Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2002, n. 2479
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Sentenza 21 febbraio 2002

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L'art. 2 della legge reg. ( Liguria ) n. 348 del 1992 ( il quale recita: <<la presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato, intendendo elementi costituenti le strade oltre alla carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, il parcheggio e per l'inversione di marcia nonché le piazzuole di intersecazione>> ) non ha ad oggetto solo strade costruite dall'uomo, quali la carreggiata la banchina o la cunetta - che caratterizzano un impianto stradale organizzato per interagire con il territorio in modo scientifico -, bensì anche strade a fondo naturale, che ben possono essere costituite mediante il calpestio di uomini o animali, senza essere state dall'uomo predisposte per la funzione in questione; come risulta confermato dall'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ( in coerenza con la quale, in quanto norma statale, la legislazione secondaria in questione va in vero interpretata ) che, nel precisare cosa deve intendersi per "strada", elenca anche il sentiero per l'appunto formatosi per il predetto calpestio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2002, n. 2479
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2479
    Data del deposito : 21 febbraio 2002

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