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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 25/02/2026, n. 1722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1722 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1722/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, RE
IN GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4303/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR. CREDITI n. 29384202400006150/001
- PIGNOR. CREDITI n. 29384202400006151/001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., proposto innanzi al Tribunale di Catania –
Sezione Esecuzioni Mobiliari (R.G. n. 3818/2024), il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...] l'[...] e residente in [...], Indirizzo_1, impugnava gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202400006150/001 e 29384202400006151/001, notificati in data
16.10.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nonché le sottese cartelle di pagamento, deducendone l'illegittimità.
Con ordinanza del 04.06.2023 (come prodotta in atti), il Tribunale adito disponeva la sospensione dell'esecuzione nei limiti ivi indicati e assegnava termine per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice munito di giurisdizione.
Il ricorrente provvedeva, quindi, a riassumere il giudizio avanti a questa Corte, limitando la domanda ai soli carichi rientranti nella giurisdizione tributaria, con esclusione delle pretese eventualmente devolute alla cognizione del giudice ordinario.
In particolare, il ricorrente deduceva:
la nullità degli atti di pignoramento per difetto di motivazione;
l'omessa notifica degli atti presupposti;
la nullità delle cartelle notificate presso indirizzo diverso dalla propria residenza anagrafica;
l'intervenuta prescrizione dei crediti;
l'invalidità derivata dell'azione esecutiva.
In particolare, allegava certificato storico di residenza attestante il trasferimento della propria residenza in Mascalucia (CT), Indirizzo_1, in data 30.09.2009, sostenendo che le cartelle contraddistinte dai numeri finali 946, 344, 673 e 207 fossero state notificate presso l'indirizzo di Catania, Indirizzo_2
(residenza del padre), in epoca successiva al trasferimento.
Chiedeva pertanto:
in via principale, l'annullamento dei pignoramenti;
in via subordinata, l'annullamento delle cartelle e degli atti presupposti;
la declaratoria di non debenza delle somme;
la condanna alle spese con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando integralmente il ricorso e deducendo:
l'inammissibilità per violazione dell'art. 14, co.
6-bis, D.Lgs. 546/1992; la tardività e funzione recuperatoria delle eccezioni;
la regolarità delle notifiche;
l'interruzione dei termini prescrizionali mediante intimazioni;
la prescrizione decennale per i tributi erariali;
l'applicabilità della disciplina emergenziale Covid ai termini;
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Per effetto della riassunzione del giudizio disposta a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Catania e in considerazione della natura della controversia, il presente giudizio riguarda esclusivamente i crediti di natura tributaria posti a fondamento degli atti di pignoramento presso terzi emessi ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.
R. n. 602/1973, restando estranei al perimetro della cognizione di questa Corte gli eventuali carichi aventi natura non tributaria, devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.
In particolare, la cartella di pagamento n. 29320170021856910000, contraddistinta dal numero finale 691, ha ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.
546/1992 appartengono alla giurisdizione tributaria esclusivamente le controversie aventi ad oggetto tributi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che le controversie relative a sanzioni amministrative non tributarie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU. n. 13913/2017;
n. 22080/2017). Deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte con riferimento a tale cartella.
Quanto alle cartelle nn. 29320110075920344000, 29320120045318673000, 29320130015002070000 e
29320060041250946000, risulta documentalmente che le stesse sono state notificate in data 14.04.2012, 05.11.2012, 16.07.2013 e 24.10.2022 presso l'indirizzo di Catania, Indirizzo_2 , coincidente con la residenza del padre del contribuente.
Il ricorrente ha prodotto certificato storico di residenza attestante il trasferimento della propria residenza in
Mascalucia in data 30.09.2009.
È principio consolidato che la notificazione degli atti tributari debba essere effettuata presso la residenza anagrafica risultante dai registri comunali al momento della notifica (Cass. n. 17352/2009; n. 5077/2019; n.
29642/2021). L'Amministrazione è onerata di verificare l'attualità dei dati anagrafici prima di procedere alla notificazione (Cass. n. 18049/2014).
Nel caso di specie non risulta dimostrato che il contribuente avesse domicilio o dimora abituale presso l'indirizzo di Catania. Le notificazioni delle suddette cartelle devono pertanto essere dichiarate nulle.
Ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 grava sull'Agente della riscossione l'onere di provare la regolare notificazione della cartella mediante produzione della relata o documentazione equipollente (Cass. n.
4516/2020; n. 17841/2023). La produzione dell'estratto di ruolo non è sufficiente ove sia contestata la ritualità della notifica (Cass. n. 11794/2016). Tale onere non risulta assolto per le cartelle sopra indicate.
Le successive intimazioni di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973, in quanto atti consequenziali che presuppongono la valida notificazione della cartella, non sono idonee a sanare il vizio originario né a produrre effetti interruttivi in mancanza di valida notifica della cartella (Cass. n. 15315/2014; n. 28611/2021; n.
10506/2019).
Per i tributi erariali trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale ex art. 2946 c.c. (Cass.
n. 32308/2019; n. 12740/2020). Non risultando valida notifica interruttiva, deve ritenersi maturata la prescrizione delle pretese relative alle cartelle sopra indicate.
Diversamente, per le restanti cartelle risulta documentalmente provata la notifica presso la residenza di
Mascalucia mediante consegna a persona di famiglia convivente, valida ai sensi dell'art. 139 c.p.c., applicabile per rinvio dell'art. 26 DPR 602/1973 (Cass. n. 6243/2024).
Le successive intimazioni di pagamento risultano regolarmente notificate e costituiscono valido atto interruttivo della prescrizione (Cass. n. 12263/2007; n. 23894/2023).
Va inoltre computata la sospensione dei termini nel periodo emergenziale COVID-19 ai sensi dell'art. 68 D.
L. 18/2020.
Per tali partite il ricorso deve essere rigettato.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione parziale delle spese di lite ai sensi dell'art. 15 D.
Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione X, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
DICHIARA
il difetto di giurisdizione della Corte in relazione alla cartella di pagamento contraddistinta dal numero finale
691, avente ad oggetto sanzioni per violazione del Codice della Strada, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;
ACCOGLIE PARZIALMENTE
il ricorso e, per l'effetto,
ANNULLA
le cartelle di pagamento contraddistinte dai numeri finali 344, 673, 207 e 946, per nullità della notificazione e conseguente intervenuta prescrizione delle relative pretese;
RIGETTA
il ricorso per la restante parte;
COMPENSA
tra le parti un terzo delle spese di lite;
DA
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento dei restanti due terzi delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Catania, lì 9 febbraio 2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente
PICCIONE DOMENICO, RE
IN GIORGIO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4303/2025 depositato il 14/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PIGNOR. CREDITI n. 29384202400006150/001
- PIGNOR. CREDITI n. 29384202400006151/001
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in opposizione ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., proposto innanzi al Tribunale di Catania –
Sezione Esecuzioni Mobiliari (R.G. n. 3818/2024), il sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), nato a [...] l'[...] e residente in [...], Indirizzo_1, impugnava gli atti di pignoramento presso terzi nn. 29384202400006150/001 e 29384202400006151/001, notificati in data
16.10.2024 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, nonché le sottese cartelle di pagamento, deducendone l'illegittimità.
Con ordinanza del 04.06.2023 (come prodotta in atti), il Tribunale adito disponeva la sospensione dell'esecuzione nei limiti ivi indicati e assegnava termine per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice munito di giurisdizione.
Il ricorrente provvedeva, quindi, a riassumere il giudizio avanti a questa Corte, limitando la domanda ai soli carichi rientranti nella giurisdizione tributaria, con esclusione delle pretese eventualmente devolute alla cognizione del giudice ordinario.
In particolare, il ricorrente deduceva:
la nullità degli atti di pignoramento per difetto di motivazione;
l'omessa notifica degli atti presupposti;
la nullità delle cartelle notificate presso indirizzo diverso dalla propria residenza anagrafica;
l'intervenuta prescrizione dei crediti;
l'invalidità derivata dell'azione esecutiva.
In particolare, allegava certificato storico di residenza attestante il trasferimento della propria residenza in Mascalucia (CT), Indirizzo_1, in data 30.09.2009, sostenendo che le cartelle contraddistinte dai numeri finali 946, 344, 673 e 207 fossero state notificate presso l'indirizzo di Catania, Indirizzo_2
(residenza del padre), in epoca successiva al trasferimento.
Chiedeva pertanto:
in via principale, l'annullamento dei pignoramenti;
in via subordinata, l'annullamento delle cartelle e degli atti presupposti;
la declaratoria di non debenza delle somme;
la condanna alle spese con distrazione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, contestando integralmente il ricorso e deducendo:
l'inammissibilità per violazione dell'art. 14, co.
6-bis, D.Lgs. 546/1992; la tardività e funzione recuperatoria delle eccezioni;
la regolarità delle notifiche;
l'interruzione dei termini prescrizionali mediante intimazioni;
la prescrizione decennale per i tributi erariali;
l'applicabilità della disciplina emergenziale Covid ai termini;
Chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
La causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Per effetto della riassunzione del giudizio disposta a seguito dell'ordinanza del Tribunale di Catania e in considerazione della natura della controversia, il presente giudizio riguarda esclusivamente i crediti di natura tributaria posti a fondamento degli atti di pignoramento presso terzi emessi ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.
R. n. 602/1973, restando estranei al perimetro della cognizione di questa Corte gli eventuali carichi aventi natura non tributaria, devoluti alla giurisdizione del giudice ordinario.
In particolare, la cartella di pagamento n. 29320170021856910000, contraddistinta dal numero finale 691, ha ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada. Ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.
546/1992 appartengono alla giurisdizione tributaria esclusivamente le controversie aventi ad oggetto tributi.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che le controversie relative a sanzioni amministrative non tributarie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. SS.UU. n. 13913/2017;
n. 22080/2017). Deve pertanto dichiararsi il difetto di giurisdizione della Corte con riferimento a tale cartella.
Quanto alle cartelle nn. 29320110075920344000, 29320120045318673000, 29320130015002070000 e
29320060041250946000, risulta documentalmente che le stesse sono state notificate in data 14.04.2012, 05.11.2012, 16.07.2013 e 24.10.2022 presso l'indirizzo di Catania, Indirizzo_2 , coincidente con la residenza del padre del contribuente.
Il ricorrente ha prodotto certificato storico di residenza attestante il trasferimento della propria residenza in
Mascalucia in data 30.09.2009.
È principio consolidato che la notificazione degli atti tributari debba essere effettuata presso la residenza anagrafica risultante dai registri comunali al momento della notifica (Cass. n. 17352/2009; n. 5077/2019; n.
29642/2021). L'Amministrazione è onerata di verificare l'attualità dei dati anagrafici prima di procedere alla notificazione (Cass. n. 18049/2014).
Nel caso di specie non risulta dimostrato che il contribuente avesse domicilio o dimora abituale presso l'indirizzo di Catania. Le notificazioni delle suddette cartelle devono pertanto essere dichiarate nulle.
Ai sensi dell'art. 26 DPR 602/1973 grava sull'Agente della riscossione l'onere di provare la regolare notificazione della cartella mediante produzione della relata o documentazione equipollente (Cass. n.
4516/2020; n. 17841/2023). La produzione dell'estratto di ruolo non è sufficiente ove sia contestata la ritualità della notifica (Cass. n. 11794/2016). Tale onere non risulta assolto per le cartelle sopra indicate.
Le successive intimazioni di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973, in quanto atti consequenziali che presuppongono la valida notificazione della cartella, non sono idonee a sanare il vizio originario né a produrre effetti interruttivi in mancanza di valida notifica della cartella (Cass. n. 15315/2014; n. 28611/2021; n.
10506/2019).
Per i tributi erariali trova applicazione il termine prescrizionale ordinario decennale ex art. 2946 c.c. (Cass.
n. 32308/2019; n. 12740/2020). Non risultando valida notifica interruttiva, deve ritenersi maturata la prescrizione delle pretese relative alle cartelle sopra indicate.
Diversamente, per le restanti cartelle risulta documentalmente provata la notifica presso la residenza di
Mascalucia mediante consegna a persona di famiglia convivente, valida ai sensi dell'art. 139 c.p.c., applicabile per rinvio dell'art. 26 DPR 602/1973 (Cass. n. 6243/2024).
Le successive intimazioni di pagamento risultano regolarmente notificate e costituiscono valido atto interruttivo della prescrizione (Cass. n. 12263/2007; n. 23894/2023).
Va inoltre computata la sospensione dei termini nel periodo emergenziale COVID-19 ai sensi dell'art. 68 D.
L. 18/2020.
Per tali partite il ricorso deve essere rigettato.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione parziale delle spese di lite ai sensi dell'art. 15 D.
Lgs. 546/1992.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sezione X, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
DICHIARA
il difetto di giurisdizione della Corte in relazione alla cartella di pagamento contraddistinta dal numero finale
691, avente ad oggetto sanzioni per violazione del Codice della Strada, trattandosi di materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario;
ACCOGLIE PARZIALMENTE
il ricorso e, per l'effetto,
ANNULLA
le cartelle di pagamento contraddistinte dai numeri finali 344, 673, 207 e 946, per nullità della notificazione e conseguente intervenuta prescrizione delle relative pretese;
RIGETTA
il ricorso per la restante parte;
COMPENSA
tra le parti un terzo delle spese di lite;
DA
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione al pagamento dei restanti due terzi delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Cosi deciso in Catania, lì 9 febbraio 2026