CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1098/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2773/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29320239026855237000 TARI 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29320239026855237000 TARI 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29320239026855237000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2773/2024 R.G.R., depositato in data 05 dicembre 2023, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239026855237000, notificata in data 09 novembre 2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva il pagamento di somme a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per le annualità 2008, 2011 e
2012. Tali pretese erano fondate sulle cartelle di pagamento n. 29320120071579550000, n.
29320130013009951000 e n. 29320140001043460000.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha eccepito la decadenza dal potere impositivo e la prescrizione del diritto di riscossione. In particolare, ha dedotto l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto per i tributi locali dall'art. 2948, n. 4, c.c., sostenendo che tale termine fosse ampiamente decorso per tutte le annualità richieste, non avendo egli mai ricevuto alcun atto interruttivo prima della notifica dell'intimazione impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con controdeduzioni depositate in data 14 gennaio 2025, contestando le deduzioni avversarie. In via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità delle censure relative al merito della pretesa, incluse quelle sulla decadenza, in quanto le cartelle di pagamento presupposte erano state ritualmente notificate e non impugnate nei termini di legge, divenendo così definitive.
Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che il relativo termine quinquennale, decorrente dalla notifica delle cartelle, fosse stato interrotto da un precedente avviso di intimazione notificato nel 2018 e, successivamente, sospeso per effetto della normativa emergenziale COVID-19. La resistente ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 03 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente inammissibile e, per la restante parte, infondato.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente in relazione alla dedotta decadenza dal potere impositivo. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione sostiene che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata siano divenute definitive per mancata tempestiva impugnazione, con conseguente preclusione di ogni doglianza relativa al merito della pretesa.
Tale eccezione è fondata. L'omessa impugnazione della cartella di pagamento, una volta ritualmente notificata, determina la decadenza dal potere di ricorrere e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito fiscale. Ne consegue che un atto successivo, come il preavviso di fermo o l'intimazione di pagamento, è sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto presupposto divenuto definitivo.
Nel caso di specie, l'ente resistente ha prodotto in giudizio gli estratti di ruolo e le relate di notifica delle tre cartelle di pagamento. Dalla documentazione versata in atti, risulta che la cartella n. 29320120071579550000
è stata notificata in data 19/02/2013, la cartella n. 29320130013009951000 in data 13/04/2013 e la cartella n. 29320140001043460000 in data 16/04/2014. Le notifiche sono state eseguite ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
a mani di persona qualificatasi come "moglie" del destinatario.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la qualità di persona di famiglia si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'agente notificatore nella relata, incombendo sul destinatario che contesti la validità della notificazione l'onere di fornire la prova contraria. Il ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a superare tale presunzione. Pertanto, le notifiche devono ritenersi valide e le relative cartelle, non essendo state impugnate nei termini, sono divenute definitive. Di conseguenza, il motivo di ricorso attinente alla decadenza dal potere impositivo è inammissibile.
Diversamente, l'eccezione di prescrizione del credito, maturata successivamente alla notifica della cartella, può essere fatta valere in sede di impugnazione dell'atto successivo. Tale motivo è dunque ammissibile, ma infondato nel merito.
Il credito per la TARSU, al pari degli altri tributi locali che costituiscono prestazioni periodiche, è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di notifica della cartella di pagamento, che ha effetto interruttivo.
Nel caso di specie, i termini quinquennali di prescrizione, iniziati a decorrere dalle date di notifica delle cartelle (19/02/2013, 13/04/2013 e 16/04/2014), sarebbero scaduti rispettivamente il 19/02/2018, il
13/04/2018 e il 16/04/2018.
Tuttavia, come documentato dalla resistente, il corso della prescrizione è stato interrotto dalla notifica di un precedente avviso di intimazione (n. 29320179031392434000). Dagli atti risulta che la procedura di notifica di tale avviso si è perfezionata per compiuta giacenza in data anteriore alla scadenza dei predetti termini.
La notifica di un'intimazione ad adempiere costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito tributario ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Per effetto di tale interruzione, un nuovo termine quinquennale di prescrizione ha iniziato a decorrere. Tale nuovo termine è stato, tuttavia, sospeso in applicazione della normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19. L'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Tale sospensione, per effetto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, si estende anche ai termini di prescrizione e decadenza, determinando uno spostamento in avanti del loro decorso per una durata pari a quella della sospensione stessa.
Il periodo di sospensione ha avuto una durata complessiva di 542 giorni. Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale, che sarebbe scaduto nel 2023, deve essere prorogato di 542 giorni, posticipandone la scadenza all'ottobre del 2024.
L'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata notificata al ricorrente in data 09 novembre 2023, ovvero in data ampiamente antecedente al nuovo termine di scadenza della prescrizione come prorogato per effetto della sospensione. Tale atto ha, pertanto, validamente interrotto per una seconda volta il corso della prescrizione.
Per le ragioni esposte, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. dichiara inammissibile il ricorso con riferimento al motivo di decadenza;
2. rigetta il ricorso per la restante parte;
3. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida in Euro 200,00 (duecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Catania, 03 febbraio 2026
Il Giudice
AV PE
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 8, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
RAMPELLO FLAVIO, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2773/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29320239026855237000 TARI 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29320239026855237000 TARI 2011
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 29320239026855237000 TARI 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. 2773/2024 R.G.R., depositato in data 05 dicembre 2023, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320239026855237000, notificata in data 09 novembre 2023, con la quale l'Agenzia delle Entrate-Riscossione richiedeva il pagamento di somme a titolo di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) per le annualità 2008, 2011 e
2012. Tali pretese erano fondate sulle cartelle di pagamento n. 29320120071579550000, n.
29320130013009951000 e n. 29320140001043460000.
A sostegno del proprio ricorso, il contribuente ha eccepito la decadenza dal potere impositivo e la prescrizione del diritto di riscossione. In particolare, ha dedotto l'applicazione del termine di prescrizione quinquennale previsto per i tributi locali dall'art. 2948, n. 4, c.c., sostenendo che tale termine fosse ampiamente decorso per tutte le annualità richieste, non avendo egli mai ricevuto alcun atto interruttivo prima della notifica dell'intimazione impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione con controdeduzioni depositate in data 14 gennaio 2025, contestando le deduzioni avversarie. In via pregiudiziale, ha eccepito l'inammissibilità delle censure relative al merito della pretesa, incluse quelle sulla decadenza, in quanto le cartelle di pagamento presupposte erano state ritualmente notificate e non impugnate nei termini di legge, divenendo così definitive.
Nel merito, ha contestato l'eccezione di prescrizione, sostenendo che il relativo termine quinquennale, decorrente dalla notifica delle cartelle, fosse stato interrotto da un precedente avviso di intimazione notificato nel 2018 e, successivamente, sospeso per effetto della normativa emergenziale COVID-19. La resistente ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza del 03 febbraio 2026, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente inammissibile e, per la restante parte, infondato.
In via preliminare, occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte resistente in relazione alla dedotta decadenza dal potere impositivo. L'Agenzia delle Entrate-Riscossione sostiene che le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata siano divenute definitive per mancata tempestiva impugnazione, con conseguente preclusione di ogni doglianza relativa al merito della pretesa.
Tale eccezione è fondata. L'omessa impugnazione della cartella di pagamento, una volta ritualmente notificata, determina la decadenza dal potere di ricorrere e produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito fiscale. Ne consegue che un atto successivo, come il preavviso di fermo o l'intimazione di pagamento, è sindacabile solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto presupposto divenuto definitivo.
Nel caso di specie, l'ente resistente ha prodotto in giudizio gli estratti di ruolo e le relate di notifica delle tre cartelle di pagamento. Dalla documentazione versata in atti, risulta che la cartella n. 29320120071579550000
è stata notificata in data 19/02/2013, la cartella n. 29320130013009951000 in data 13/04/2013 e la cartella n. 29320140001043460000 in data 16/04/2014. Le notifiche sono state eseguite ai sensi dell'art. 139 c.p.c.
a mani di persona qualificatasi come "moglie" del destinatario.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la qualità di persona di famiglia si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall'agente notificatore nella relata, incombendo sul destinatario che contesti la validità della notificazione l'onere di fornire la prova contraria. Il ricorrente non ha fornito alcuna prova idonea a superare tale presunzione. Pertanto, le notifiche devono ritenersi valide e le relative cartelle, non essendo state impugnate nei termini, sono divenute definitive. Di conseguenza, il motivo di ricorso attinente alla decadenza dal potere impositivo è inammissibile.
Diversamente, l'eccezione di prescrizione del credito, maturata successivamente alla notifica della cartella, può essere fatta valere in sede di impugnazione dell'atto successivo. Tale motivo è dunque ammissibile, ma infondato nel merito.
Il credito per la TARSU, al pari degli altri tributi locali che costituiscono prestazioni periodiche, è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c.. Il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla data di notifica della cartella di pagamento, che ha effetto interruttivo.
Nel caso di specie, i termini quinquennali di prescrizione, iniziati a decorrere dalle date di notifica delle cartelle (19/02/2013, 13/04/2013 e 16/04/2014), sarebbero scaduti rispettivamente il 19/02/2018, il
13/04/2018 e il 16/04/2018.
Tuttavia, come documentato dalla resistente, il corso della prescrizione è stato interrotto dalla notifica di un precedente avviso di intimazione (n. 29320179031392434000). Dagli atti risulta che la procedura di notifica di tale avviso si è perfezionata per compiuta giacenza in data anteriore alla scadenza dei predetti termini.
La notifica di un'intimazione ad adempiere costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito tributario ai sensi dell'art. 2943 c.c..
Per effetto di tale interruzione, un nuovo termine quinquennale di prescrizione ha iniziato a decorrere. Tale nuovo termine è stato, tuttavia, sospeso in applicazione della normativa emergenziale legata alla pandemia da COVID-19. L'art. 68 del D.L. n. 18/2020 ha disposto la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Tale sospensione, per effetto dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, si estende anche ai termini di prescrizione e decadenza, determinando uno spostamento in avanti del loro decorso per una durata pari a quella della sospensione stessa.
Il periodo di sospensione ha avuto una durata complessiva di 542 giorni. Pertanto, il termine di prescrizione quinquennale, che sarebbe scaduto nel 2023, deve essere prorogato di 542 giorni, posticipandone la scadenza all'ottobre del 2024.
L'intimazione di pagamento oggi impugnata è stata notificata al ricorrente in data 09 novembre 2023, ovvero in data ampiamente antecedente al nuovo termine di scadenza della prescrizione come prorogato per effetto della sospensione. Tale atto ha, pertanto, validamente interrotto per una seconda volta il corso della prescrizione.
Per le ragioni esposte, l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è infondata e deve essere rigettata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
1. dichiara inammissibile il ricorso con riferimento al motivo di decadenza;
2. rigetta il ricorso per la restante parte;
3. condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che liquida in Euro 200,00 (duecento/00), oltre accessori di legge se dovuti.
Catania, 03 febbraio 2026
Il Giudice
AV PE