Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 25/02/2026, n. 1722
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Accolto
    Nullità delle cartelle per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la nullità delle notifiche delle cartelle presupposte comportasse la nullità dei pignoramenti.

  • Accolto
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la nullità delle notifiche delle cartelle presupposte comportasse la nullità dei pignoramenti.

  • Accolto
    Nullità delle cartelle notificate presso indirizzo errato

    La Corte ha ritenuto nulle le notifiche delle cartelle effettuate presso l'indirizzo di Catania, in quanto il contribuente aveva trasferito la residenza in Mascalucia in data precedente.

  • Accolto
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto maturata la prescrizione decennale per i crediti relativi alle cartelle nulle, non essendovi prova di valida notifica interruttiva.

  • Accolto
    Invalidità derivata dell'azione esecutiva

    La Corte ha ritenuto che la nullità delle notifiche delle cartelle presupposte comportasse la nullità dei pignoramenti.

  • Accolto
    Nullità delle cartelle per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto nulle le notifiche delle cartelle effettuate presso l'indirizzo di Catania, in quanto il contribuente aveva trasferito la residenza in Mascalucia in data precedente.

  • Accolto
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto nulle le notifiche delle cartelle effettuate presso l'indirizzo di Catania, in quanto il contribuente aveva trasferito la residenza in Mascalucia in data precedente.

  • Accolto
    Nullità delle cartelle notificate presso indirizzo errato

    La Corte ha ritenuto nulle le notifiche delle cartelle effettuate presso l'indirizzo di Catania, in quanto il contribuente aveva trasferito la residenza in Mascalucia in data precedente.

  • Accolto
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto maturata la prescrizione decennale per i crediti relativi alle cartelle nulle, non essendovi prova di valida notifica interruttiva.

  • Accolto
    Nullità delle cartelle per difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che la nullità delle notifiche delle cartelle presupposte comportasse la nullità dei pignoramenti e la conseguente non debenza delle somme.

  • Accolto
    Omessa notifica degli atti presupposti

    La Corte ha ritenuto che la nullità delle notifiche delle cartelle presupposte comportasse la nullità dei pignoramenti e la conseguente non debenza delle somme.

  • Accolto
    Nullità delle cartelle notificate presso indirizzo errato

    La Corte ha ritenuto nulle le notifiche delle cartelle effettuate presso l'indirizzo di Catania, in quanto il contribuente aveva trasferito la residenza in Mascalucia in data precedente, comportando la non debenza delle somme.

  • Accolto
    Prescrizione dei crediti

    La Corte ha ritenuto maturata la prescrizione decennale per i crediti relativi alle cartelle nulle, non essendovi prova di valida notifica interruttiva, comportando la non debenza delle somme.

  • Accolto
    Soccombenza reciproca

    La Corte ha compensato un terzo delle spese di lite e condannato l'Agenzia delle Entrate al pagamento dei restanti due terzi.

  • Rigettato
    Inammissibilità per violazione dell'art. 14, co. 6-bis, D.Lgs. 546/1992

    La Corte ha rigettato il ricorso per la restante parte, non accogliendo le eccezioni dell'Agenzia delle Entrate relative alle cartelle non nulle.

  • Rigettato
    Tardività e funzione recuperatoria delle eccezioni

    La Corte ha rigettato il ricorso per la restante parte, non accogliendo le eccezioni dell'Agenzia delle Entrate relative alle cartelle non nulle.

  • Rigettato
    Regolarità delle notifiche

    La Corte ha rigettato il ricorso per la restante parte, avendo ritenuto nulle le notifiche delle cartelle oggetto di accoglimento.

  • Rigettato
    Interruzione dei termini prescrizionali mediante intimazioni

    La Corte ha rigettato il ricorso per la restante parte, avendo ritenuto che le intimazioni non fossero idonee a sanare il vizio originario delle notifiche delle cartelle nulle.

  • Rigettato
    Prescrizione decennale per i tributi erariali

    La Corte ha rigettato il ricorso per la restante parte, avendo ritenuto maturata la prescrizione decennale per le cartelle nulle.

  • Rigettato
    Applicabilità della disciplina emergenziale Covid ai termini

    La Corte ha rigettato il ricorso per la restante parte, avendo considerato la sospensione dei termini COVID-19 solo per le cartelle non nulle.

  • Altro
    Natura sanzioni amministrative non tributarie

    La Corte dichiara il difetto di giurisdizione in relazione alla cartella di pagamento n. 29320170021856910000, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, in quanto materia devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 25/02/2026, n. 1722
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1722
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

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