Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1098
CGT1
Sentenza 6 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Decadenza dal potere impositivo

    La Corte ha ritenuto fondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente, poiché le cartelle di pagamento sottese all'intimazione impugnata erano state ritualmente notificate e non impugnate nei termini di legge, divenendo così definitive e precludendo ogni doglianza sul merito della pretesa.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto di riscossione

    La Corte ha ritenuto ammissibile ma infondata l'eccezione di prescrizione. Ha accertato che il termine quinquennale, iniziato a decorrere dalla notifica delle cartelle, era stato interrotto da un precedente avviso di intimazione e successivamente sospeso per effetto della normativa emergenziale COVID-19, posticipando la scadenza della prescrizione oltre la data di notifica dell'intimazione impugnata. La notifica dell'intimazione impugnata ha validamente interrotto nuovamente il corso della prescrizione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VIII, sentenza 06/02/2026, n. 1098
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1098
    Data del deposito : 6 febbraio 2026

    Testo completo