Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02103/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04907/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4907 del 2025, proposto da AN AT, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Cesana, Angelo AR Latino, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Monza, via F. Frisi n. 1;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
in punto
ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio n. 162/2024, depositata e resa pubblica il 1° marzo 2024, Sez. Lavoro, r.g. 889/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 10 giugno 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 10 dicembre 2025.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 il pres. AR CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1.La ricorrente in epigrafe agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e seguenti, c.p.a., per l’ottemperanza alla sentenza suindicata, pronunciata all’esito del procedimento n.r.g. 889/2023, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio – Sezione Lavoro ha così statuito: “- dichiara il diritto di parte ricorrente all’ottenimento della carta docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/2023 e 2023/2024 per l’importo di euro 500,00 per ciascun anno - condanna il Ministero resistente a mettere a disposizione della parte ricorrente la carta docente, con accredito della somma complessiva di euro 3.000,00 euro, quale contributo da destinare alla formazione professionale; - condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente in complessivi euro 1.000,00 oltre spese generali 15%, iva e cpa, da distrarsi in favore del procuratore antistatario” (sent. n. 162/2024, pubblicata il 1° marzo 2024).
La decisione, viene precisato nel ricorso, è passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, come da attestazione di Cancelleria del 10 dicembre 2025, prodotta in giudizio.
Alla notifica della sentenza non ha fatto seguito alcun adempimento da parte dell’Amministrazione.
Inoltre, è decorso infruttuosamente anche il termine dilatorio di 120 giorni dalla data della notifica del titolo esecutivo, avvenuta il 10 giugno 2025, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997 e s.m.i., il quale dispone, al comma 1, che “1. Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”.
La ricorrente ha quindi domandato a questo Tribunale di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla sentenza predetta, adottando tutti gli atti necessari e, per il caso di persistente inottemperanza, ha domandato a questo Tribunale la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva degli atti e provvedimenti richiesti e necessari, e la condanna dell’Amministrazione alla rifusione delle spese di lite, con distrazione a favore dei difensori, che si sono dichiarati antistatari.
2. Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito con un atto di mera forma.
3. Alla udienza camerale del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il ricorso è fondato e va accolto.
4.1. Risulta infatti dagli atti di causa che:
- la sentenza n. 162/2024, meglio indicata al p. 1, è stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito presso la sede reale in data 10 giugno 2025. La sentenza del giudice del lavoro, oggetto della domanda di ottemperanza, è passata in giudicato, come da attestazione in atti rilasciata dalla Cancelleria del Tribunale di Busto Arsizio in data 10 dicembre 2025;
- il ricorso è stato ritualmente notificato in data 10 dicembre 2025;
- risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.
4.2. La domanda di ottemperanza va pertanto accolta, e il Ministero dell’istruzione e del merito va conseguentemente condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza, il che non risulta -, a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di novanta (90) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente a favore dei ricorrenti, come indicato nella decisione del giudice del lavoro.
5. Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine suindicato, si nomina sin da ora commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato – Varese il quale, a semplice richiesta della parte interessata, come organo ausiliario del giudice, porrà in essere tutti gli atti e le operazioni necessari alla esecuzione della sentenza, entro i sessanta (60) giorni successivi alla richiesta della parte. E’ ammessa delega a un funzionario della Direzione territoriale.
5.1. Il commissario ad acta eseguirà la sentenza in epigrafe anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, e relativi decreti attuativi.
5.2. Trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica, e rientrando l’attività affidata al commissario medesimo nei compiti istituzionali spettanti a quest’ultimo, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario ad acta predetto.
7. Le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell’Amministrazione soccombente nella misura - liquidata nel dispositivo – di euro 800,00, oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato, ove versato. Le spese sono distratte in favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dispone a) che il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona dell’organo competente, dia completa esecuzione alla sentenza in epigrafe nel termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione, o dalla sua notificazione, se anteriore;
b) per il caso di persistente inadempimento del Ministero resistente, nomina quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Varese, assegnando allo stesso, per l’esecuzione della sentenza, il termine di 60 (sessanta) giorni dal momento in cui sarà richiesto l’intervento da parte della ricorrente;
c) condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio, che liquida in euro 800,00 (euro ottocento/00), oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione delle spese stesse in favore dei procuratori che si sono dichiarati antistatari.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR CE, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AR CE |
IL SEGRETARIO