Sentenza 9 novembre 2000
Massime • 1
A norma dell'art. 613, quarto comma, cod. proc. pen. , l'imputato ha diritto ad essere avvisato personalmente allorché sia assistito da difensore di fiducia non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione; tale ipotesi tuttavia non si verifica quando il difensore di fiducia sia divenuto cassazionista soltanto dopo la presentazione del ricorso ma comunque in tempo utile per la notifica, essendo in tal caso sufficiente dare avviso al predetto difensore.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/11/2000, n. 3475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3475 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO - Presidente - del 09/11/2000
1. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MARZANO FRANCESCO - Consigliere - N. 1976
3. Dott. SPAGNUOLO ANTONIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROMIS VINCENZO - rel. Consigliere - N. 031917/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) AR AR N. IL 16/05/1971
avverso SENTENZA del 22/12/1999 CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione svolta dal Consigliere Dott. ROMIS VINCENZO
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Generale Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per il rigetto del ricorso Udito il difensore Avv. Riccardo Pedullà il quale eccepisce preliminarmente il mancato avviso all'imputato a suo avviso necessario perché al momento del ricorso esso legale non era ancora cassazionista;
chiede l'accoglimento del ricorso;
OSSERVA
La Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della decisione del Pretore di quella stessa città, sostituiva la pena detentiva di giorni quindici di arresto, inflitta a RA AR unitamente all'ammenda di lire 600.000 per il reato di guida in stato di ebbrezza, con quella di lire 1.125.000 di ammenda confermando nel resto la sentenza impugnata. La Corte territoriale riteneva sufficientemente provata la penale responsabilità dell'imputato in considerazione della testimonianza resa in primo grado dai verbalizzanti i quali avevano riferito di essere intervenuti a seguito di un sinistro stradale in cui era rimasto coinvolto anche il RA e di aver desunto lo stato di ebbrezza di costui da uno stato confusionale, dalla sua irritabilità e dall'alito vinoso. Ha proposto ricorso per Cassazione il RA deducendo vizio motivazionale in ordine alla valutazione delle risultanze processuali ed evidenziando che al Pronto Soccorso, dove si era recato per sottoporsi a visita e medicazioni dopo l'incidente, non gli era stato riscontrato lo stato di ebbrezza.
All'odierna udienza l'avv. Riccardo Pedullà, difensore di fiducia del RA, ha eccepito che a quest'ultimo non risulta essere stato dato avviso della trattazione del ricorso, avviso che, secondo detto difensore, sarebbe stato necessario in quanto esso legale non era ancora cassazionista al momento della presentazione del ricorso sottoscritto personalmente dalla parte. Tale assunto non può essere condiviso;
ed invero, appare evidente che l'avviso al difensore di fiducia, divenuto cassazionista dopo la presentazione del ricorso ed in tempo utile per la notifica del rituale avviso dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso medesimo, non solo assicura certamente la più ampia garanzia di difesa, ma si pone anche del tutto in sintonia con la "ratio" e con la formulazione letterale dell'art. 613 c.p.p. il cui quarto comma, invocato dall'avv.
Pedullà, prevede l'avviso all'imputato solo allorquando questi sia privo di difensore di fiducia (iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione): detta ipotesi non si verifica evidentemente allorché l'imputato - come nella concreta fattispecie - risulti assistito da difensore di fiducia divenuto cassazionista in tempo utile per la notifica dell'avviso stesso nel rispetto dei termini stabiliti, rispettivamente, dall'art. 610 c.p.p. e dall'art. 169 disp. att. codice di rito.
Passando all'esame del ricorso, rileva il Collegio che lo stesso deve essere dichiarato inammissibile, in considerazione della manifesta infondatezza delle censure che - come si rileva agevolmente dal tenore dei motivi sopra sinteticamente evidenziati - concernono apprezzamenti di merito e tendono ad una rivalutazione delle risultanze processuali non consentita nel giudizio di Cassazione. Giova sottolineare che, secondo il consolidato orientamento di questa Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità, nelle sue varie e concrete espressioni - contraddittorietà, illogicità, etc. - deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali;
con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 3^, N. 4115/96, RV. 203272). Tale principio, già più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì enunciato dalle stesse Sezioni Unite le quali, infatti, hanno ritenuto opportuno puntualizzare che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr. Sez. Un., N. 6402/97, imp. Dessimone ed altri, RV. 207944). Nel caso di specie, la Corte di merito ha motivato il suo convincimento richiamando espressamente le deposizioni dei verbalizzanti i quali hanno riferito circostanze obiettive - stato confusionale, irritabilità ed alito vinoso - dalle quali la Corte stessa ha ritenuto di poter desumere la prova dello stato di ebbrezza, mostrando, di aver anche sottoposto al dovuto vaglio le deduzioni difensive laddove ha precisato di considerare irrilevanti, e tali da non giustificare l'alito vinoso, le conseguenze derivate al RA dall'incidente occorsogli, consistite, in particolare, in una contusione in regione occipitale. Per completezza argomentativa è solo il caso di aggiungere che le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di precisare che lo stato di ebbrezza può essere accertato e provato con qualsiasi mezzo e non necessariamente, ne' unicamente, attraverso la strumentazione e la procedura indicate nell'art. 379 del regolamento di attuazione ed esecuzione del codice della strada, anche in virtù del principio del libero convincimento del giudice e per l'assenza di prove legali (Sez. Un., N. 1299, 5/2/1996 - ud. 27/9/1995 - imp. Cirigliano, RV. 2036349).
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in lire un milione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di lire 1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2001