Sentenza 9 maggio 2002
Massime • 1
In materia di applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689 del 1981, il principio generale dell'art. 23, ultimo comma, della legge stessa - che stabilisce l'inappellabilità e la ricorribilità per cassazione delle sentenze pretorili rese sull'opposizione all'ordinanza ingiuntiva - non trova applicazione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, attinenti ad omesso versamento di contributi assicurativi, per le quali il successivo art. 35, comma quarto, prescrive che il giudizio introdotto dall'opposizione suddetta si svolga nelle forme di cui agli art. 442 e segg. cod. proc. civ., con la conseguenza che la sentenza di primo grado è (salvo il limite di valore di lire cinquantamila) suscettibile di appello secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 433 cod. proc. civ. e non direttamente di ricorso per cassazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6674 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
Prof. Bruno BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da: S.I.R.E.T. s.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lucio Riccardi ed elettivamente domiciliata in Roma alla via degli Scipioni n. 268/A (presso l'avv. Domenico Battista), giusta procura a margine del ricorso
- ricorrente -
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE I.N.P.S. in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Marchini e Fabio Fonzo e presso gli stessi elettivamente domiciliato in Roma alla via della Frezza n. 17, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Bari-Sezione Lavoro n. 8181/99 del 9 agosto 1999 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 4621/96).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19 febbraio 2002 dal Consigliere Dott. Bruno Balletti;
Udito l'avv. Fabio Fonzo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Elisabetta Maria Cesqui, che ha concluso per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Bari la S.I.R.E.T. s.r.l. (in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante LE Di Gì oia) proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 100/1993 - con la quale l'I.N.P.S. aveva ingiunto ex legge n. 689/1981 il pagamento della somma di L.
2.090.000 a titolo di parziale evasione contributiva - eccependo che: - aveva sempre applicato ai propri dipendenti il c.c.n.l. dell'industria edilizia;
- ai fini previdenziali ed assicurativi era stata inizialmente inquadrata nel settore "industrie edili" e successivamente, dal 1^ gennaio 1981, nel settore delle "industrie metalmeccaniche"; - aveva continuato ad applicare gli istituti del c.c.n.l. delle "industrie edili" (di maggior favore per i dipendenti) e, tra tali istituti, la "indennità senza limitazioni di orario" (cd. "i.s.l.o.") corrisposta a cinque impiegati non vincolati, per le mansioni svolte, al rigido rispetto dell'orario di lavoro;
- la cennata indennità, corrisposta nella misura minima di circa L. 370.000 mensili, consentiva la "copertura" di 55 ore di lavoro straordinario, misura di gran lunga superiore al tetto delle 35 ore fissate per il settore metalmeccanico. La società opponente chiedeva, pertanto, la revoca dell'opposta ordinanza-ingiunzione con ogni relativa conseguenza. Si costituiva in giudizio l'I.N.P.S. che impugnava l'avversa opposizione e ne chiedeva l'integrale rigetto.
L'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari - con sentenza del 9 agosto 1998 - rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio il Giudice del Lavoro ha ritenuto che l'opposizione de qua è stata proposta da soggetto giuridico privo di legittimazione poiché "l'ordinanza impugnata è stata emessa nei confronti della persona fisica LE Di IA, ritenuto responsabile dell'inadempimento contributivo e quindi della violazione in quanto amministratore della società, ... (mentre) l'opposizione è stata proposta dalla società, in persona del legale rappresentante (cfr. anche la provenienza del mandato), quindi da un soggetto diverso dal destinatario dell'ingiunzione". Per la cassazione di tale sentenza la S.I.R.E.T. s.r.l. propone ricorso sostenuto da due motivi.
L'I.N.P.S. resiste con controricorso - con cui, tra l'altro ha eccepito l'inammissibilità dell'avverso ricorso in considerazione che il principio sull'inapplicabilità e sulla diretta ricorribilità in cassazione della sentenza del pretore resa- sulla opposizione all'ordinanza-ingiunzione per sanzioni amministrative non trova applicazione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie concernenti il mancato versamento di contributi assicurativi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo la ricorrente - denunziando "violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 112 cod. proc. civ. e dai principi generali in tema di legitimatio ad causam e ad processum, nonché degli artt. 3 e 8 della legge n. 689/1981" - rileva che l'opposta ordinanza-ingiunzione non era stata emessa nei confronti di Di IA LE "in proprio" ma "nella qualità di amministratore unico della S.I.R.E.T. s.r.l.", per cui, stante l'identità tra soggetto e destinatario dell'ingiunzione e la società opponente, il giudice dell'opposizione ha errato "nel non riconoscere alla cennata società un vero e proprio interesse giuridico alla rimozione del provvedimento e, quindi, piena legittimazione ad attivarsi in giudizio per la revoca dell'ingiunzione".
Con il secondo motivo la ricorrente censura la sentenza impugnata per "insufficiente e contraddittoria motivazione" "in ordine alle ragioni per le quali la S.I.R.E.T., soggetto passivo della ingiunzione, identificato per il tramite del suo amministratore e legale rappresentante, LE Di IA, non avrebbe avuto legittimazione a proporre opposizione e avrebbe dovuto subire passivamente la condanna al pagamento delle sanzioni amministrative per la pretesa violazione di obbligazioni contributive, atteso che, pur riconoscendo la sussistenza del vincolo di solidarietà per il pagamento della sanzione a carico della società e della persona che la rappresenta, viene poi negato alla prima il diritto di contraddire e di essere assolta dallo stesso obbligo di pagamento".
2 - Preliminare all'esame delle esposte censure è quello relativo alla eccepita inammissibilità dell'impugnativa proposta direttamente mediante ricorso per cassazione avverso la sentenza del pretore con riferimento alla disposizione di cui all'art. 23, ultimo comma, della legge n. 689/1981, poiché - secondo la cennata eccezione del controricorrente - tale norma, che stabilisce l'inapplicabilità e la ricorribilità in cassazione della sentenza pretorile resa sull'opposizione a ordinanza-ingiunzione, non troverebbe applicazione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie attinenti al mancato versamento di contributi assicurativi.
L'eccezione come dinanzi sollevata si appalesa fondata. Al riguardo il relativo quadro normativo di riferimento può identificarsi rilevando che: a) l'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 689/1981, concernente il giudizio di opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ex art. 18 di detta legge, statuisce che la sentenza del pretore che definisce tale giudizio "è inappellabile, ma è ricorribile in cassazione"; b) l'art. 35 sempre di detta legge prevede, al quarto comma, che l'opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa dagli enti previdenziali per violazioni consistenti in omissioni contributive (secondo comma) o eziologicamente connesse a tali omissioni (terzo comma) si proponga al pretore "in funzione di giudice del lavoro" con espressa statuizione che al relativo giudizio di opposizione - in materia, appunto (giova ribadirlo), di "violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie" - "si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 22 e il quarto comma dell'art. 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli artt. 442 e segg. cod. proc. civ.". La norma testè citata dimostra - come è stato rilevato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 63/2000 - che il legislatore non ha ignorato il tema dei rapporti fra rito del lavoro, applicabile alle controversie di cui agli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. e rito, a sua volta, speciale, applicabile alle controversie introdotte con opposizione ad ordinanza-ingiunzione; in particolare con la cennata norma è stato considerato il caso specifico in cui il provvedimento sanzionatorio (di cui alla ordinanza-ingiunzione) sia emesso per "le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale di contributi e premi", nonché quello in cui, pur trattandosi di violazioni diverse, venga nondimeno accertato che "da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi", disponendosi in entrambi i casi l'applicabilità del rito del lavoro "salvo le summenzionate deroghe (riferite a peculiari modalità del rito speciale) espressamente statuite).
Dal rinvio operato dall'art. 35 cit. alle disposizioni sulle controversie individuali di lavoro - che prevede l'appellabilità (salvo il limite di valore di L. 50.000 non ricorrente nella specie) delle sentenze di primo grado - consegue che le sentenze del pretore conclusive dei giudizi di cui al quarto comma dell'art. 35 sono impugnabili (oltre il limite di valore predetto) con le forme e secondo le modalità e i termini ex artt. 433 e segg. cod. proc. civ. e non direttamente con ricorso per cassazione (cfr. Cass. n. 6184/1988, Cass. n. 4119/1991, Cass. n. 4177/1992, oltre alla già citata Cass. sez. unite n. 63/2000 in sede di composizione di contrasto tra le sezioni semplici riferito, peraltro, all'art. 3 della legge n. 742/1969 (sull'inapplicabilità per le controversie di lavoro e previdenziali dei termini in periodo feriale) che non può riguardare il procedimento di opposizione a ordinanza-ingiunzione ex legge n. 742/1969 con le sole eccezioni che, a norma dell'art. 35 cit., impongono l'applicazione del rito speciale del lavoro, di ascrivere la relativa controversia nel novero di quelle di cui agli artt. 409 e 442 cod. proc. civ.). È, altresì, da rimarcare che il diverso trattamento processuale riservato dall'art. 35 cit. al giudizio di opposizione alle ingiunzioni fondate sull'accertamento di violazioni amministrative comportanti il mancato versamento di contributi previdenziali e assicurativi rispetto a quello previsto per le opposizioni alle ingiunzioni fondate sull'accertamento di diverse violazioni previdenziali è stato ritenuto conforme al dettato degli artt. 3 e 24 Cost. nella sentenza n. 433/1999 della Corte Cost. In definitiva, poiché nella specie l'ordinanza-ingiunzione opposta riguardava la violazione amministrativa in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria consistente nel mancato versamento di contributi assicurativi, il principio (ex art. 23, ultimo comma, della legge 689/1981) dell'inappellabilità e della diretta ricorribilità in cassazione delle sentenze rese dal pretore sulle opposizioni alle cennate ordinanze-ingiunzioni non può trovare applicazione giusta la specifica statuizione contenuta al quarto comma dell'art. 35 della legge n. 689 cit..
3 - Alla stregua delle considerazioni svolte il ricorso proposto dalla s.r.l. S.I.R.E.T. deve, quindi, essere dichiarato inammissibile e la società ricorrente va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 5,50 oltre a euro 2500 per onorario.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2002