Sentenza 17 aprile 1999
Massime • 1
In relazione al fallimento dell'agente di cambio (espressamente previsto dall'art. 4 legge fall.), non si pone alcun problema di incompatibilità tra la disciplina del R.D.L. n. 815 del 1932 (che, all'art. 9, istituisce un fondo comune di garanzia a disposizione dei creditori dell'agente di cambio e ne disciplina l'utilizzazione attraverso il Comitato) e quella degli artt. 61 e 62 legge fall., che regolano la posizione del creditore nei confronti di più coobligati solidali nel caso di fallimento di uno di essi, a seconda che il pagamento da parte del coobligato non fallito sia avvenuto dopo o prima del fallimento medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/04/1999, n. 3841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3841 |
| Data del deposito : | 17 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - rel. Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO DI BORSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. B. MARTINI 2, presso l'avvocato GIUSEPPE BIANCHETTI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COLTRO CAMPI CESARE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
IM IC GN, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. AVEZZANA 6, presso l'avvocato ADOLFO DI MAJO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato COLOMBO GIOVANNI E., giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
IM RD GN;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1563/96 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 04/06/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/98 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Bianchetti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Di Majo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il giudice delegato al fallimento presso il Tribunale di Milano ammetteva al passivo del FA RA UG (dichiarato con sentenza del 22.9.1989) per il minore importo di L 3.286.016.533, anziché per quello richiesto di L 3.533.258.538, il FA IC UG (dichiarato il 6.7.1990), detraendo l'importo di L 247.222.000 che lo stesso istante aveva dichiarato di aver ricevuto dal terzo Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio di Milano ed ammettendo contestualmente per lo stesso importo detto Comitato. Il FA IC UG proponeva quindi opposizione, sostenendo che, in considerazione del vincolo di solidarietà che legava il FA RA UG ed il suddetto Comitato Direttivo, il credito richiesto doveva essere ammesso per intero ai sensi degli artt. 61 e 62 L.F., non essendo di impedimento il pagamento parziale di L 247.222.000 effettuato dopo il fallimento e che il regresso del coobbligato non poteva essere esercitato in quanto il credito era stato soddisfatto solo parzialmente. Il FA RA UG si costituiva, eccependo che il Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio aveva provveduto in data 11.9.1989 e quindi prima del fallimento al pagamento a carico del fondo comune e che comunque non potevano trovare applicazione gli artt. 61 e 62 L.F. in quanto la responsabilità sussidiaria per debito altrui prevista dall'art. 9 R.D.L.30.6.1932 n.815 non era configurabile come obbligazione solidale.
Anche il Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio, nel costituirsi, deduceva l'inapplicabilità degli artt. 61 e 62 L.F., sostenendo la natura pubblicistica delle norme regolanti il fondo comune e chiedeva il rigetto dell'opposizione, precisando che non vi era alcuna duplicazione di crediti ammessi al passivo ne' violazione della "par condicio creditorum".
Il Tribunale di Milano con sentenza del 10.6.1993 rigettava l'opposizione.
Proponeva impugnazione il FA IC UG ed all'esito del giudizio, nel quale si costituivano entrambi gli appellati, la Corte d'Appello di Milano con sentenza del 24.1-4.6.1996, in accoglimento del gravame, ammetteva al passivo del FA RA UG in via chirografaria l'ulteriore credito di L 247.222.000 del FA IC UG ed escludeva invece il credito del Comitato Direttivo degli Agenti di Cambio di Milano.
Dopo aver confermato che il pagamento da parte del Comitato Direttivo era successivo al fallimento, come risultava dalla data (11.10.1989) di ricevuta della lettera di accompagnamento degli assegni, rilevava la Corte d'Appello che la natura certamente sussidiaria dell'obbligazione del fondo non era di ostacolo all'applicabilità degli artt. 61 e 62 L.F. che si riferisce alle obbligazioni solidali nelle quali devono intendersi comprese anche quelle sussidiarie. Riconosceva quindi il diritto del FA IC UG ad insinuarsi per l'intero nel FA RA UG ai sensi del citato art. 61 L.F., che prevede l'irrilevanza ai fini in esame del pagamento parziale avvenuto dopo il fallimento e la possibilità di regresso tra condebitori solidali soltanto dopo l'integrale soddisfazione del creditore.
Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Consiglio di Borsa, già Comitato Direttivo degli Agenti di Borsa, deducendo un unico motivo di censura, illustrato anche con memoria. Resiste con controricorso il FA IC UG. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di ricorso il Consiglio di Borsa denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 61 e 62 L.F. in relazione agli artt. 7, 8 e 9 del R.D.L. del 30.6.1932 n.815 nonché omessa ed insufficiente motivazione;
il tutto con riferimento all'art. 360 nn.3 e 5 C.P.C.. Lamenta che la Corte d'Appello non abbia tenuto alcun conto delle disposizioni della Legge n.815 del 1932 che regolano il fondo comune in caso di sua utilizzazione a seguito dell'insolvenza di uno o più agenti di cambio, disposizioni che, facendo parte integrante di un complesso di istituti di natura pubblicistica, quale fra gli altri la liquidazione coattiva delle insolvenze di borsa, comportano l'inapplicabilità degli artt. 61 e 62 L.F., senza peraltro considerare che, nell'esperire l'azione di recupero di quanto erogato al FA dall'agente di cambio, il fondo non soddisfa alcun credito proprio nei confronti dell'agente insolvente, ma adempie ad un preciso obbligo del proprio ufficio imposto dalla legge nella sua qualità di organo indiretto della Pubblica Amministrazione.
La censura è infondata.
Il ricorrente considera "vizio fondamentale della pronuncia" della Corte d'Appello l'assoluta mancanza di un qualsiasi riferimento alla Legge 30.6.1932 n.815 sul fondo comune degli agenti di cambio, deducendo al riguardo, oltre che violazione di legge, il vizio di omessa ed insufficiente motivazione.
In sostanza lamenta il ricorrente che la Corte d'Appello abbia basato la propria decisione unicamente sull'interpretazione degli artt. 61 e 62 L.F., tralasciando di affrontare il problema della loro applicabilità in presenza della richiamata normativa che regola l'obbligazione del fondo comune degli agenti di cambio nell'ipotesi di insolvenza di uno di essi.
Trattandosi però di una questione di diritto riguardante la compatibilità fra le due normative, deve escludersi la possibilità di ipotizzare un vizio di motivazione, il quale può riferirsi, in linea di principio, solo all'accertamento ed alla valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione e non anche all'interpretazione delle norme giuridiche.
La mancata attenzione a tale problema, certamente caratterizzato da un'autonoma causa petendi, avrebbe potuto, semmai, essere dedotta sotto il profilo di ordine processuale dell'omessa pronuncia, ma la censura, per il suo contenuto e per i riferimenti normativi operati, non può certamente essere interpretata in tal senso. Venendo ora al contenuto del ricorso relativo alla compatibilità delle disposizioni della legge fallimentare e segnatamente degli artt. 61 e 62 L.F. con il R.D.L. n.815 del 1932, si osserva in primo luogo che l'art. 4 della L.F. prevede espressamente l'assoggettabilità al fallimento dell'agente di cambio, sia pure "nei casi stabiliti dalle leggi speciali". Un problema quindi, semmai, si sarebbe potuto porre ai fini della dichiarazione di fallimento per la sua compatibilità, nel caso concreto, con le leggi speciali, ma una volta dichiarato il fallimento, nel cui passivo peraltro il ricorrente si era insinuato, trovano applicazione per tutti i soggetti le relative norme, se non espressamente derogate.
Orbene, il R.D.L. 30.6.1932 n.815, più volte citato, nessuna deroga prevede al riguardo, limitandosi l'art. 9 richiamato in ricorso ad istituire un fondo comune di garanzia a disposizione dei creditori nei casi di insolvenza dell'agente di cambio ed a disciplinarne l'utilizzazione attraverso il Comitato. Non è ipotizzabile quindi alcuna incompatibilità, nemmeno implicita, con le disposizioni di cui agli artt. 61 e 62 L. F. che regolano la posizione del creditore nei confronti di più coobbligati solidali nel caso di fallimento di uno di essi, a seconda che il pagamento da parte del coobbligato non fallito sia avvenuto dopo o prima del fallimento medesimo.
Tralasciando ogni considerazione in ordine all'interpretazione data dalla Corte d'Appello a tali norme, in quanto non è stata dedotta al riguardo alcuna specifica censura, deve escludersi che un tale meccanismo, volto sostanzialmente a far fronte all'insolvenza degli agenti di cambio, possa comportare, sulla base di supposti interessi pubblici, una diversa regolamentazione della procedura fallimentare qualora non riesca ad adempiere interamente la propria funzione di impedire il fallimento.
In definitiva, delle due l'una.
O si ritiene che l'agente di cambio non è soggetto a fallimento, ma ciò, al di là dell'espressa previsione del già citato art. 4 L.F., esula dalle questioni dedotte o deducibili nel presente giudizio ovvero se ne ammette l'assoggettabilità ed in tal caso non sono ipotizzabili incompatibilità normative non espressamente previste.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell'onorario che liquida in L 6.000.000 oltre alle spese liquidate in L. 81.860.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 1999