Sentenza 26 aprile 1999
Massime • 1
In materia di condono edilizio, ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fa capo ad un unico soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono esser riferite ad una unica concessione in sanatoria, che riguarda quest'ultimo nella sua totalità. Ciò in quanto la ratio della norma è di non consentire l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera per la concedibilità della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso edificatorio.
Commentario • 1
- 1. Condono edilizioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 24 marzo 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/04/1999, n. 8584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8584 |
| Data del deposito : | 26 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Paolo Maria TONINI Presidente del 26/4/1999
Dr. Nicola SAVIGNANO Consigliere SENTENZA
Dr. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere N. 1453
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Claudia SQUASSONI Consigliere N. 44840/98
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LA AN AR
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 10 dicembre 1998
n.4689, con la quale è stata confermata la sentenza del Pretore di
Palermo 6 ottobre 1997 n.4592 da lui appellata, che lo ha dichiarato colpevole dei reati p. e p. a) dagli artt. 20 lett. b) e 7 L. 1985 n.
47; b) dall'art.13 c.1 L. 5 novembre 1971 n. 1086; e) dall'art.14 L.
5 novembre 1971 n. 1086; d) dagli artt. 17, 18, 20 e 23 L. 1974 n.
64, accertati in Palermo il 31 ottobre 1994, e condannato, con la continuazione e con la recidiva, alla pena di mesi dieci di arresto e
L. 20 milioni di ammenda, con ordine di demolizione dell'opera abusivamente costruita e la sospensione della pena a condizione dell'effettiva demolizione.
Sentita la relazione del cons. Dott. S.F.MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Vittorio MELONI,
il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Alfonso GULINO, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Condannato con la sentenza sopraindicata quale colpevole dei reati a lui contestati per aver realizzato senza concessione edilizia un edificio a quattro elevazioni f.t. delle dimensioni di m.2x13xh.
m.15, RO La MA propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione dell'art.606 lett. a) e b) c.p.p., in relazione agli artt. 7, 20 lett. b), 38 e 44 L. 1985 n. 47; 13 c.1 e 14 L. 5
novembre 1971 n. 1086; 17, 18, 20 e 23 L. 1974 n. 64, perché la
Corte d'appello non avrebbe dovuto confermare la sentenza di primo grado, in quanto era intervenuta sanatoria per i primi tre piani f.t., restando escluso solo l'ultimo piano, mansardato, dell'edificio di via Villa Maio n. 10 in Palermo. Così facendo - e in particolare,
ordinando la demolizione dell'edificio esclusa dal comune competente
- il Giudice d'appello si è surrogato all'Autorità amministrativa,
dando luogo a un conflitto di poteri, nella specie con la potestà
riservata dalla legge agli organi amministrativi.
Soccorre in ogni caso - secondo il ricorrente - lo jus superveniens e il principio della legge più favorevole al reo, in quanto può
accadere, come nel caso di specie, che l'efficacia della norma abolitrice superi anche la cosa giudicata, il che significa che,
anche quando vi sia stata sentenza di condanna, l'intervento di circostanze in qualità di scriminanti o attenuanti del reato vada tenuto nella giusta considerazione.
2. Violazione dell'art.606 lett. e) c.p.p., in relazione all'art. 62
bis e 165 c.p. in riferimento agli artt. 7, 20 lett. b), 38 e 44 L.
1985 n. 47; 13 c.1 e 14 L. 5 novembre 1971 n. 1086; 17, 18, 20 e 23
L. 1974 n. 64, per carenza di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, benché l'imputato abbia provveduto a sanare l'edificio abusivo, non ostandovi il modesto precedente penale.
Inoltre, non è motivata la subordinazione della sospensione condizionale della pena alla demolizione, ormai scongiurata dall'intervenuto condono edilizio.
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto inammissibile.
Il Giudice di appello ha correttamente e adeguatamente motivato, come già aveva fatto il Giudice di primo grado, la decisione adottata sui due punti relativi alla sanabilità dell'edificio costruito dal ricorrente, le dimensioni superiori a mc.750 e l'ultimazione della costruzione entro il termine utile del 31 dicembre 1993.
In ordine al primo punto, i Giudici di merito hanno esattamente calcolato la cubatura suddetta con riferimento all'intera costruzione, facente capo ad un unico proprietario, senza tener conto della pluralità di istanze di sanatoria presentate dal La MA in relazione alle singole unità immobiliari comprese nell'unico edificio.
Infatti, l'art. 39 L. 23 dicembre 1994 n.724, contenente norme per la definizione agevolata delle violazioni edilizie, nel fissare il limite di mc.750 per singola richiesta di concessione in sanatoria delle opere abusivamente costruite, rinvia alle norme di cui al capo
IV L.28 febbraio 1985 n.47 e, quindi, alle disposizioni dettate dall'art.38 di questa legge ai commi 2^, ult.p., e 5^, i quali prevedono rispettivamente che, qualora l'immobile appartenga a più
proprietari, l'oblazione versata da uno di essi estingue il reato anche nei confronti degli altri comproprietari, e che i soggetti indicati all'art.6 della presente legge, diversi dal proprietario -
cioè, il titolare della concessione, il committente, il costruttore e il direttore dei lavori - che intendano fruire dei benefici penali di cui al presente articolo ovvero di quelli di cui al successivo art.39, devono presentare al comune autonoma domanda di oblazione con le modalità di cui all'art.35.
Al di là di queste due ipotesi, ogni edificio deve intendersi come un complesso unitario che fà capo a un unico soggetto legittimato e le istanze di oblazione eventualmente presentate in relazione alle singole unità che compongono tale edificio devono essere riferite ad un'unica concessione in sanatoria che riguarda quest'ultimo nella sua totalità, perché la ratio della norma è di non consentire l'elusione del limite legale di consistenza dell'opera per la concedibilità della sanatoria, attraverso la considerazione delle singole parti in luogo dell'intero complesso edificatorio.
Il principio della considerazione unitaria dell'opera cui si riferisce la sanatoria, al quale si uniforma la disciplina dettata sotto il profilo soggettivo dall'art.39 L. 23 dicembre 1994 n.724 in relazione all'art.38 cc.2, ult.p. e 5 L.28 febbraio 1985 n.47, si trova già affermato, sotto il profilo oggettivo, nell'art.31 c.2
della stessa L. 1985 n.47, laddove si fa riferimento ai concetti paralleli di esecuzione del rustico e di completamento della copertura per gli edifici destinati alla residenza (vale a dire, ad abitazione) e di completamento funzionale per le opere interne agli edifici suddetti, già esistenti, e per quelle non destinate alla residenza per escludere la possibilità di scindere l'edificio negli elementi che lo compongono (rispettivamente, piani, appartamenti e singole opere nell'ambito di un complesso funzionale in corso di realizzazione) in rapporto al concetto normativo di ultimazione ai fini della sanatoria di singole parti dell'immobile completate entro il termine utile del 31 dicembre 1993.
Anche su questo secondo punto i primi Giudici hanno eseguito un'adeguata valutazione, concludendo che la costruzione non è stata ultimata entro il termine previsto dall'art.31 L.1985 n. 47, perché
all'atto del sopralluogo dei vigili urbani l'attività costruttiva è
stata trovata in corso e il quarto piano dell'edificio, come risulta dalla documentazione fotografica, era privo dei muri perimetrali,
rifiutando la possibilità di ritenere separatamente verificata la sanatoria dei primi tre piani.
L'accertamento dei presupposti di fatto per la concessione in sanatoria dell'opera abusivamente costruita rientra nella sfera della giurisdizione penale, in quanto riguarda una causa di estinzione del reato, per cui è erroneo sostenere che tale verifica, compiuta nell'ambito del processo penale, costituisca surroga del giudice all'autorità amministrativa e causa di conflitto di poteri.
Altrettanto è a dirsi per quanto riguarda l'ordine di demolizione,
che non costituisce potestà riservata dalla legge agli organi amministrativi, ma potere assegnato al giudice dall'art.7 L. 1985
n.47 nel processo per l'accertamento e la repressione dei reati previstì dalle norme urbanistiche, come ha, ormai da tempo, chiarito
Cass., Sez. U., 19 giugno 1996 n.15, ric. Monterisi.
Quanto al secondo motivo d'impugnazione, appare del tutto rispondente alla situazione concretamente esaminata la conferma data in appello al diniego delle attenuanti generiche, escluse dal Pretore in considerazione sia delle rilevanti dimensioni dell'opera abusivamente realizzata, sia del precedente specifico dell'imputato, già
condannato a due mesi di arresto per violazione della legge urbanistica.
Altrettanto legittima è la conferma della decisione di subordinare la sospensione condizionale della pena alla demolizione dell'opera abusivamente costruita, correttamente motivata dal Pretore con l'esigenza di eliminare le conseguenze dannose prodotte dai reati commessi dal ricorrente, facendo esplicito riferimento all'orientamento giurisprudenziale corrispondente, espresso da Cass.,
Sez. U., 3 febbraio 1997 n.10, ric. Luongo) e da più recenti sentenze di questa Terza Sezione.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di L. 1 milione alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 1999