Ordinanza 30 gennaio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 30/01/2020, n. 3924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3924 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2020 |
Testo completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/03/2018 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
IN
FATTO ED IN DIRITTO
Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Brescia ha confermato la pronunzia di primo grado nei confronti dell'imputato per il delitto di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede riconosciuto in continuazione con i fatti giudicati con sentenza del G.I.P. presso i Tribunale di Pavia del 12.4.2011. Avverso il provvedimento l'imputato ha proposto ricorso tramite il difensore, lamentando il vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 192 c.p.p. poiché i Giudici del merito avrebbero errato nel ritenerne provata la penale responsabilità. Il ricorso è inammissibile.
1. In realtà, le censure aspirano ad una rivalutazione del compendio probatorio preclusa in questa sede. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).
1.1 I motivi proposti tendono, appunto, ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento circa la sussistenza in capo all'imputato di una responsabilità a titolo di concorso.
2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro a favore della cassa delle ammende. Deciso il 1.10.2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Dr Eduardo de Gregorio Dr Sto