Sentenza 27 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/06/2002, n. 9369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9369 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2002 |
Testo completo
ce 62320 69/020 9 3 6 9 / 0 20.9 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto IRPEF SEZIONE TRIBUTARIA somme erogate per lavoro oltre l'orario massimo di lavoro Assoggettabilità - Esclusione posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 22120/98 It. Giovanni Presidente PAOLINI 1651/99 Consigliere Dott. Eugenio AMARI Cron. 25223 Dott. Vincenzo Consigliere DI NUBILA Rel. Consigliere - Rep. Dott. Francesco Antonio GENOVESE - Ud. 08/04/02 Consigliere Dott. Achille MELONCELLI CORTE SUPREME DE CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPION SV E S ENTENZA IN.-62320 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 10presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ZA NC;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 01651/99 proposto da: ZA NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 2002 MONTE DELLE GIOIE 24, presso lo studio dell'avvocato 1453 SCHWARZEMBERG CLAUDIO, che lo difende unitamente all'avvocato JCKMAR VICTOR, giusta procura in calce;
- controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
intimato avverso la sentenza n. 63/97 della Commissione tributaria regionale di GENOVA, depositata il 26/11/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. ZA NF presentava, nel corso dell'anno 1991, all'Intendenza di Finanza istanza di rimborso dell'imposta (IRPEF) trattenuta dal proprio datore di lavoro (l'Azienda Municipalizzata Igiene Urbana di Ge- nova) sulla somma erogatagli nel 1989, in base a verba- le di conciliazione di controversia svoltasi innanzi al Pretore del Lavoro di quella città, per prestazioni la- vorative che avevano ecceduto i limiti dell'orario mas- simo di lavoro. L'Ufficio non si pronunciava e il con- tribuente impugnava il silenzio rifiuto dell'Ammini- 2 strazione, con ricorso che veniva accolto dalla Commis- affermando sione Tributaria di primo grado, la quale la natura risarcitoria delle somme erogate riteneva non tassabili tali proventi. Con sentenza del 7 novem- bre 1997 la Commissione Tributaria Regionale confer- mava la decisione del primo giudice.
2. Il Ministero delle Finanze ricorre contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, facendo valere un unico motivo di ricorso. controricorso, ha proposto L'intimato, che resiste con altresì ricorso incidentale condizionato. h MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo il Ministero delle Finanze si duole della violazione e della falsa applicazione degli artt. 6, 46 e 48 del d. P. R. n. 917 del 1986, nonché dell'omessa, insufficiente e contraddittoria mo- tivazione su un punto essenziale della controversia. Secondo l'Amministrazione, i redditi da lavoro di- pendente sono sia quelli disciplinati dall'art. 46 del d. P. R. n. 917 del 1986, che quelli indicati nell'art. 48, comma 1, dello stesso testo normativo, il quale si riferisce a tutti gli emolumenti oggettivamente connes- si (così intendendosi la locuzione derivano>>, usata da tale disposizione, in riferimento alla sent. n. 7868 del 1994) con lo svolgimento del rapporto di lavoro. 3 Nella specie, la somma corrisposta al lavoratore e presupponeva lo sta- derivava dal rapporto di lavoro tus del lavoratore dipendente. Del resto, l'orientamento giurisprudenziale favore- vole all'esclusione dall'imponibile delle somme aventi natura risarcitoria era ascrivibile ad una nozione ri- stretta di questo ed era dipendente dalla vigenza del d. P. R. n. 597 del 1973 ( artt. 12 e 46) e non certo ora più percorribile, in ragione della più larga acce- zione di reddito imponibile derivante dall'art. 6 del d. P. R. n. 917 del 1986, applicabile al caso, compren- ん siva anche delle somme sostitutive di reddito, di cui al secondo comma di tale disposizione. La sentenza avrebbe errato nel ritenere bastevole, per l'esclusione della somma percepita dal lavoratore dall'assoggettabilità a tributo, la sua natura risarci- toria.
2. Con ricorso condizionato all'accoglimento del contribuente chiede a questaricorso principale, il Corte l'esame dei motivi esposti nel corso del giudizio di secondo grado ma non esaminati dal giudice di ap- pello.
2.1. Con il primo di essi, egli sostiene la non tassabilità delle somme erogate dal datore di lavoro, ottenute sulla base di un accordo transattivo, in con- 4 formità a quella giurisprudenza della Corte di cassa- zione relativa alla non assoggettabilità di tali somme all'obbligo contributivo previdenziale.
2.2. Con il secondo di essi, afferma la non assog- gettabilità delle somme pagate dal datore di lavoro, а titolo di risarcimento del danno, alla ritenuta d'acconto, secondo quanto previsto dall'art. 23 del d. P. R. n. 600 del 1973 (così come modificato dall'art. 10 della legge n. 114 del 1977) e dalla stessa giuri- sprudenza della Corte di cassazione ( riferimento alla sentenza n. 11417 del 1991).
3. Il ricorso principale è infondato e va rigetta- to. Questa Corte ha già avuto modo di stabilire, a pro- posito delle somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno, sia pure a seguito di licenziamento illegit- timo, che quanto percepito in via transattiva dal con- tribuente, costituisce reddito imponibile solo se (e nei limiti in cui) sia destinato a reintegrare il danno subito dalla mancata percezione di redditi (Cassazione n. 9893 del 1997, seguita da Cassazione nn. 14241 del 2000 e 1467 del 2001). Nel caso sottoposto all'esame della Corte non dubbia, per i giudici del merito e per lo stesso ricor- rente (che sul punto non censura specificamente (ovvero 5 con apposito motivo di ricorso) la qualificazione data dagli stessi alle somme corrisposte dal datore di lavo- ro (< anche a voler ritenere che risarcitoria sia la funzione della somma corrisposta al dipendente>>), così finendo per corrispondere alla definizione delle stesse data nell'atto>> di transazione (, la natura risarci- toria delle somme corrisposte in pagamento ai dipenden- ti per l'attività svolta, oltre quella che il giudice di secondo grado reputa in eccesso rispetto al limite massimo ragionevolmente previsto quale orario di lavo- ro>>. E' dubbia, invece, ed anzi contestata, 1' ascri- vibilità di tali somme alla nozione di reddito imponi- bile ai fini dell'applicabilità dell'IRPEF, ragione per la quale 1'Amministrazione ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria di Genova, con il motivo sopra esposto. Tale dubbio va respinto, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale già richiamato, con riguardo all'art. 6, comma 2, del d. P. R. n. 917 del 1986. Quest'ultima disposizione, nella parte in cui stabilisce che le indennità conseguite a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di red- diti, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanen- te o da morte, costituiscono redditi della stessa cate- goria di quelli sostituiti o perduti>>, compie la sus- 6 - nelle categorie di reddito nominate dal pri- sunzione di tutte quelle somme riscosse a titolo di mo comma danni, basandosi non già sul titolo risarcimento dell'erogazione ma sulla circostanza che il risarcimen- to sia diretto a compensare la perdita di redditi e non a reintegrare il patrimonio del contribuente. Essa, in conclusione, assoggetta а tributo solo quelle somme percepite dal contribuente, anche in via transattiva, a titolo di risarcimento del danno, che siano destinate a reintegrare il danno da mancata percezione dei redditi ( e in questo novero compie un'ulteriore esclusione, con riguardo ai redditi non percepiti a causa dell'invalidità permanente o da morte) e non, come nel- la specie, le energie psicofisiche spese oltre quello che, dai giudici di merito, è stato ritenuto l'orario massimo di lavoro esigibile, in base al criterio di ra- gionevolezza (con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, vuoi perché sufficientemente motivato, vuoi perché non specificamente censurato). Non vengono in rilievo, pertanto, le disposizioni di cui agli artt. 46 e 48 del d. P. R. n. 917 del 1986, pure invocate dal ricorrente, perché recessive rispetto alla previsione di ordine generale di cui all'art. 6, già menzionato ed esaminato, il quale Co- - procede in via di assimilazione delle me si è detto 7 indennità percepite a titolo risarcitorio alle catego- rie di redditi indicati dal comma 1, onde, una volta esclusa la riconducibilità delle stesse ai redditi di lavoro dipendente, non rilevano gli articoli di legge invocati.
3.1. Il ricorso va dunque respinto con assorbimen- in questa decisione, delle questioni poste dal ri- to, corso incidentale condizionato. Le spese dell'intero giudizio vanno compensate, per la novità svolto oltredell'applicazione al caso del lavoro l'orario ragionevolmente esigibile dal dipendente, del principio, pure in precedenza enunciato con riferimento ad altra casistica.
P.Q.M.
Riuniti i ricorsi, rigetta quello principale, as- sorbito l'incidentale. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cas- sazione, 1'8 aprile 2002. L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE кричать и fi President PAOLINI Dr. IL CANCELLIERE 01 Osvaldo Ascanio 27 GIU. 2002. Oggi Г IL CANCELLERE OT Ascanio 8