ivrea, in data 13 novembre 2025
IL GIUDICE rel./est. IL PRESIDENTE
(dott.ssa Rossella Mastropietro) (dott. Antonia Mussa)
pagina 4 di 4