Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 19/12/2025, n. 23271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23271 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23271/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13980/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13980 del 2024, proposto da
RI AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Salmaso, Alberto Salmaso, con domicilio eletto presso lo studio SE Caracciolo in Roma, via Appia Nuova, 225;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Università e della Ricerca - Commissione D'Esame Asn Settore Concorsuale 13/A3 Scienza delle Finanze, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del giudizio collegiale, pubblicato il 5 novembre 2024, reso dalla Commissione Giudicatrice nominata dal Ministero dell'Università e Ricerca nell’ambito della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore universitario di I e II fascia, con cui è stata negata alla ricorrente l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di II fascia per il settore concorsuale 13/A3 – Scienza delle Finanze;
- di tutti gli atti presupposti e consequenziali connessi al provvedimento impugnato, inclusi i verbali dei lavori della Commissione dai quali discende il giudizio di inidoneità (verbali n. 1 – 2 – 3 – 4 e 5);
- se e in quanto lesivo, del Decreto Direttoriale di indizione della procedura per il conseguimento dell’ASN n. 1796 del 27.10.2023, nella parte relativa alla disciplina dei lavori delle Commissioni e alla valutazione delle pubblicazioni dei candidati (art. 5);
- se e in quanto lesivo, del verbale n. 1 del 5.2.2024 di insediamento della Commissione e di individuazione / specificazione dei criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche ex art. 7 D.M. 120/2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 novembre 2025 il dott. EM AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato il giudizio negativo relativo al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia per il Settore concorsuale 13/A3 “Scienza delle finanze”, nell’ambito della procedura di abilitazione indetta con Decreto Direttoriale n. 1796 del 27.10.2023.
La ricorrente ha affidato le proprie ragioni ai seguenti motivi di diritto:
1. –ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO DI ASN PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 6 E 7 DEL D.M. N. 120/2016, DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER I CANDIDATI DI SECONDA FASCIA, DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990, NONCHÉ ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO DI POTERE E INGIUSTIZIA MANIFESTA.
Il giudizio di inidoneità per non congruenza delle pubblicazioni della candidata rispetto al settore 13/A3 è illegittimo, per genericità della motivazione, mancata verifica della rilevanza interdisciplinare degli argomenti dei contributi e contraddittorietà.
2.- ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO DI ASN PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 6 E 7 DEL D.M. N. 120/2016, DEI CRITERI DI VALUTAZIONE PER I CANDIDATI DI SECONDA FASCIA, DELL’ART. 3 DELLA L. N. 241/1990, NONCHÉ ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA, ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, SVIAMENTO DI POTERE E INGIUSTIZIA MANIFESTA, SOTTO DIVERSO PROFILO, QUANTO A VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE INDICATE NELLA CANDIDATURA.
Il giudizio di inidoneità è fondato sulla ritenuta classificazione in classe A di solo 8 delle 10 pubblicazioni. La valutazione è errata in quanto tutte gli elaborati presentati per la candidatura ex art. 7 D.M. 120/2016 risultano classificate in Classe A.
Si è costituito in giudizio il MUR chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 12 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
Preliminarmente appare opportuno effettuare un breve richiamo alla normativa applicabile all’odierno giudizio in tema di ASN, muovendo dall’art. 16 della legge n. 240/2010 che ha istituito la “abilitazione scientifica nazionale”, al fine di attestare “la qualificazione scientifica che costituisce requisito necessario per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori” (co. 1). Stando al richiamato dettato normativo, l’abilitazione è riconosciuta da una commissione nazionale, chiamata ad esprimere un “motivato giudizio fondato sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle attività di ricerca e sviluppo svolte, ed espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per funzioni e per settore concorsuale, definiti con decreto del Ministro, sentiti il CUN e l'ANVUR” (co. 3).
La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che i candidati devono possedere il cui accertamento è svolto sulla base di parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione “nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo” (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
In particolare la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato “Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia”, che “1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi”.
Per quanto precede, ai sensi dell’art. 6 del D.M. n. 120/2016 l’abilitazione scientifica può essere attribuita esclusivamente ai candidati che soddisfino tutte le seguenti condizioni:
- siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
- ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
- presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all'articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, come sopra precisato.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca.
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A;
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che “la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione”.
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale.”.
La prof.ssa AN veniva giudicata positivamente quanto a valutazione dei titoli e quanto ad impatto della produzione scientifica; tuttavia, il diniego di abilitazione veniva motivato dalla Commissione avuto riguardo alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla candidata, rilevando la “limitata coerenza dei temi affrontati con le tematiche proprie del settore concorsuale 13/A3”, e quindi di qualità ritenuta non sufficientemente elevata in relazione al settore concorsuale di riferimento (così il giudizio collegiale).
In sintesi sono stati valutati positivamente:
- il buon livello di originalità ed innovatività delle pubblicazioni;
- il rigore metodologico adeguato;
- la continuità e consistenza numerica delle pubblicazioni adeguata;
- la collocazione editoriale “discreta e, in alcuni casi (ad esempio, i lavori su Health Economics) molto buona”.
Il giudizio negativo si è incentrato sulla limitata coerenza delle pubblicazioni con le tematiche proprie del settore concorsuale 13/A3, in quanto attinenti all’economia sanitaria, di taglio “prevalentemente di carattere aziendalistico” e con “insufficienti implicazioni di policy”, che quindi presenterebbero “scarsa congruenza con il settore SSD” oggetto della richiesta di candidatura.
Nel caso in questione, sia il giudizio finale che i singoli giudizi individuali, con riferimento alle pubblicazioni presentate dalla ricorrente, sono espressi in maniera eccessivamente sintetica e apodittica, non consentendo di verificare la correttezza del percorso logico seguito dalla Commissione per giungere al giudizio negativo reso sui lavori scientifici presentati dalla candidata.
Osserva il Collegio che la Commissione non ha specificamente analizzato le pubblicazioni in termini descrittivi e critici, parimenti ai singoli Commissari, limitandosi a formulazioni sintetiche e apodittiche sulla valutazione delle pubblicazioni. Invece occorreva procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo” (Tar Lazio sez. IV quater n. 12530/2025).
In particolare, manca, sia nel giudizio collegiale, che in quelli individuali, l’analisi specifica dei singoli lavori presentati nel senso di una descrizione del loro contenuto a cui poi venga affiancata, nel rispetto dei criteri di cui all’art. 4 del D.M. n. 120 del 2016, la valutazione dei requisiti di coerenza e rilevanza per il settore scientifico di riferimento.
Né sul punto soccorrono i giudizi individuali dei commissari, in quanto anch’essi carenti sul piano motivazionale.
Nel caso in questione, pertanto, i singoli giudizi individuali e il giudizio collegiale non analizzano le pubblicazioni e risultano essere redatti mediante l’utilizzo di formule prevalentemente generiche, non consentendo, pertanto, di poter verificare il percorso logico seguito per ritenere le pubblicazioni non attinenti al settore concorsuale in esame né con riferimento alle tematiche interdisciplinari, con conseguente difetto di motivazione del giudizio impugnato.
L’illegittimità della valutazione può inoltre essere apprezzata sotto ulteriore profilo, anch’esso non meno assorbente, consistente nell’omesso esame, da parte della Commissione, della valutazione in merito alla riferibilità delle pubblicazioni a tematiche interdisciplinari pertinenti al settore concorsuale, che costituisce elemento oggetto di obbligatoria considerazione ai fini della valutazione della candidatura all’ASN, proprio con riferimento all’elemento della “coerenza” delle pubblicazioni, ritenuto nella fattispecie “critico” per la ricorrente, tanto da rivestire da solo valenza decisiva ai fini del diniego di abilitazione.
La specificazione della motivazione è tanto più necessaria ove sia possibile riscontrare la pertinenza in termini di interdisciplinarietà allo specifico settore concorsuale di interesse con materie interdisciplinari ad esso comunque riconducibili come ampiamente argomentato da parte ricorrente, con ciò significando che alcuni argomenti, dalla intrinseca portata interdisciplinare, ben possano essere ricompresi nell’ambito di più settori concorsuali, proprio in virtù della natura trasversale degli studi che ne derivano (cfr. TAR Lazio, III bis, 2.5.2023, n. 7380).
Infatti, l’art 4, lett. a), del d.m. n. 120/2016, recante “Criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche”, prevede espressamente che la coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi del successivo articolo 7, debba essere vagliata alla luce non soltanto delle tematiche del settore concorsuale di interesse, ma anche di tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, rispetto alle quali né il giudizio collegiale, né quelli individuali, operano alcuna menzione ( La commissione deve valutare: (...) “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti” ).
Nel caso in esame le generiche affermazioni contenute nel giudizio collegiale oggetto di giudizio non appaiono supportate da alcuna indicazione precisa su quali sarebbero i lavori scientifici ritenuti scarsamente coerenti con il settore concorsuale di interesse, limitandosi a rilevare, in generale, la loro (presunta) scarsa attinenza al settore 13/A3, senza specificare per quale ragione essi debbano essere più propriamente ricondotti ad un settore diverso, e, soprattutto, senza evidenziare perché non possano essere neppure ritenuti affini a tematiche interdisciplinari comunque pertinenti con il settore 13/A3, alla luce della peculiare natura trasversale dei contributi della ricorrente rispetto all’ambito di interesse dell’Area 13 e dei settori scientifico disciplinari di cui essa si compone.
A tale mancanza tenta di sopperire il Ministero resistente con la memoria depositata in data 2 ottobre 2025 ove vengono per la prima volta esaminate criticamente le singole pubblicazioni. Tali dati, esplicitati solo in giudizio, costituiscono una inammissibile integrazione postuma della motivazione del provvedimento (Tar Lazio Sez. IV quater n. 15263/2025).
Quanto al secondo motivo di ricorso la ricorrente ha documentato che le 2 pubblicazioni su 10 non ritenute di fascia A dalla Commissione sono del 2017 e sono state pubblicate su Value in Health, una rivista da ritenersi in Classe A per i Settori Concorsuali dell'Area 13 fino al 31.12.2017, per cui le pubblicazioni precedenti a tale data, come quelle presentate dalla ricorrente, sono da considerarsi di Classe A come, successivamente riconosciuto dalla stessa amministrazione nella memoria difensiva.
Deve pertanto accogliersi il ricorso, sulla base della circostanza che il vizio motivazionale sopra evidenziato si ripercuote inevitabilmente sulla legittimità del giudizio negativo espresso sulla produzione scientifica della candidata, determinando la necessità di un riesame della stessa da parte di una Commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 60 per la nomina della nuova Commissione e giorni 30 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari - ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza - dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in parte motiva e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati ai fini di una nuova valutazione della domanda della candidata odierna ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione nei termini indicati in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AR Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
EM AN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EM AN | AR Caminiti |
IL SEGRETARIO