Sentenza 7 dicembre 2007
Massime • 1
Il rinvio del dibattimento per legittimo impedimento riguardante la parte civile dà luogo a sospensione dei termini di prescrizione del reato, quando la difesa dell'imputato abbia aderito alla relativa richiesta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/12/2007, n. 13296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13296 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 07/12/2007
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMMASI ARstefania - Consigliere - N. 2889
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 28877/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
avv. Fenyes Sigfrido difensore di CC ND, nato a [...] il [...], e dall'avv. Bagattini Federico, difensori di LI NA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 12 gennaio 2006;
Letto il ricorso e la sentenza impugnata;
Sentita la relazione del Consigliere Dr. Paolo Antonio BRUNO;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale in sede, in persona del Sostituto Dr. Alfredo Montagna, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CI ND e OL NA erano chiamati a rispondere, innanzi al Tribunale di Firenze, dei reati di seguito indicati:
a) del reato di cui all'art. 635 c.p. in relazione all'art. 625 c.p., n. 7 e art. 110 c.p. per avere, in concorso tra loro, danneggiato varie cassette di frutta esposte per consuetudine alla pubblica fede dinanzi al negozio di EL RI, rovesciandole intenzionalmente per terra sulla pubblica via (in Firenze il 21 maggio 1996);
b) del delitto di cui agli artt. 594 e 110 c.p. per avere nelle suddette circostanze offeso l'onore ed il decoro di EL RI rivolgendole espressioni ingiuriose;
c) del delitto di cui agli artt. 612 e 110 c.p. per avere nella stessa occasione minacciato a EL RI un grave e ingiusto danno, dicendole che l'ammazzavano e le spaccavano il negozio;
d) del delitto di cui agli artt. 614 e 110 c.p. per essersi trattenuti nella suddetta occasione nel negozio di EL RI contro l'espressa volontà di lei, con violenza alle persone e alle cose descritte ai capi precedenti;
e) del delitto di cui agli artt. 582 e 585 c.p. in relazione all'art.577 c.p., n. 4 e art. 61 c.p., per avere in concorso tra loro cagionato a EL SS lesioni personali consistenti in trauma cranico alla regione orbitarla destra e contusioni varie, guarite nel termine di giorni 8 prendendolo a calci e pugni per il motivo abietto e futile di punirlo per la reazione che costui aveva avuto nei loro confronti, scagliando in loro direzione una bottiglia, al loro rifiuto di allontanarsi.
Con sentenza dell'8 gennaio 2004, il Tribunale dichiarava gli imputati colpevoli del reato di violazione di domicilio nonché del reato di lesioni personali di cui al capo e) e, in concorso di attenuanti generiche, applicato l'art. 81 c.p., condannava ciascuno alla pena di mesi otto di reclusione, nonché, in solido, al risarcimento dei danni in favore della persona offesa BI AN, titolare del negozio, costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede, con assegnazione di provvisionale.
Con la stessa sentenza gli imputati erano assolti dai reati di danneggiamento e di minaccia, mentre veniva dichiarato non doversi procedere per mancanza di querela in ordine al reato di ingiurie;
erano, inoltre, respinte le domande di risarcimento dei danni proposte da EL SS e EL AN AR per prescrizione dell'azione civile.
Pronunciando sui gravami proposti dagli imputati, la Corte d'Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarava prescritto il diritto al risarcimento del danno della parte civile BI AR IS e revocava le statuizioni civili della sentenza appellata relative agli interessi civili della stessa;
confermava nel resto.
Avverso la pronuncia anzidetta, i difensori degli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni indicate in parte motiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con identiche ragioni di censura, i difensori si dolgono, in primo luogo, che non siano stati dichiarati prescritti i reati in questione, sul rilievo che, erroneamente, nel computo dei periodi di sospensione per legittimo impedimento delle parti era stato considerato anche il rinvio dell'udienza chiesto dalla parte civile, cui la difesa degli imputati aveva aderito. L'assimilazione dell'impedimento della parte civile alle altre ragioni di sospensione della prescrizione costituiva applicazione analogica in malam partem nei confronti dell'imputato, come tale illegittima;
con il secondo motivo, deducono inosservanza o erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b) con riferimento all'art. 62 c.p., n. 2, erroneamente esclusa sul rilievo dell'inadeguatezza della reazione posta in essere dagli imputati a fronte del lancio della bottiglia da parte di EL SS.
2. - La prima ragione di doglianza è manifestamente infondata, posto che, nel computo dei periodi sospensione, è stato correttamente considerato anche il legittimo impedimento riguardante la parte civile, in ragione dell'adesione della difesa degli imputati alla relativa istanza. È indubbio, infatti, che, con siffatta adesione, gli stessi hanno fatto propria la richiesta di rinvio, facendo pertanto operare l'effetto sospensivo del termine prescrizionale. Anche la seconda doglianza è manifestamente infondata, in quanto la Corte di Appello ha motivatamente escluso l'applicabilità della reclamata attenuante, notando, tra l'altro, che la violenta reazione degli imputati, del tutto sproporzionata, era imputabile a pregresso risentimento, senza che potesse ritenersi conseguenza del comportamento altrui.
3. - Per quanto precede, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2007. Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2008