Sentenza 1 dicembre 1999
Massime • 1
L'attività di trasporto dalla frontiera, con fine di lucro, di cittadini stranieri, immigrati clandestinamente, funzionalmente connessa al loro ingresso in Italia, integra il reato di favoreggiamento di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 40 del 1998, in quanto essa è collegata senza soluzione di continuità all'ingresso clandestino dei cittadini stranieri, sì che l'immigrazione risulta direttamente agevolata dal conseguente trasporto, mirato ad assicurare la permanenza dei clandestini nel territorio dello Stato. (Non risultano precedenti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/12/1999, n. 6642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6642 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PIROZZI ENZO Presidente del 01.12.1999
1. Dott. SILVESTRI GIOVANNI Consigliere SENTENZA
2. Dott. FABBRI GIANVITTORE " N. 6642
3. Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI " N. 24644/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da
1) ROMA FELICE n. il 19.06.1978
avverso sentenza del 16.02.1999 G.I.P. TRIBUNALE di BARI sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO lette le conclusioni del P.G. il quale chiede dichiarasi l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA:
1. Con sentenza in data 16 febbraio 1999 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari applicava, su concorde richiesta della parti, a ROMA Felice, imputato del reato di cui agli artt. 81 c.p. e 10 co. 3^ legge 3.3.1998 n. 40 (favoreggiamento a scopo di lucro, mediante trasporto su di un'autovettura nell'immediatezza del loro sbarco, dell'ingresso clandestino nel territorio dello Stato di quattro cittadini extracomunitari) la pena di mesi sei e giorni venti di reclusione e lire un milione trecentomila di multa, applicate le circostanze attenuanti generiche come equivalenti alle ritenute aggravanti e la diminuente del rito.
2. Ricorre per cassazione il ROMA, il quale deduce erronea applicazione di legge (art. 606 co. 1^ lett. b) c.p.p. in relazione all'art. 10 legge 40/1998), assumendo che è penalmente sanzionata la condotta di chi compie attività dirette a favorire l'ingresso clandestino di cittadini stranieri nel territorio dello Stato e non già quelle poste in essere successivamente e autonomamente rispetto all'ingresso in questione, sicché nella specie il reato era insussistente, atteso che l'imputato si era limitato a trasportare i clandestini da una località ad un'altra successivamente alla loro permanenza nel territorio dello Stato.
3. Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.
Invero, l'attività di trasporto di cittadini stranieri, immigrati clandestinamente, funzionalmente connessa al loro ingresso in Italia - come avvenuto nella fattispecie, atteso che dalla sentenza impugnata emerge che l'imputato aveva accolto sulla propria autovettura i clandestini nell'immediatezza del loro sbarco per trasportarli alla più vicina stazione ferroviaria - è costitutiva del favoreggiamento di cui al comma terzo dell'art. 10 della legge 40/1998 (art. 12 del testo unico sull'immigrazione di cui al d.lgvo 25.7.1998 n. 286) in quanto la medesima è collegata senza soluzione di continuità all'ingresso clandestino dei cittadini stranieri, di guisa che l'immigrazione risulta direttamente agevolata dal conseguente trasporto, che necessariamente concorre a completare detta attività siccome mirato ad assicurare la permanenza nel territorio dello Stato dei clandestini.
La declaratoria di inammissibilità comporta a carico del ricorrente le conseguenze di legge di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di lire un milione a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2000