Sentenza 8 aprile 2002
Massime • 3
La domanda volta ad ottenere, in relazione ad uno stato di incapacità lavorativa, l'accertamento del diritto a beneficiare di specifici istituti di sicurezza sociale come la dichiarazione di invalidità civile e l'assunzione obbligatoria di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, introduce una controversia che ha per oggetto l'applicazione di norme in materia di sicurezza sociale, come tale devoluta alla competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 442, primo comma, cod. proc. civ..
In materia di collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'art. 7 del D.Lgs. 23 novembre 1988, n. 509 stabilisce il requisito dell'iscrizione negli elenchi degli invalidi civili con riguardo al grado di riduzione della capacità lavorativa, senza alcuna limitazione correlata alla causa della minorazione.
La domanda volta ad ottenere l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio a norma della legge 2 aprile 1968, n. 482, è ritualmente promossa nei confronti del Ministero del lavoro, trattandosi dell'Amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge; detta legittimazione passiva, pertanto, non può escludersi per il fatto che, nel promuovere tale controversia, il ricorrente abbia impugnato la valutazione medica espressa da un organismo - la commissione sanitaria - non dipendente dall'Amministrazione del lavoro, ma operante nell'ambito delle unità sanitarie locali.
Commentario • 1
- 1. Iscrizione alle liste speciali di collocamento e province (Cass. n. 18637/2012)Staiano Rocchina · https://www.diritto.it/ · 13 novembre 2012
LA RIFORMA FORNERO COMMENTATA Maggioli Editore – Novità settembre 2012 1. Questione Con ricorso presentato al Tribunale, il lavoratore chiedeva che fosse accertata l'esistenza di un grado di invalidità superiore al 45% ai fini dell'iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio. La Regione e il Ministero del Tesoro negavano la propria legittimazione passiva. Il Tribunale chiamava in giudizio la provincia e, all'esito di CTU, dichiarava il diritto della ricorrente all'iscrizione nelle liste speciali, ritenendo la Provincia l'unico obbligato. Su appello di quest'ultima la statuizione veniva confermata (tranne in relazione alle spese) dalla locale Corte d'appello, che …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 5001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5001 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALVATORE SENESE - Presidente -
Dott. FABRIZIO MIANI CANEVARI - rel. Consigliere -
Dott. PIETRO CUOCO - Consigliere -
Dott. BRUNO BATTIMIELLO - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
TA VI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 27, presso lo studio dell'avvocato GABRIELLA DEL ROSSO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 256/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 22/07/99 - R.G.N. 339/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/01/02 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Firenze DA AR conveniva in giudizio il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad essere iscritto come invalido civile negli elenchi del collocamento obbligatorio ai sensi della legge n. 482/1968. Il Pretore accoglieva la domanda e il Tribunale di Firenze in grado di appello confermava tale decisione con sentenza del 22 luglio 1999, rilevando la sussistenza del requisito attinente allo stato di invalidità nel grado richiesto dalla legge. Avverso questa sentenza il Ministero del Lavoro e della previdenza sociale ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, con il primo dei quali ha sostenuto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Tale censura è stata sottoposta all'esame delle Sezioni Unite, che con sentenza n. 14027 del 12 novembre 2001 hanno dichiarato la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, rimettendo gli atti a questa sezione lavoro per l'esame degli altri motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo contiene, con i numeri 3) 4), la denuncia dei vizi di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 427 cod.proc.civ. in relazione all'art. 360 n. 4 cod.proc.civ., nonché motivazione insufficiente, in relazione all'art. 360 n. 5 cod.proc.civ. L'amministrazione ricorrente, riproponendo l'eccezione già sollevata nel giudizio di merito, sostiene che la controversia non può essere compresa tra quelle previste dall'art. 442 cod.proc.civ., devolute alla cognizione del giudice del lavoro, in quanto la materia del collocamento obbligatorio - contrariamente a quanto affermato dal Tribunale - non ha "natura assistenziale"; conseguentemente, doveva essere rilevata l'incompetenza per materia del Pretore adito in primo grado in funzione di giudice del lavoro.
Il motivo appare infondato, dovendosi riaffermare il principio secondo cui la controversia promossa per ottenere, in relazione ad uno stato di incapacità lavorativa, l'accertamento del diritto a beneficiare di specifici istituti di sicurezza sociale come la dichiarazione di invalidità civile e l'assunzione obbligatoria di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482, introduce una controversia che ha per oggetto l'applicazione di norme in materia di sicurezza sociale, come tale devoluta alla competenza del giudice del lavoro ai sensi dell'art. 442 primo comma cod.proc.civ. (Cass. 3 marzo 2001 n. 3095, 2 dicembre 1999 n. 13426). Il terzo motivo, con i numeri 5) e 6), contiene la denuncia dei vizi di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 100 cod.proc.civ., dell'art. 4 della legge n. 260 del 1958, degli artt.
99 e 100 cod.proc.civ., dell'art. 2097 cod.civ., dell'art. 24 Cost. in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 cod.proc.civ., nonché difetto di motivazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod.proc.civ. Si sostiene il difetto di legittimazione passiva del Ministero del Lavoro, perché la controparte ha impugnato una "valutazione medica di carattere prodromica" espressa da organismo sanitario non dipendente dall'Amministrazione del Lavoro o sottoposta al suo controllo, ovvero da organo tecnico costituito da una commissione sanitaria operante per unità sanitaria locale.
La censura è priva di fondamento, perché la pretesa avanzata non riguarda l'impugnazione di un atto o provvedimento, in relazione all'accertamento sanitario dell'entità della minorazione, ma ha per oggetto, come rilevato nella decisione delle Sezioni Unite sul primo motivo di ricorso, l'accertamento del diritto soggettivo all'iscrizione negli elenchi compilati a cura degli uffici provinciali del lavoro ai fini del collocamento obbligatorio a norma della legge n. 482 del 1968 (la cui disciplina è ora sostituita da quella della legge 12 marzo 1999 n. 68 del 1999); tale diritto viene fatto valere nei confronti dell'amministrazione tenuta ad effettuare detta iscrizione in presenza dei requisiti di legge. Con l'ultimo motivo, che con i numeri 7) e 8) contiene la denuncia ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 3 dei vizi di violazione e/o falsa applicazione del D.M. 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità, nonché di difetto di motivazione ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 5 cod.proc.civ., si critica la statuizione relativa al grado di invalidità del sig. AR. In particolare si rileva che la sindrome depressiva era compresa nella fascia percentuale non valutabile secondo la previsione del citato D.M.; che gli esiti di trauma facciale non potevano essere valutati nella misura indicata dal C.T.U., anche perché il danno fisiognomico risultava calcolato due volte;
che comunque le patologie conseguenti ad una lesione traumatica per incidente stradale non potevano essere considerate ai fini della determinazione del grado di invalidità civile, dato che la relativa tutela assume carattere residuale rispetto ad altre forme di tutela risarcitoria.
Per quest'ultimo profilo il motivo è palesemente infondato, posto che l'art. 5 della legge 2 aprile 1968 (modificato dall'art. 7 del d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509) stabilisce il requisito dell'iscrizione negli elenchi con riguardo al grado di riduzione della capacità lavorativa, senza alcuna limitazione correlata alla causa della minorazione.
La censura è poi inammissibile, nella parte in cui propone questioni nuove relative ai criteri di determinazione del grado di invalidità, che non risultano sottoposte all'esame del giudice dell'appello: come rilevato dal Tribunale, i motivi di gravame avverso la statuizione del primo giudice sul punto contengono per il resto critiche del tutto generiche della valutazione compiuta dal consulente tecnico d'ufficio nominato in primo grado. Il ricorso deve essere pertanto rigettato, con la condanna della parte ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo e da distrarsi al difensore del resistente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 40 oltre Euro 2.500,00 per onorari, da distrarsi all'avv. Gabriella Del Rosso antistataria.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2002