Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6674
CASS
Sentenza 9 maggio 2002

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In materia di applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge n. 689 del 1981, il principio generale dell'art. 23, ultimo comma, della legge stessa - che stabilisce l'inappellabilità e la ricorribilità per cassazione delle sentenze pretorili rese sull'opposizione all'ordinanza ingiuntiva - non trova applicazione con riguardo alle violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie, attinenti ad omesso versamento di contributi assicurativi, per le quali il successivo art. 35, comma quarto, prescrive che il giudizio introdotto dall'opposizione suddetta si svolga nelle forme di cui agli art. 442 e segg. cod. proc. civ., con la conseguenza che la sentenza di primo grado è (salvo il limite di valore di lire cinquantamila) suscettibile di appello secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 433 cod. proc. civ. e non direttamente di ricorso per cassazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6674
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6674
    Data del deposito : 9 maggio 2002

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