Sentenza 10 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/10/2003, n. 15151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15151 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2003 |
Testo completo
REGISTRAZIONE Aula 'A' DELLA 31 E PUBBLICA ITALIANA DELL'ART. 9 SA "ESENTE AI SENSI N. IN DE151 5 1/03 LEGGE $-3-1967 LA CORTE SU R Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G. N. 8448/00 Cron.30807 Dott. Francesco Maria FIORETTI Consigliere Dott. Carlo PICCININNI Consigliere Rep. Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Rel. Consigliere Ud. 09/04/03 Dott. Stefano PETITTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA 4 sul ricorso proposto da: LA MA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE TRASTEVERE 259, presso l'avvocato PIERLUIGI BARTOLI, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIO GARZONI, giusta mandato a margine del MARCELLO GIULIANI, ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA BARI;
intimato 2003 avverso la sentenza n. 11/00 del Tribunale di BARI, 932 depositata il 20/01/00; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/2003 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso;
-2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 10-1-2000 il Tribunale di Bari, in persona di giudice unico, rigettava l'opposizione proposta da LA MA nei confronti del Prefetto di Bari avverso la contravvenzione elevata in data 4-5-1998 dai vigili urbani di Valenzano per violazione dell'art. 145, secondo e decimo comma, C.d.S. (mancata osservanza dell'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra); affermava, in particolare, il Tribunale che “si deve pertanto ritenere ex actis che l'uso concreto della via in questione fosse proprio quello di transito abituale di un numero indeterminato di persone e che, di conseguenza, la LA fosse tenuta a rispettare l'obbligo generale di dare la precedenza al veicolo che proveniva dalla sua destra”. Ricorre per cassazione, con due motivi, la LA;
non ha svolto attività difensiva l'intimata Prefettura. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 145, secondo e decimo comma, C.d.S. in quanto il giudice di merito non ha correttamente valutato la decisiva circostanza, di cui al sesto e ottavo comma di detta norma, che la circolazione in questione è avvenuta in una strada privata e non pubblica e che, in relazione al caso concreto, la precedenza spettava ad essa odierna ricorrente. Con il secondo motivo si deduce “erronea e contraddittoria motivazione su un punto decisivo prospettato dalla parte” in quanto “il Giudice di primo grado fa riferimento ai documenti in atti non tenendo presente che nessuna documentazione è stata esibita dalla controparte. L'unico documento cui può essere fatto valido riferimento è rappresentato dalla certificazione esibita dalla ricorrente sia in sedi di ricorso al Prefetto e sia in sede di ricorso al Pretore, rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale di Valenzano ed attestante inequivocabilmente il regime giuridico privatistico della strada". Il ricorso non merita accoglimento in relazione alle suesposte doglianze. Premesso che il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di cui all'art. 145, secondo comma, C.d.S. (obbligo di dare a chi proviene da destra) in relazione alla deduzione -precedenza agli incroci -cd. intersezioni della LA che la circolazione dell'auto dalla stessa guidata è avvenuta in una strada privata anziché pubblica, pienamente condivisibile è quanto già deciso da questa Suprema Corte (n. 12046/98) secondo cui, ai fini della regolamentazione della precedenza agli incroci, risulta del tutto ininfluente la presunta natura privata della strada di provenienza di un veicolo, rilevando, per converso, in via esclusiva, la concreta destinazione della strada medesima al transito abituale di un numero indiscriminato di persone. Ne deriva che, essendo stato dedotto, come risulta nell'impugnata decisione con valutazione in fatto non ulteriormente sindacabile nella presente sede di legittimità, con più che sufficienti argomentazioni, che “l'uso concreto della via in questione fosse proprio quello di transito abituale di un numero indeterminato di persone", prive di pregio risultano le doglianze dell'odierna ricorrente, in quanto comunque obbligata al rispetto della precedenza al veicolo proveniente dalla sua destra. Il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata Prefettura comporta il non doversi provvedere alle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. In Roma, il 9-4-2003 Il PresidentePrefidente L'estensore B-fl CORTE SUPREMAD CASSAZIONE Prime Se xe Civile CANCELLIERE Deposits Cancelleria Andrea Bianchi 10 DII 2003 IL CANCELLIERE