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Sentenza 19 gennaio 2023
Sentenza 19 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 2120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2120 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da LO AR, nato a [...] il [...] rappresentato ed assistito dall'avv. Simone Santoro, di fiducia avverso la sentenza n. 3504/21 in data 01/07/2021 della Corte di appello di Roma, terza sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 01/07/2021, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 19/01/2021, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2120 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 18/11/2022 1 cod. pen. e ritenute prevalenti le già riconosciute circostanze attenuanti generiche nei confronti della contestata recidiva, rideterminava la pena nei confronti di AR LO, in relazione al reato di rapina, nella misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 667 di multa, con revoca dell'interdizione legale e sostituzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di AR LO, è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente formale motivo unico di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge processuale, nella specie dell'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. per violazione dei termini di cui all'art. 453, comma I- ter, cod. proc. pen. Con l'atto di appello veniva impugnata anche l'ordinanza resa in data 10/11/2020 dal Tribunale di Roma con la quale veniva respinta l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato formulata ex art. 453, comma 1-ter, cod. proc. pen. e 181, comma 3, cod. proc. pen. Nella fattispecie, la scelta del giudice per le indagini preliminari di procedere con il decreto di giudizio immediato "cautelare" era insindacabile da parte del tribunale, che doveva prendere atto del fatto che — ancorchè richiesto anche ai sensi dell'art. 453, comma 1, cod. proc. pen. — il giudice per le indagini preliminari lo aveva disposto solo ai sensi dell'art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., con conseguente applicazione della disciplina di cui al comma i-ter: ricorreva, quindi, una nullità relativa prevista dall'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., ritualmente eccepita dopo la costituzione delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità. 2. Va innanzitutto premesso come la richiesta di giudizio immediato fosse stata formulata dal pubblico ministero con riferimento ad entrambe le ipotesi di cui all'art. 453 cod. proc. pen., avendo il giudice per le indagini preliminari, verificata la ricorrenza delle condizioni di legge, disposto il rito speciale a norma dell'art. 453, comma 1-bis. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato, sia esso tipico che custodiale, non può essere oggetto di ulteriore sindacato, e ciò in quanto il provvedimento adottato dal G.i.p. chiude una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è 2 stata preceduta da un valido interrogatorio (nella specie, puntualmente avvenuto, non dolendosi della circostanza nemmeno la difesa) o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018, nella quale si è espressamente affermato che «l'inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, previsti rispettivamente per la richiesta di giudizio immediato ordinario e per quello cautelare è rilevabile da parte del giudice per le indagini preliminari, attenendo ai presupposti del rito», ma «la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato - anche sotto questo profilo - non può essere oggetto di ulteriore sindacato nei gradi successivi»; v., ex multis, Sez. 5, n. 36 del 13/12/2019, dep. 2020, Ion, non mass.). 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18/11/2022.
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020, convertito nella L. 18/12/2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, Fulvio Baldi, ha concluso chiedendo di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 01/07/2021, la Corte di appello di Roma, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Roma in data 19/01/2021, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. Penale Sent. Sez. 2 Num. 2120 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: PELLEGRINO ANDREA Data Udienza: 18/11/2022 1 cod. pen. e ritenute prevalenti le già riconosciute circostanze attenuanti generiche nei confronti della contestata recidiva, rideterminava la pena nei confronti di AR LO, in relazione al reato di rapina, nella misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 667 di multa, con revoca dell'interdizione legale e sostituzione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici con quella temporanea. 2. Avverso la predetta sentenza, nell'interesse di AR LO, è stato proposto ricorso per cassazione per il seguente formale motivo unico di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.: violazione di legge processuale, nella specie dell'art. 181, comma 3, cod. proc. pen. per violazione dei termini di cui all'art. 453, comma I- ter, cod. proc. pen. Con l'atto di appello veniva impugnata anche l'ordinanza resa in data 10/11/2020 dal Tribunale di Roma con la quale veniva respinta l'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato formulata ex art. 453, comma 1-ter, cod. proc. pen. e 181, comma 3, cod. proc. pen. Nella fattispecie, la scelta del giudice per le indagini preliminari di procedere con il decreto di giudizio immediato "cautelare" era insindacabile da parte del tribunale, che doveva prendere atto del fatto che — ancorchè richiesto anche ai sensi dell'art. 453, comma 1, cod. proc. pen. — il giudice per le indagini preliminari lo aveva disposto solo ai sensi dell'art. 453, comma 1-bis, cod. proc. pen., con conseguente applicazione della disciplina di cui al comma i-ter: ricorreva, quindi, una nullità relativa prevista dall'art. 181, comma 3, cod. proc. pen., ritualmente eccepita dopo la costituzione delle parti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per aspecificità. 2. Va innanzitutto premesso come la richiesta di giudizio immediato fosse stata formulata dal pubblico ministero con riferimento ad entrambe le ipotesi di cui all'art. 453 cod. proc. pen., avendo il giudice per le indagini preliminari, verificata la ricorrenza delle condizioni di legge, disposto il rito speciale a norma dell'art. 453, comma 1-bis. Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato, sia esso tipico che custodiale, non può essere oggetto di ulteriore sindacato, e ciò in quanto il provvedimento adottato dal G.i.p. chiude una fase di carattere endoprocessuale assolutamente priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell'imputato, salva l'ipotesi in cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è 2 stata preceduta da un valido interrogatorio (nella specie, puntualmente avvenuto, non dolendosi della circostanza nemmeno la difesa) o dall'invito a presentarsi, integrandosi in tal caso la violazione di una norma procedimentale concernente l'intervento dell'imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 180 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42979 del 26/06/2014, Squicciarino, Rv. 260018, nella quale si è espressamente affermato che «l'inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, previsti rispettivamente per la richiesta di giudizio immediato ordinario e per quello cautelare è rilevabile da parte del giudice per le indagini preliminari, attenendo ai presupposti del rito», ma «la decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio immediato - anche sotto questo profilo - non può essere oggetto di ulteriore sindacato nei gradi successivi»; v., ex multis, Sez. 5, n. 36 del 13/12/2019, dep. 2020, Ion, non mass.). 3. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18/11/2022.