Cass. civ., sez. I, sentenza 17/04/1999, n. 3841
CASS
Sentenza 17 aprile 1999

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In relazione al fallimento dell'agente di cambio (espressamente previsto dall'art. 4 legge fall.), non si pone alcun problema di incompatibilità tra la disciplina del R.D.L. n. 815 del 1932 (che, all'art. 9, istituisce un fondo comune di garanzia a disposizione dei creditori dell'agente di cambio e ne disciplina l'utilizzazione attraverso il Comitato) e quella degli artt. 61 e 62 legge fall., che regolano la posizione del creditore nei confronti di più coobligati solidali nel caso di fallimento di uno di essi, a seconda che il pagamento da parte del coobligato non fallito sia avvenuto dopo o prima del fallimento medesimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 17/04/1999, n. 3841
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3841
    Data del deposito : 17 aprile 1999

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