Art. 22.
L' art. 79 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente:
"Per gli accertamenti, per le rettifiche delle dichiarazioni, per la risoluzione delle controversie e per la riscossione dell'imposta straordinaria, valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.
"Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5) e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 ".
L' art. 79 del decreto legislativo 11 ottobre 1947, n. 1131 , e' sostituito dal seguente:
"Per gli accertamenti, per le rettifiche delle dichiarazioni, per la risoluzione delle controversie e per la riscossione dell'imposta straordinaria, valgono le norme vigenti per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile.
"Per la riscossione compete all'esattore l'aggio contrattuale, esclusa l'addizionale prevista dagli articoli 5) e 8 del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 424 ".