Sentenza 21 febbraio 2002
Massime • 1
L'art. 2 della legge reg. ( Liguria ) n. 348 del 1992 ( il quale recita: <<la presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato, intendendo elementi costituenti le strade oltre alla carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, il parcheggio e per l'inversione di marcia nonché le piazzuole di intersecazione>> ) non ha ad oggetto solo strade costruite dall'uomo, quali la carreggiata la banchina o la cunetta - che caratterizzano un impianto stradale organizzato per interagire con il territorio in modo scientifico -, bensì anche strade a fondo naturale, che ben possono essere costituite mediante il calpestio di uomini o animali, senza essere state dall'uomo predisposte per la funzione in questione; come risulta confermato dall'art. 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ( in coerenza con la quale, in quanto norma statale, la legislazione secondaria in questione va in vero interpretata ) che, nel precisare cosa deve intendersi per "strada", elenca anche il sentiero per l'appunto formatosi per il predetto calpestio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/02/2002, n. 2479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2479 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni LOSAVIO - Presidente -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Rel. Consigliere -
Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere -
Dott. Onofrio FITTIPALDI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IL IE, DE RC, D'IA RU, AN IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUTEZIA 5, presso l'avvocato PAOLO ROMEO, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati RU SIRI e PAOLO TURCI, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
PROVINCIA di IMPERIA;
- intimata -
avverso la sentenza n. 199/97 del Pretore di SANREMO, depositata il 03/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del primo motivo e per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Pretore di Sanremo respingeva l'opposizione alla ordinanza ingiunzione avanzata da FA ER, MI LL, NO D'IA e IA LL nei confronti di distinte ordinanze ingiunzioni per L. 200.000 ciascuna emesse ad istanza della Provincia di Imperia a fronte della violazione dell'art. 2 della l. r. Liguria n. 38 del 1992, per avere circolato il motociclo fuori della sede stradale.
La sentenza impugnata, che dopo avere nella intestazione menzionato la riunione dei distinti ricorsi cennava tuttavia al solo ER ed alle argomentazioni difensive da lui avanzate, riteneva che nel concetto di strada rilevante al fine di individuare la circolazione "fuori strada" non rientrano i sentieri. Pertanto riteneva corretta la prospettazione della Amministrazione provinciale secondo la quale la legge consente la circolazione motorizzata solo sui tracciati originariamente destinati a tale transito.
Ricorrono per cassazione le predette parti private. MOTIVI DELLA DECISIONE
1) È fondato il primo motivo del ricorso con il quale LL, LL e D'IA rilevano la inesistenza della motivazione della sentenza impugnata. Questa come si è anticipato, indica nella intestazione, mediante una postilla, le quattro parti private, e dà atto che i quattro ricorsi avverso le ordinanze sono stati riuniti. Quindi esamina solo la posizione del ER, senza alcun cenno ai restanti opponenti. La sentenza pertanto, nei confronti di costoro deve essere cassata per omessa motivazione, nel senso grafico della espressione e rinviata al giudice del merito che esaminerà la opposizione in questione, pronunciando anche sulle spese di questa fase.
2) È fondato il secondo motivo di ricorso, che dunque riguarda ormai il solo ER, mediante il quale i ricorrenti affermano la violazione della L. Liguria n. 348 del 1992. Essi sostengono che la normativa in questione tende alla tutela del suolo e dei beni ambientali quali i prati, i sottoboschi, i greti dei corsi di acqua e degli ambiti naturali detti, perciò stesso, fuori strada, dai danni che deriverebbero dalla circolazione motorizzata. La legge, rilevano, chiarisce che per "strada" deve intendersi anche quella a fondo naturale o stabilizzato, e con ciò, secondo i ricorrenti, include nella sua nozione il sentiero o mulattiera o tratturo, che è appunto una strada a fondo naturale formatasi a seguito del passaggio pedonale o animale, ai sensi dell'art. 3 del codice della strada.
2a) Osserva il collegio che l'art. 2 predetto, al n. 1, recita: "la presente legge disciplina la circolazione dei mezzi motorizzati nelle aree al di fuori delle strade pubbliche e private, anche a fondo naturale o stabilizzato, intendendo elementi costituenti le strade oltre alla carreggiata, la banchina e la cunetta, le aree adiacenti utilizzate per la sosta, il parcheggio e per l'inversione di marcia nonché le piazzuole di intersecazione".
La norma dunque non fa riferimento solo a strade costruite dall'uomo, al punto da potere essere costituite da opere quali la carreggiata, la banchina o la cunetta, che per l'appunto caratterizzano un impianto stradale organizzato per interagire con il territorio in modo scientifico, ma anche a strade a fondo naturale, le quali ben possono essersi costituite mediante il calpestio di uomini o animali, e non essere state predisposte per la funzione in questione, dall'uomo. sostiene, sul piano sistematico, questa conclusione il rilievo dell'art. 3 del codice della strada, che al n. 48, nel precisare cosa debba intendersi ai suoi fini per "strada", elenca anche il sentiero per l'appunto formatosi per il predetto calpestio. Ed è pacifico che la legislazione secondaria di cui si tratta, che non potrebbe comunque per tale suo carattere superare i limiti di quella statale, deve essere interpretata anzitutto in coerenza con la prima.
3) Deve pertanto essere accolto il ricorso anche quanto al ER e la sentenza impugnata va cassata anche nei suoi confronti. Poiché non necessitano per la definizione della controversia altri accertamenti, la causa stessa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 368 c.p.c., con l'accoglimento della opposizione alla ordinanza ingiunzione in questione. Ricorrono giusti motivi per compensare tra tali parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito quanto a FA ER, annulla la ordinanza ingiunzione opposta, e compensa le spese dell'intero giudizio. Rinvia la causa, quanto a NO D'IA, MI LL, e IA LL, anche per le spese, al Tribunale di Imperia. In Roma il 21 settembre 2001.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 21 FEBBRAIO 2002