Sentenza 14 gennaio 2008
Massime • 1
In tema di avviso al difensore per l'udienza di convalida, una volta accertata l'adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile e all'insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, è irrilevante la circostanza della mancata conoscenza, da parte del difensore, dell'avviso medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/01/2008, n. 4515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4515 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2008 |
Testo completo
45 15 / REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
PRESIDENTE Dott. GEMELLI TORQUATO
1. Dott.SANTACROCE GIORGIO CONSIGLIERE
" 2. Dott. MOCALI PIERO
"T 3. Dott. GIORDANO UMBERTO
rt 4. Dott. CAVALLO ALDO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
PUBBLICO MINISTERO PRESSO
TRIBUNALE di nei confronti di:
1) BE LA AM N.
avverso ORDINANZA del 24/02/2007
TRIBUNALE di VENEZIA
sentita la relazione fatta dal Consigliere
MOCALI PIERO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Mum 1
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UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 14/01/2008
SENTENZA
N. 00005 /2008
REGISTRO GENERALE
N. 020988/2007
IL 18/02/1979
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Con ordinanza del 24.2.2007, il g.i.p. del tribunale di Venezia cui il p.m. aveva chiesto la convalida dell'arresto operato dalla p.g. nei confronti del cittadino extracomunitario BE SA SA, per il reato previsto dall'art. 14 c. 5 ter d. l.vo n. 286/1998 - rigettava la richiesta, rilevando che non era stato dato avviso al difensore d'ufficio, nominato all'arrestato, che quindi veniva posto in libertà.
Avverso tale pronuncia, ricorreva per cassazione il p.m., denunciando violazione di legge.
All'udienza di convalida, la p.g. incaricata di darne avviso al difensore, comunicava di non aver potuto contattare il medesimo, sprovvisto di fax, in quanto mai reperito al recapito telefonico indicato. Il giudice, invece di prendere atto della circostanza - che denotava come il difensore si fosse reso indisponibile volontariamente e di tener conto della necessità di adempiere alle formalità richieste, in tempi brevissimi (che quindi autorizzavano anche peculiari e più snelle modalità), negava la nomina altro difensore (del resto, non erano ancora scaduti i termini di legge) e illegittimamente negava la convalida.
Il ricorso è fondato.
L'art. 391 c. 2 c.p.p. è chiarissimo nel prevedere che se il difensore di fiducia o d'ufficio - non è stato reperito, il giudice provveda ai sensi dell'art. 97 c. 4, designando altro difensore. E in giurisprudenza è pacifico che in tema di avviso al difensore per l'udienza di convalida, una volta accertata l'adeguatezza del mezzo usato, con riguardo al tempo disponibile e all'insussistenza di strumenti di comunicazione alternativi, è irrilevante la circostanza della mancata conoscenza, da parte del difensore, dell'avviso medesimo (cfr. Sez. Un. 30.10.2002, Arrivoli). Ora, dall'esame del verbale di udienza al quale questa Corte è legittimata ad accedere, essendo
-
quello denunciato dal ricorrente p.m. un tipico error in procedendo - emerge che il personale di p.g. incaricato di avvisare il difensore d'ufficio, non aveva potuto provvedervi, in quanto il medesimo non disponeva di un fax e non rispondeva al telefono. Il g.u.p., senza dare alcuna valutazione della idoneità dei mezzi informativi usati (che peraltro appare evidente), si è limitato a prendere atto della mancanza di un avviso, negando la convalida ed omettendo di provvedere alla nomina di altro difensore montante la previa Машини љ altro femm of affelis. w
L'ordinanza impugnata deve dunque essere annullata;
e l'annullamento deve avvenire senza rinvio, da un lato perché l'arresto è avvenuto nella flagranza di un reato che lo consentiva, dall'altro perché non avrebbe senso imporre oggi una convalida del tutto inutile, mancando la presenza dell'arrestato e ai fini della celebrazione del giudizio direttissimo, originariamente richiesto.
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, perché l'arresto venne legittimamente eseguito. Così deciso in Roma, addi 14.1.2008
IL CONSIGLIERE RELATORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
29 GEN 2008
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