Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5001
CASS
Sentenza 8 aprile 2002

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La domanda volta ad ottenere, in relazione ad uno stato di incapacità lavorativa, l'accertamento del diritto a beneficiare di specifici istituti di sicurezza sociale come la dichiarazione di invalidità civile e l'assunzione obbligatoria di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, introduce una controversia che ha per oggetto l'applicazione di norme in materia di sicurezza sociale, come tale devoluta alla competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 442, primo comma, cod. proc. civ..

In materia di collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'art. 7 del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 stabilisce il requisito dell'iscrizione negli elenchi degli invalidi civili con riguardo al grado di riduzione della capacità lavorativa, senza alcuna limitazione correlata alla causa della minorazione.

La domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482, è ritualmente promossa nei confronti del Ministero del lavoro, trattandosi dell'Amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge; detta legittimazione passiva, pertanto, non può escludersi per il fatto che, nel promuovere tale controversia, il ricorrente abbia impugnato la valutazione medica espressa da un organismo - la commissione sanitaria - non dipendente dall'Amministrazione del lavoro, ma operante nell'ambito delle unità sanitarie locali.

Commentario1

  • 1Iscrizione alle liste speciali di collocamento e province (Cass. n. 18637/2012)
    Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 13 novembre 2012

    LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA Maggioli Editore – Novità settembre 2012 1. Questione Con ricorso presentato al Tribunale, il lavoratore chiedeva che fosse accertata l'esistenza di un grado di invalidità superiore al 45% ai fini dell'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. La Regione e il Ministero del Tesoro negavano la propria legittimazione passiva. Il Tribunale chiamava in giudizio la provincia e, all'esito di CTU, dichiarava il diritto della ricorrente all'iscrizione nelle liste speciali, ritenendo la Provincia l'unico obbligato. Su appello di quest'ultima la statuizione veniva confermata (tranne in relazione alle spese) dalla locale Corte d'appello, che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5001
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5001
Data del deposito : 8 aprile 2002

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